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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40491/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2019 in ordine al reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2014.

L'esponente lamenta , con un primo motivo, vizio della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ritenendo superflua l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso una deposizione lacunosa, e l'esame dell'imputato, che non parla bene la lingua italiana e non era in grado di comprendere quali fossero le somme da dichiarare da parte della moglie; con un secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per mancanza dell'elemento soggettivo del reato e ignoranza della legge penale nonchè contraddittorietà della motivazione sul punto.

2. Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201).

Nel caso concreto, peraltro, la Corte territoriale ha espressamente spiegato (pag.2) le ragioni per le quali non fosse decisiva né assolutamente necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui si tratta, nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la quale la falsa dichiarazione sarebbe stata determinata da errore.

Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce un'ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 239126; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 234124); si è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 22871101).

Rispetto al reato di cui all'art. 483 cod. pen., tuttavia, il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 sanziona l'omessa comunicazione del reddito previsto per ottenere il beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d).

E l'art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante.

Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, ìnsuscettibile di essere frainteso.

Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella.

Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere.

Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dall'art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta conforme ai sopra indicati principi e connotata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità; l'imputato si è limitato, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, a dedurre un errore sulla normativa che integra il precetto penale inerente al reddito pacificamente goduto dal nucleo familiare dell'istante, dunque non sussumibile nell'ipotesi dell'errore derivante da colpa ai sensi dell'art.47 cod. pen., senza allegare con la necessaria specificità gli elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a differente deliberazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2019 in ordine al reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2014. L'esponente lamenta , con un primo motivo, vizio della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ritenendo superflua l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso una deposizione lacunosa, e l'esame dell'imputato, che non parla bene la lingua italiana e non era in grado di comprendere quali fossero le somme da dichiarare da parte della moglie; con un secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per mancanza dell'elemento soggettivo del reato e ignoranza della legge penale nonchè contraddittorietà della motivazione sul punto. 2. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201). Nel caso concreto, peraltro, la Corte territoriale ha espressamente spiegato (pag.2) le ragioni per le quali non fosse decisiva né assolutamente necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui si tratta, nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la quale la falsa dichiarazione sarebbe stata determinata da errore. Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce un'ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 239126; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 234124); si è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 22871101). Rispetto al reato di cui all'art. 483 cod. pen., tuttavia, il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 sanziona l'omessa comunicazione del reddito previsto per ottenere il beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76, (art. 79, comma 1, lett.d). E l'art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l'istante. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, ìnsuscettibile di essere frainteso. Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del tenore dell'istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dall'art.95 d.P.R. n. 115 del 2002 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta conforme ai sopra indicati principi e connotata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità; l'imputato si è limitato, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, a dedurre un errore sulla normativa che integra il precetto penale inerente al reddito pacificamente goduto dal nucleo familiare dell'istante, dunque non sussumibile nell'ipotesi dell'errore derivante da colpa ai sensi dell'art.47 cod. pen., senza allegare con la necessaria specificità gli elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a differente deliberazione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 Il
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