CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 00HEAE7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06XHW4F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposti entrambi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono censure del tutto sovrapponibili, dirette a contestare la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito quantomeno la colpa - se non la consapevolezza - , in capo al ricorrente, in ordine alla rappresentazione del quantitativo dello stupefacente a lui consegnato - e poi sequestrato, pari a 237 kg. di hashish, da cui erano ricavabili circa tre milioni di dosi droganti - come "ingente", sulla base delle complessive modalità dell'azione, ossia la circostanza che il carico a lui destinato sarebbe stato trasportato a mezzo di un tir e l'entità del compenso a lui promesso, ossia 10.000 euro, per di più per una custodia che avrebbe dovuto essere di brevissima durata, importo che trova plausibile giustificazione solo in relazione un elevato rischio ad esso connesso, che non poteva che discendere dalla quantità del carico; rilevato che il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che censura la violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva, è inammissibile, sia perché il g.i.p. ha applicato le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché, anche ipotizzando il venire meno dell'aggravante ex art. 99 cod. pen., rimarrebbe ferma in ogni caso l'altra aggravante dell'ingente quantità, che, come avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], parimenti avrebbe determinato un analogo giudizio di equivalenza, né, in ogni caso, il ricorrente ha addotto elementi tali da giustificare un diverso e più favorevole epilogo del giudizio di bilanciamento; sia perché, in ogni caso, la Corte di appello, con una valutazione di fatto priva di criticità logiche, ha ribadito la sussistenza dell'aggravante, evidenziando che i precedenti penali, pur risalenti ed eterogenei, ma legati a una finalità di lucro, come quello qui al vaglio, sono numerosi e gravi, sicché il nuovo reato appare espressione di una accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, il quale, appena gli è stata proposta l'occasione della commissione di un nuovo reato, non ha esitato ad accettarla; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine all'impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme A.della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; letta la memoria del nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni dedotte con i ricorsi e, inoltre, valorizzando il fatto che, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, a parere del difensore, si trovava nella medesima condizione dell'Urraci, è stata esclusa l'aggravante in parola — argomentazione, quest'ultima, che non era stata tuttavia dedotta con l'appello e che quindi, correttamente, non è stata considerata dalla Corte di merito, posto che già in primo grado era stata esclusa l'aggravante per il [OSCURATO:PERSONA] e tale statuizione non era stata impugnata dal pubblico ministero - chiede la fissazione nella competenza Sezione del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ffi , 1 1 2026 Ftitve: i r hitt 1 e Simiìs