CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, la declaratoria di intervenuta prescrizione e in subordine l'applicazione dei benefici di cui al d.l. 10/10/2022 n. 150 e successive modifiche e integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi: mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge "con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 111 Costituzione e 192 comma 1 cod. proc. pen."; violazione di legge e vizio motivazionale (non meglio precisato), con specifico riferimento all'art. 648 cod. pen.; violazione di legge e vizio motivazionale (non meglio precisato) con specifico riferimento all'art. 131-bis cod. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e in parte generici. 5. In ordine all'affermazione di responsabilità, i motivi sono connotati, in primo luogo, da estrema genericità. 5.1. Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Con il primo motivo la difesa ha anche denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del primo articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 04), mentre non è consentito «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale» (così, di recente Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, cit., non mass. sul punto; in senso conforme, v. Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 nonché Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). 5.2. Le deduzioni difensive di cui al secondo motivo sono di puro fatto, intese a contrastare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, senza neppure la indicazione specifica del vizio in essa riscontrabile. La Corte di appello, in conformità alle valutazioni del primo giudice: - ha specificamente motivato in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2), dovendosi sul punto ribadire che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie; - ha ampiamente argomentato sulla rilevanza della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle produzioni documentali, indipendentemente dalla prova circa il rapporto di lavoro intrattenuto con Conticelli (pag. 3); - ha rimarcato il riscontro costituito dalla perizia grafologica, alla luce della quale è emerso che fu l'imputato a indicare nell'assegno smarrito la data e il beneficiario (pag. 5). Il ricorrente, confrontandosi solo in parte con dette valutazioni, ha comunque proposto inammissibili deduzioni di merito, in contrasto con i limiti del sindacato della Corte di legittimità, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 5.3. La Corte di appello, in diritto, ha correttamente disatteso la tesi difensiva circa una presunta inversione dell'onere probatorio (pag. 4), attenendosi al principio secondo il quale, in tema di ricettazione, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Il principio è particolarmente pertinente in caso di ricettazione di assegni, essendo conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). 5.4. Il motivo inerente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non era stato proposto in appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 6. La inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, come disposto dall'art. 585, comma 4, del codice di rito. In ogni caso la prescrizione del reato, consumato nel dicembre 2013, non era e non è maturata neppure oggi, in quanto il fatto di particolare tenuità ex art. 648, secondo comma, cod. pen. integra una ipotesi attenuata e non una figura autonoma di reato, cosicché esso non ha alcun rilievo ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi del disposto dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., in virtù del quale, dunque, il termine ordinario per la prescrizione del delitto di ricettazione è di otto anni, aumentato a dieci ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 7090 del 29/05/1992, Barozzi, Rv. 191160; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 269492). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma