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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 19047/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di SORVEGLIANZA di CAGLIARI;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari hacondiviso la valutazione operata - mediante provvedimento di sospensione dell’esecuzione -dal Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 22/12/2025 ed ha revocato lamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in vigore dal 14/05/2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto in espiazione della pena di anni tre, mesi tre e giornidodici di reclusione ed euro quindicimila di multa, con fine pena fissato al 22/01/2027), peresser stato, il condannato, tratto in arresto in data 27/11/2025 in esecuzione di ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 04/11/2025, emessa per il reatodi cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Roma dal luglio 2018 concondotta perdurante, oltre che per condotte ex artt. 73 e 80 T.U. stup., commesse in Roma eCastiglione di Cervia nei mesi di settembre e ottobre 2018.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Bitti, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dilegge e apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per omessa oerrata valutazione di elementi decisivi.3.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamentevagliate e disattese – in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale disorveglianza.

Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univoca significazionedella condotta dalla quale ha tratto origine la suddetta misura cautelare, considerandolaevocativa di un radicato disinteresse del soggetto verso l’avvio di un serio processo diriflessione critica, nonché di una marcata attitudine dello stesso, ad intessere contatti di tipocriminale.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di SORVEGLIANZA di CAGLIARI;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari hacondiviso la valutazione operata - mediante provvedimento di sospensione dell’esecuzione -dal Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 22/12/2025 ed ha revocato lamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in vigore dal 14/05/2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto in espiazione della pena di anni tre, mesi tre e giornidodici di reclusione ed euro quindicimila di multa, con fine pena fissato al 22/01/2027), peresser stato, il condannato, tratto in arresto in data 27/11/2025 in esecuzione di ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 04/11/2025, emessa per il reatodi cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Roma dal luglio 2018 concondotta perdurante, oltre che per condotte ex artt. 73 e 80 T.U. stup., commesse in Roma eCastiglione di Cervia nei mesi di settembre e ottobre 2018.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Bitti, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dilegge e apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per omessa oerrata valutazione di elementi decisivi.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento.Dette doglianze sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamentevagliate e disattese – in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale disorveglianza. Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univoca significazionedella condotta dalla quale ha tratto origine la suddetta misura cautelare, considerandolaevocativa di un radicato disinteresse del soggetto verso l’avvio di un serio processo diriflessione critica, nonché di una marcata attitudine dello stesso, ad intessere contatti di tipocriminale.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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