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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33330/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22741/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 16 ([OSCURATO:PERSONA] Italia). - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Nola (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 113, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 1564 /20 2 1 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato il 24 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 677/2007, emesso, nei suoi confronti, dal Tribunale di Nola, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l’importo di € 57.614,35, daquest’ultima preteso a saldo del rapporto di apertura di credito in c/c di corrispondenza, intrattenuto con la prima, riveniente da contratto stipulato il 4 maggio 2001.

Dedusse l’illegittimità della pretesa e chiese rideterminarsi il saldo a suo debito, epurato degli addebiti aventi causa nelle clausole contrattuali nulle.

Costituitasi l’opposta, che contestò l’avversa pretesa chiedendone il rigetto, il medesimo tribunale, acquisita documentazione e disposta una consulenza tecnico-contabile, con sentenza del 4 aprile 2017, n. 740, revocò quel decreto e condannò l’opponente al pagamento della differenza tra quanto già versato in corso di causa, a seguito della concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto opposto, e quanto era risultato ulteriormente dovuto in base alla ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u.

2. Pronunciando sul gravame promosso contro questa decisione da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), l’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 aprile 2021, n. 1564, pronunciata nel contraddittorio con la Montella, così dispose: «Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della residua somma di euro 17.719,05 (in luogo della minor somma di euro 7.673,17 liquidata in sentenza), oltre interessi commerciali all’1,5% mensile sulla somma così determinata, dalla data di concessione del decreto ingiuntivo (6.3.2007) al soddisfo; [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del doppio grado,[…]».

Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver premesso che, «con l’unico, articolato, motivo di gravame, si duole l’appellante dell’erroneo diniego di riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi», lo ritenne fondato perché il primo giudice aveva valutato erroneamente la liceità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi anatocistici alla stregua della disciplina previgente alla delibera CICR del febbraio 2000.

Osservò, infatti, che «il contratto per cui è lite è stato concluso tra le parti in data 4.5.2001, dunque, in epoca successiva all’indicata delibera; lo stesso contiene, all’art. 6, la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e, all’art. 15, la previsione di pari periodicità degli interessi creditori.

La pari periodicità, in ossequio alla delibera CICR sopra indicata, rende pienamente legittima la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Né vale a mutare siffatta valutazione l’argomentazione opposta da parte appellata, secondo cui, trattandosi di contratto di finanziamento e non di conto corrente ordinario, la produzione di interessi creditori sarebbe più teorica che pratica, e non giustificherebbe la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori.

Il riferimento alla sola corrispondenza temporale della capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale la eventuale e possibile discrepanza tra tassi attivi e tassi passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione […].

La previsione di pari periodicità è stata, in ogni caso, fatta oggetto di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c. […]».

Precisò, inoltre, che «il divieto di capitalizzazione periodica contenuto nell’art. 3 della delibera CICR citata con specifico riferimento ai contratti di finanziamento con “rimborso rateale”, riguarda unicamente gli interessi moratori, che maturano, cioè, in ipotesi di inadempimento del debitore, non anche gli interessi corrispettivi, dei quali, invece, si discute nel caso di specie, quelli, cioè, previsti in corrispettivo della concessa apertura di credito.

Il contratto di finanziamento in lite è del tutto rispettoso del disposto di cui all’art. 3 della delibera CICR, poiché all’art. 5, punto c), è previsto che gli interessi di mora (contrattualmente previsti al tasso del 30%) decorreranno solo dopo il recesso di una delle parti e solo alla scadenza del sesto giorno dal recesso senza che il correntista abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto.

La capitalizzazione trimestrale di cui si discute attiene, invece, alla fisiologia del rapporto, e riguarda unicamente gli interessi corrispettivi».

Concluse, quindi, affermando che «La sentenza deve essere, […], riformata nel senso del riconoscimento all’appellante dell’ulteriore importo maturato per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

E dunque, posto che il consulente ha accertato, con la capitalizzazione trimestrale, un credito per l’appellante di euro 56.155,89 (cfr. relazione in atti), su di esso va operata la detrazione di quanto già corrisposto dalla parte appellata a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto (euro 38.436,84).

Ne deriva un residuo credito della banca di euro 17.719,05, e al pagamento di tale importo va condannata la parte appellata, in luogo degli euro 7.673,17 fatti oggetto di condanna nella sentenza appellata, oltre gli interessi sulla somma così determinata nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto (interessi commerciali all’1,5% mensile) dalla data di concessione del decreto ingiuntivo (6.3.2007) al soddisfo.

Ogni altra questione resta assorbita».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che si rinviene in atti un controricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], che, però, come da attestazione della Cancelleria del 18 dicembre 2025, non risulta essere stato tempestivamente depositato, dopo l’avvenuta sua notificazione alla controparte, nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022).

Dal fascicolo telematico di questo giudizio di legittimità r isulta, peraltro, un avvenuto deposito di tale controricorso solo in data 9/10 dicembre 2025.

La tardività di quest’ultimo deposito, impone, pertanto, di ritenere la suddetta [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non costituita ritualmente in questa sede e, come tale, considerarla meramente intimata.

2. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato « Violazione dell’art.1283 c.c. e dell’art. 1418 c.c.; falsa applicazione dell’art. 2 della Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] per il Credito ed il Risparmio del 9.2.2000; violazione degli artt. 120, 130 r 131 del [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. n. 385/93); falsa applicazione dell’art. 1341 c.c.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si assume, tra l’altro (cfr., amplius, pag. 6 e ss. del ricorso), che: i) «Il contratto oggetto di causa prevede l’addebito a carico del cliente di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari, capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto […].

In applicazione di tale clausola, controparte ha quantificato gli interessi anatocistici su base trimestrale.

Ma la clausola è nulla: in materia di anatocismo, infatti, le clausole che prevedono nei contratti bancari la capitalizzazione trimestrale degli interessi sono illegittime, giacché non sussiste un uso normativo idoneo a derogare alla disposizione di cui all’art.1283 c.c., trattandosi di uso meramente negoziale.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, non ha rilievo, in senso contrario, la circostanza che il contratto oggetto di causa sia stato concluso in epoca successiva all’entrata in vigore della deliberazione CICR del 09.02.2000»; ii) «il conto corrente oggetto di causa, essendo stato stipulato tra il cliente ed una società finanziaria, è ben diverso da un conto corrente bancario, trattandosi di un conto tecnico, nel quale vengono registrate le operazioni a servizio del finanziamento su fatture e documenti di credito; su tale conto corrente non può mai verificarsi l’evenienza di un saldo attivo in favore del correntista, in quanto alle società finanziarie inibita la possibilità di raccolta “a vista” regolata in conto corrente (cfr. artt. 130 e 131 T.U.B.).

Sic stantibus rebus, appare evidente l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2 della deliberazione CICR del 09.02.2000» che prevede la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, purché sia assicurata la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito»;iii) «È dunque errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nel caso di specie la possibilità di una reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi fosse “più teorica che pratica”; tale possibilità, infatti, non poteva verificarsi neppure in teoria, essendo al massimo possibile che il conto in questione raggiungesse lo zero, ma mai che assumesse un saldo positivo, pena la violazione dei già menzionati artt. 130 e 131 del T.U.B.

La clausola contrattuale predisposta unilateralmente da [OSCURATO:PERSONA] che prevedeva la liquidazione trimestrale dei saldi creditori “se esistenti” è dunque solo una presa in giro, un mero espediente per aggirare il generale divieto di anatocismo, essendo [OSCURATO:PERSONA] ben consapevole dell’impossibilità tecnica e pratica che si verificasse, in un conto corrente su cui si “appoggia” il finanziamento e che non può ricevere rimesse ulteriori rispetto a quelle destinate alla progressiva estinzione del debito, l’evenienza di un saldo attivo»; iv) del tutto inconferenti, infine, appaiono i richiami della sentenza impugnata, sia al principio secondo cui “il riferimento alla sola corrispondenza temporale della capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale la eventuale e possibile discrepanza tra tassi attivi e passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione”, sia all’avvenuta specifica approvazione per iscritto della clausola in questione, ai sensi dell’art.1341 cod. civ.

2.1. Questa censura si rivela complessivamente inammissibile.

Invero, nella misura in cui continua a porre l’accento sul fatto che, nella specie, non si trattava di un normale conto corrente bancario, nel quale sarebbe stato possibile accumulare risparmi raggiungendo un saldo attivo, ma di un mero conto tecnico di appoggio al finanziamento, che partiva con un saldo passivo e nel quale le uniche rimesse consentite sarebbero state quelle finalizzate a rientrare dall’esposizione, la stessa altro non fa che ribadire argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già motivatamente disattese dalla corte distrettuale.

Quest’ultima, infatti, dopo avere giustificato il proprio convincimento circa la legittimità della previsione di capitalizzazione degli interessi trimestrali debitori come operante nel rapporto in esame, ha specificato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) che «Né vale a mutare siffatta valutazione l’argomentazione opposta da parte appellata, secondo cui, trattandosi di contratto di finanziamento e non di conto corrente ordinario, la produzione di interessi creditori sarebbe più teorica che pratica, e non giustificherebbe la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori.

Il riferimento alla sola corrispondenza temporaledella capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale la eventuale e possibile discrepanza tra tassi attivi e tassi passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione […]».

Ad un tale assunto la Montella ha oggi replicato soltanto sostenendo, peraltro del tutto genericamente, che – come si è già riferito – « Tale (opinabile) affermazione non è pertinente, posto che essa fa riferimento alla diversa ipotesi di discrasia tra tassi attivi e passivi convenuti; nel caso di specie, invece, è proprio la “specifica controprestazione” che manca, dal momento che, come già chiarito, l’ipotesi di un saldo attivo (e dunque di interessi a favore della ricorrente) era impossibile».

Tuttavia, non è vero che, nella specie, mancava la specifica controprestazione, questa dovendo individuarsi, evidentemente, proprio nell’apertura di credito concessale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quest’ottica, dunque, il motivo nemmeno appare realmente rispettoso di quanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr. pag. 8 e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 e ss. della motivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 (cfr.pag. 7-8 della motivazione), da Cass. n. 26871 del 2024 (cfr.pag. 11-12 della motivazione) e da Cass. n. 19277 del 2025 (cfr. pag. 16 e ss. della motivazione), a tenore delle quali «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».

2.2. In ogni caso, rileva il Collegio che la clausola contrattuale di cui si discute era volta comunque a regolare un rapporto di conto corrente, benché di appoggio all’apertura di credito “per anticipazioni per fatture e documenti” concessadalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla Montella il 4 maggio 2001.

Invero, il rapporto di conto corrente era lo strumento contrattuale con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era impegnata verso la Montella, cui aveva concesso un’apertura di credito (di 100.000.000 delle vecchie lire) “per anticipazioni per fatture e documenti”, ad attribuirle un finanziamento da utilizzare provvedendo la prima ad anticipare i pagamenti di cui alle fatture ed ai documenti predetti (rapporto che, come è pacifico tra le parti, si è concluso). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dunque, non effettuava rimesse, limitandosi ad anticipare i pagamenti predetti, mentre la Montella avrebbe potuto disporre, sempre ed immediatamente, dell’apertura di credito all’uopo concessale, sicché le sue rimesse servivano a mantenere tale apertura di crediti nei limiti (£. 100.000.000) originariamente concordati.

2.3. Fermo quanto precede, va rimarcato che la delibera CICR 9 febbraio 2000 ha specificamente previsto all’art. 3 (rubricato Finanziamenti con piano di rimborso rateale) che: “1.

Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione.

Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”.

È innegabile, quindi, che, con specifico riferimento ai contratti di finanziamento con “rimborso rateale”, il divieto di capitalizzazione periodica riguarda – come affatto correttamente opinato dalla corte distrettuale – unicamente gli interessi moratori, che maturano, cioè, in ipotesi di inadempimento del debitore, non anche gli interessi corrispettivi, dei quali invece si discute nel caso di specie, quelli, cioè, previsti in corrispettivo della concessa apertura di credito.

Va rimarcato, poi, che il comma 3, dell’appena riportata disposizione precisa che “Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente applicano le disposizioni dell'art. 2”.

Quest’ultimo, a sua volta, prevede che “1.

Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti.

Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi.

Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Da tanto consegue, allora, evidentemente, che, nella specie, l’avvenuta regolazione tramite conto corrente del finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla Montella, tramite l’apertura di credito un’apertura di credito (di 100.000.000 delle vecchie lire) “per anticipazioni per fatture e documenti”, ha comportato l’applicazione, per tale contratto di conto corrente, di quanto previsto dall’appena riportato art. 2 della indicata delibera CICR.

Pertanto, riguardando la capitalizzazione trimestrale dicui si discute la fisiologia del rapporto e, unicamente, gli interessi corrispettivi, la conclusione della corte partenopea circa la legittimità della corrispondente clausola contrattuale si rivela assolutamente corretta perché coerente con l’orientamento, ormai consolidatosi, di questa Corte (senza che la censura in esame offra significativi elementi per rimeditarlo) concernente le clausole di capitalizzazione degli interessi in contratti di conto corrente stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ritenute pienamente legittime allorquando, come accertato dalla corte partenopea nella vicenda in esame, il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi).

3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] uniti s.p.a., altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22741/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 16 ([OSCURATO:PERSONA] Italia). - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Nola (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 113, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 1564 /20 2 1 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato il 24 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 677/2007, emesso, nei suoi confronti, dal Tribunale di Nola, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l’importo di € 57.614,35, daquest’ultima preteso a saldo del rapporto di apertura di credito in c/c di corrispondenza, intrattenuto con la prima, riveniente da contratto stipulato il 4 maggio 2001. Dedusse l’illegittimità della pretesa e chiese rideterminarsi il saldo a suo debito, epurato degli addebiti aventi causa nelle clausole contrattuali nulle. Costituitasi l’opposta, che contestò l’avversa pretesa chiedendone il rigetto, il medesimo tribunale, acquisita documentazione e disposta una consulenza tecnico-contabile, con sentenza del 4 aprile 2017, n. 740, revocò quel decreto e condannò l’opponente al pagamento della differenza tra quanto già versato in corso di causa, a seguito della concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto opposto, e quanto era risultato ulteriormente dovuto in base alla ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u. 2. Pronunciando sul gravame promosso contro questa decisione da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), l’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 aprile 2021, n. 1564, pronunciata nel contraddittorio con la Montella, così dispose: «Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della residua somma di euro 17.719,05 (in luogo della minor somma di euro 7.673,17 liquidata in sentenza), oltre interessi commerciali all’1,5% mensile sulla somma così determinata, dalla data di concessione del decreto ingiuntivo (6.3.2007) al soddisfo; [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del doppio grado,[…]». Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver premesso che, «con l’unico, articolato, motivo di gravame, si duole l’appellante dell’erroneo diniego di riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi», lo ritenne fondato perché il primo giudice aveva valutato erroneamente la liceità della pattuizione contrattuale relativa agli interessi anatocistici alla stregua della disciplina previgente alla delibera CICR del febbraio 2000. Osservò, infatti, che «il contratto per cui è lite è stato concluso tra le parti in data 4.5.2001, dunque, in epoca successiva all’indicata delibera; lo stesso contiene, all’art. 6, la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e, all’art. 15, la previsione di pari periodicità degli interessi creditori. La pari periodicità, in ossequio alla delibera CICR sopra indicata, rende pienamente legittima la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Né vale a mutare siffatta valutazione l’argomentazione opposta da parte appellata, secondo cui, trattandosi di contratto di finanziamento e non di conto corrente ordinario, la produzione di interessi creditori sarebbe più teorica che pratica, e non giustificherebbe la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Il riferimento alla sola corrispondenza temporale della capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale la eventuale e possibile discrepanza tra tassi attivi e tassi passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione […]. La previsione di pari periodicità è stata, in ogni caso, fatta oggetto di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c. […]». Precisò, inoltre, che «il divieto di capitalizzazione periodica contenuto nell’art. 3 della delibera CICR citata con specifico riferimento ai contratti di finanziamento con “rimborso rateale”, riguarda unicamente gli interessi moratori, che maturano, cioè, in ipotesi di inadempimento del debitore, non anche gli interessi corrispettivi, dei quali, invece, si discute nel caso di specie, quelli, cioè, previsti in corrispettivo della concessa apertura di credito. Il contratto di finanziamento in lite è del tutto rispettoso del disposto di cui all’art. 3 della delibera CICR, poiché all’art. 5, punto c), è previsto che gli interessi di mora (contrattualmente previsti al tasso del 30%) decorreranno solo dopo il recesso di una delle parti e solo alla scadenza del sesto giorno dal recesso senza che il correntista abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto. La capitalizzazione trimestrale di cui si discute attiene, invece, alla fisiologia del rapporto, e riguarda unicamente gli interessi corrispettivi». Concluse, quindi, affermando che «La sentenza deve essere, […], riformata nel senso del riconoscimento all’appellante dell’ulteriore importo maturato per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. E dunque, posto che il consulente ha accertato, con la capitalizzazione trimestrale, un credito per l’appellante di euro 56.155,89 (cfr. relazione in atti), su di esso va operata la detrazione di quanto già corrisposto dalla parte appellata a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto (euro 38.436,84). Ne deriva un residuo credito della banca di euro 17.719,05, e al pagamento di tale importo va condannata la parte appellata, in luogo degli euro 7.673,17 fatti oggetto di condanna nella sentenza appellata, oltre gli interessi sulla somma così determinata nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto (interessi commerciali all’1,5% mensile) dalla data di concessione del decreto ingiuntivo (6.3.2007) al soddisfo. Ogni altra questione resta assorbita». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che si rinviene in atti un controricorso di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentato e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], che, però, come da attestazione della Cancelleria del 18 dicembre 2025, non risulta essere stato tempestivamente depositato, dopo l’avvenuta sua notificazione alla controparte, nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022). Dal fascicolo telematico di questo giudizio di legittimità r isulta, peraltro, un avvenuto deposito di tale controricorso solo in data 9/10 dicembre 2025. La tardività di quest’ultimo deposito, impone, pertanto, di ritenere la suddetta [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non costituita ritualmente in questa sede e, come tale, considerarla meramente intimata. 2. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato « Violazione dell’art.1283 c.c. e dell’art. 1418 c.c.; falsa applicazione dell’art. 2 della Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] per il Credito ed il Risparmio del 9.2.2000; violazione degli artt. 120, 130 r 131 del [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. n. 385/93); falsa applicazione dell’art. 1341 c.c.; il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume, tra l’altro (cfr., amplius, pag. 6 e ss. del ricorso), che: i) «Il contratto oggetto di causa prevede l’addebito a carico del cliente di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari, capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto […]. In applicazione di tale clausola, controparte ha quantificato gli interessi anatocistici su base trimestrale. Ma la clausola è nulla: in materia di anatocismo, infatti, le clausole che prevedono nei contratti bancari la capitalizzazione trimestrale degli interessi sono illegittime, giacché non sussiste un uso normativo idoneo a derogare alla disposizione di cui all’art.1283 c.c., trattandosi di uso meramente negoziale. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, non ha rilievo, in senso contrario, la circostanza che il contratto oggetto di causa sia stato concluso in epoca successiva all’entrata in vigore della deliberazione CICR del 09.02.2000»; ii) «il conto corrente oggetto di causa, essendo stato stipulato tra il cliente ed una società finanziaria, è ben diverso da un conto corrente bancario, trattandosi di un conto tecnico, nel quale vengono registrate le operazioni a servizio del finanziamento su fatture e documenti di credito; su tale conto corrente non può mai verificarsi l’evenienza di un saldo attivo in favore del correntista, in quanto alle società finanziarie inibita la possibilità di raccolta “a vista” regolata in conto corrente (cfr. artt. 130 e 131 T.U.B.). Sic stantibus rebus, appare evidente l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2 della deliberazione CICR del 09.02.2000» che prevede la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, purché sia assicurata la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito»;iii) «È dunque errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nel caso di specie la possibilità di una reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi fosse “più teorica che pratica”; tale possibilità, infatti, non poteva verificarsi neppure in teoria, essendo al massimo possibile che il conto in questione raggiungesse lo zero, ma mai che assumesse un saldo positivo, pena la violazione dei già menzionati artt. 130 e 131 del T.U.B. La clausola contrattuale predisposta unilateralmente da [OSCURATO:PERSONA] che prevedeva la liquidazione trimestrale dei saldi creditori “se esistenti” è dunque solo una presa in giro, un mero espediente per aggirare il generale divieto di anatocismo, essendo [OSCURATO:PERSONA] ben consapevole dell’impossibilità tecnica e pratica che si verificasse, in un conto corrente su cui si “appoggia” il finanziamento e che non può ricevere rimesse ulteriori rispetto a quelle destinate alla progressiva estinzione del debito, l’evenienza di un saldo attivo»; iv) del tutto inconferenti, infine, appaiono i richiami della sentenza impugnata, sia al principio secondo cui “il riferimento alla sola corrispondenza temporale della capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale la eventuale e possibile discrepanza tra tassi attivi e passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione”, sia all’avvenuta specifica approvazione per iscritto della clausola in questione, ai sensi dell’art.1341 cod. civ. 2.1. Questa censura si rivela complessivamente inammissibile. Invero, nella misura in cui continua a porre l’accento sul fatto che, nella specie, non si trattava di un normale conto corrente bancario, nel quale sarebbe stato possibile accumulare risparmi raggiungendo un saldo attivo, ma di un mero conto tecnico di appoggio al finanziamento, che partiva con un saldo passivo e nel quale le uniche rimesse consentite sarebbero state quelle finalizzate a rientrare dall’esposizione, la stessa altro non fa che ribadire argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle già motivatamente disattese dalla corte distrettuale. Quest’ultima, infatti, dopo avere giustificato il proprio convincimento circa la legittimità della previsione di capitalizzazione degli interessi trimestrali debitori come operante nel rapporto in esame, ha specificato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) che «Né vale a mutare siffatta valutazione l’argomentazione opposta da parte appellata, secondo cui, trattandosi di contratto di finanziamento e non di conto corrente ordinario, la produzione di interessi creditori sarebbe più teorica che pratica, e non giustificherebbe la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Il riferimento alla sola corrispondenza temporaledella capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale la eventuale e possibile discrepanza tra tassi attivi e tassi passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione […]». Ad un tale assunto la Montella ha oggi replicato soltanto sostenendo, peraltro del tutto genericamente, che – come si è già riferito – « Tale (opinabile) affermazione non è pertinente, posto che essa fa riferimento alla diversa ipotesi di discrasia tra tassi attivi e passivi convenuti; nel caso di specie, invece, è proprio la “specifica controprestazione” che manca, dal momento che, come già chiarito, l’ipotesi di un saldo attivo (e dunque di interessi a favore della ricorrente) era impossibile». Tuttavia, non è vero che, nella specie, mancava la specifica controprestazione, questa dovendo individuarsi, evidentemente, proprio nell’apertura di credito concessale da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quest’ottica, dunque, il motivo nemmeno appare realmente rispettoso di quanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr. pag. 8 e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 e ss. della motivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 (cfr.pag. 7-8 della motivazione), da Cass. n. 26871 del 2024 (cfr.pag. 11-12 della motivazione) e da Cass. n. 19277 del 2025 (cfr. pag. 16 e ss. della motivazione), a tenore delle quali «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneitàal raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)». 2.2. In ogni caso, rileva il Collegio che la clausola contrattuale di cui si discute era volta comunque a regolare un rapporto di conto corrente, benché di appoggio all’apertura di credito “per anticipazioni per fatture e documenti” concessadalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla Montella il 4 maggio 2001. Invero, il rapporto di conto corrente era lo strumento contrattuale con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era impegnata verso la Montella, cui aveva concesso un’apertura di credito (di 100.000.000 delle vecchie lire) “per anticipazioni per fatture e documenti”, ad attribuirle un finanziamento da utilizzare provvedendo la prima ad anticipare i pagamenti di cui alle fatture ed ai documenti predetti (rapporto che, come è pacifico tra le parti, si è concluso). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dunque, non effettuava rimesse, limitandosi ad anticipare i pagamenti predetti, mentre la Montella avrebbe potuto disporre, sempre ed immediatamente, dell’apertura di credito all’uopo concessale, sicché le sue rimesse servivano a mantenere tale apertura di crediti nei limiti (£. 100.000.000) originariamente concordati. 2.3. Fermo quanto precede, va rimarcato che la delibera CICR 9 febbraio 2000 ha specificamente previsto all’art. 3 (rubricato Finanziamenti con piano di rimborso rateale) che: “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente applicano le disposizioni dell'art. 2. 4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”. È innegabile, quindi, che, con specifico riferimento ai contratti di finanziamento con “rimborso rateale”, il divieto di capitalizzazione periodica riguarda – come affatto correttamente opinato dalla corte distrettuale – unicamente gli interessi moratori, che maturano, cioè, in ipotesi di inadempimento del debitore, non anche gli interessi corrispettivi, dei quali invece si discute nel caso di specie, quelli, cioè, previsti in corrispettivo della concessa apertura di credito. Va rimarcato, poi, che il comma 3, dell’appena riportata disposizione precisa che “Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente applicano le disposizioni dell'art. 2”. Quest’ultimo, a sua volta, prevede che “1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Da tanto consegue, allora, evidentemente, che, nella specie, l’avvenuta regolazione tramite conto corrente del finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla Montella, tramite l’apertura di credito un’apertura di credito (di 100.000.000 delle vecchie lire) “per anticipazioni per fatture e documenti”, ha comportato l’applicazione, per tale contratto di conto corrente, di quanto previsto dall’appena riportato art. 2 della indicata delibera CICR. Pertanto, riguardando la capitalizzazione trimestrale dicui si discute la fisiologia del rapporto e, unicamente, gli interessi corrispettivi, la conclusione della corte partenopea circa la legittimità della corrispondente clausola contrattuale si rivela assolutamente corretta perché coerente con l’orientamento, ormai consolidatosi, di questa Corte (senza che la censura in esame offra significativi elementi per rimeditarlo) concernente le clausole di capitalizzazione degli interessi in contratti di conto corrente stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ritenute pienamente legittime allorquando, come accertato dalla corte partenopea nella vicenda in esame, il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi). 3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] uniti s.p.a., altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medes
Decreto Cassazione n. 33330/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris