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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05664/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 23 marzo 2022, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., quale partecipe di una "locale" di 'ndrangheta operante su Roma (capo 1) ed al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare una cosca con quelle caratteristiche (capo 22).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione mafiosa di cui al capo

1. Il Tribunale non avrebbe prestato alcuna considerazione alle argomentazioni difensive volte a mettere in luce come non fossero emersi elementi certi sulla esistenza della "locale" di ‘ndrangheta radicata in Roma attorno alla quale si snodano le vicende di interesse, dal momento che in un dialogo intercettato del 15 aprile 2018, il coindagato [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento ad una autorizzazione a costituire la "locale" di Roma ricevuta in Calabria un anno e mezzo prima rispetto alla conversazione, circostanza resa impossibile dal fatto che nel periodo indicato (2016) Carzo non era in libertà.

Sicché l'assunto del Tribunale circa il fatto che l'autorizzazione sarebbe stata concessa nel 2015 sarebbe priva di supporti indiziari.

Si tratterebbe di elemento ricostruttivo fondamentale se messo in relazione con le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Iannò e Belnome (quest'ultimo con dichiarazioni rese anche nel 2016 e non solo nel 2015 come ha indicato il Tribunale) a proposito del fatto che nelle città di Roma e Milano non vi potessero essere "locali" di 'ndrangheta sulla base della decisione che tali città dovessero rimanere «libere».

Sarebbe illogico, inoltre, l'assunto che la "locale" si sarebbe costituita con l'arrivo a Roma di [OSCURATO:PERSONA] quando era rimasto provato che [OSCURATO:PERSONA] operasse nella capitale fin dal 2000.

Inoltre, quand'anche costituita, tale entità illecita non avrebbe manifestato all'esterno la sua forza di intimidazione, inverosimile rispetto ad una città come Roma ed anche per il fatto di non avere suscitato alcuna reazione negli ambienti criminali della città, non bastando la spendita della provenienza geografica degli interessati.

Il ricorrente, infine, dichiara di riservare alla sede di merito ogni deduzione in ordine al reato di tentata estorsione di cui al capo

22. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale si sarebbe limitato a riportarsi alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.1.

Il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione del provvedimento impugnato, ampiamente dimostrativa della esistenza di una "locale" di 'ndrangheta costituita a Roma e facente riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati indicati elementi di prova tratti da un nugolo di intercettazioni che il ricorso omette di prendere in considerazione e l'assunto che esistesse la "locale" non è stato ricavato, a tacer d'altro, solo dalle parole di [OSCURATO:PERSONA] ma anche, a titolo di esempio rispetto ad un materiale investigativo assai imponente, da quelle del ricorrente, che proprio parlando con Carzo nella intercettazione del 15 aprile 2018, si riferiva all'esistenza di questa entità criminale nella città di Roma riferendosi al plurale per ricomprendere [OSCURATO:PERSONA] nella sua costituzione, attribuita al Carzo («avete un locale qua. .sei come il Papa»; fg. 11 dell'ordinanza impugnata).

Il Tribunale, con deduzioni ignorate in ricorso, ha giustificato tale emergenza dilungandosi sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], soggetti di altro livello criminale ed ‘ndranghetistico effettivamente in grado di costituire una cellula periferica della associazione illecita radicata in Calabria.

1.2. Il Tribunale, altresì, ha ritenuto che tale entità criminale fosse stata costituita nel 2015, indicando anche un periodo, ricompreso tra il 26 giugno 2014 ed il 10 settembre 2015, compatibile sia con il trasferimento di Carzo a Roma che con la libertà di movimento di questi, che poteva avergli consentito di andare in Calabria a ricevere l'autorizzazione dai vertici del sodalizio (fg. 13 della ordinanza impugnata).

In uno specifico segmento motivazionale del corposo provvedimento (fgg. 50-52), il Tribunale ha affrontato la censura difensiva relativa al tempo di costituzione della "locale", superandola con argomentazioni prive di illogicità e che ineriscono ad una interpretazione di merito del dialogo nel quale Carzo, parlando con Greco nell'aprile del 2018, si riferiva ad un anno e mezzo prima, quindi nel 2016 (epoca in cui egli non avrebbe avuto libertà di movimento) e non nel 2015.

Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che la costituzione era avvenuta attraverso una operazione graduale e che non destasse scompiglio nelle dinamiche criminali già esistenti in Roma, interpretazione basata su alcune frasi riportate a fg. 52 dell'ordinanza sulle quali il ricorrente sorvola.

L'assunto difensivo, peraltro, presuppone, sia pure implicitamente, che Carzo potesse aver millantato la costituzione della "locale" ad uno dei soggetti come il Greco, del quale egli apertamente si fidava (cfr. fg. 57 dell'ordinanza), to, ricostruzione del tutto illogica rispetto al contenuto dei dialoghi che il ricorso non richiama.

1.3. L'ulteriore censura del ricorrente, secondo la quale i collaboratori di giustizia Iannò e Belnome avevano contraddetto la tesi accusatoria sulla esistenza della "locale" di Roma di cui si discute, è stata, del pari, affrontata e risolta dal Tribunale attraverso la semplice quanto ineccepibile constatazione che i due collaboranti citati dalla difesa avevano reso dichiarazioni relative a fatti precedenti a quelli di interesse odierno ed alla operatività di [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla quale è stata collegata la genesi del gruppo criminale.

Infatti, le dichiarazioni di Iannò erano state rese nel 2013, mentre quelle del Belnome, sebbene rese nel 2015, dovevano certamente riferirsi (come quelle del 2016 cui ha fatto riferimento il ricorso) a fatti pregressi a tale epoca, posto che il collaborante aveva iniziato il suo percorso a favore della giustizia nel 2010, dopo il suo arresto (cfr. fgg. 47 e 48 dell'ordinanza impugnata).

1.4. Del tutto generica nella rappresentazione dei fatti è l'ulteriore censura del ricorrente secondo cui la "locale" di Roma, quand'anche costituita, non avrebbe manifestato all'esterno la sua forza di intimidazione mafiosa e non sarebbe stata avvertita come tale.

Il ricorso oblitera del tutto l'ampia ricostruzione della ordinanza impugnata a proposito della commissione da parte di esponenti del sodalizio di specifici reati fine legati alla messa in atto del metodo mafioso, come, per esempio, la estorsione contestata allo stesso ricorrente e della quale egli non ha inteso occuparsi con la sua impugnazione.

Inoltre, la forza di intimidazione e l'effettiva percezione di essa da parte di soggetti terzi estranei al gruppo, è stata resa evidente attraverso la ricostruzione effettuata dal Tribunale delle condotte volte al recupero di crediti di danaro presso debitori, alla disponibilità di armi, alle intimidazioni gravi nei confronti degli amministratori giudiziari o di loro fiduciari incaricati di gestire delle società riconducibili alla compagine criminale e ad [OSCURATO:PERSONA] in particolare, cadute sotto sequestro.

Di tanto, nel ricorso non vi è il benché minimo cenno.

1.5. In ordine al profilo inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, non si tratta che di un breve e generico accenno con il quale il ricorrente non si misura con la motivazione del provvedimento impugnato, resa ai fgg. 58-61, nei quali il Tribunale, oltre a richiamare la doppia presunzione di legge prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha sottolineato la stabile messa a disposizione del sodalizio da parte dell'indagato anche in tempi recenti.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.11.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] r g(k~) c.i-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 23 marzo 2022, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., quale partecipe di una "locale" di 'ndrangheta operante su Roma (capo 1) ed al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare una cosca con quelle caratteristiche (capo 22). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1. Il Tribunale non avrebbe prestato alcuna considerazione alle argomentazioni difensive volte a mettere in luce come non fossero emersi elementi certi sulla esistenza della "locale" di ‘ndrangheta radicata in Roma attorno alla quale si snodano le vicende di interesse, dal momento che in un dialogo intercettato del 15 aprile 2018, il coindagato [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento ad una autorizzazione a costituire la "locale" di Roma ricevuta in Calabria un anno e mezzo prima rispetto alla conversazione, circostanza resa impossibile dal fatto che nel periodo indicato (2016) Carzo non era in libertà. Sicché l'assunto del Tribunale circa il fatto che l'autorizzazione sarebbe stata concessa nel 2015 sarebbe priva di supporti indiziari. Si tratterebbe di elemento ricostruttivo fondamentale se messo in relazione con le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Iannò e Belnome (quest'ultimo con dichiarazioni rese anche nel 2016 e non solo nel 2015 come ha indicato il Tribunale) a proposito del fatto che nelle città di Roma e Milano non vi potessero essere "locali" di 'ndrangheta sulla base della decisione che tali città dovessero rimanere «libere». Sarebbe illogico, inoltre, l'assunto che la "locale" si sarebbe costituita con l'arrivo a Roma di [OSCURATO:PERSONA] quando era rimasto provato che [OSCURATO:PERSONA] operasse nella capitale fin dal 2000. Inoltre, quand'anche costituita, tale entità illecita non avrebbe manifestato all'esterno la sua forza di intimidazione, inverosimile rispetto ad una città come Roma ed anche per il fatto di non avere suscitato alcuna reazione negli ambienti criminali della città, non bastando la spendita della provenienza geografica degli interessati. Il ricorrente, infine, dichiara di riservare alla sede di merito ogni deduzione in ordine al reato di tentata estorsione di cui al capo 22. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale si sarebbe limitato a riportarsi alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.1. Il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione del provvedimento impugnato, ampiamente dimostrativa della esistenza di una "locale" di 'ndrangheta costituita a Roma e facente riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati indicati elementi di prova tratti da un nugolo di intercettazioni che il ricorso omette di prendere in considerazione e l'assunto che esistesse la "locale" non è stato ricavato, a tacer d'altro, solo dalle parole di [OSCURATO:PERSONA] ma anche, a titolo di esempio rispetto ad un materiale investigativo assai imponente, da quelle del ricorrente, che proprio parlando con Carzo nella intercettazione del 15 aprile 2018, si riferiva all'esistenza di questa entità criminale nella città di Roma riferendosi al plurale per ricomprendere [OSCURATO:PERSONA] nella sua costituzione, attribuita al Carzo («avete un locale qua. .sei come il Papa»; fg. 11 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale, con deduzioni ignorate in ricorso, ha giustificato tale emergenza dilungandosi sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], soggetti di altro livello criminale ed ‘ndranghetistico effettivamente in grado di costituire una cellula periferica della associazione illecita radicata in Calabria. 1.2. Il Tribunale, altresì, ha ritenuto che tale entità criminale fosse stata costituita nel 2015, indicando anche un periodo, ricompreso tra il 26 giugno 2014 ed il 10 settembre 2015, compatibile sia con il trasferimento di Carzo a Roma che con la libertà di movimento di questi, che poteva avergli consentito di andare in Calabria a ricevere l'autorizzazione dai vertici del sodalizio (fg. 13 della ordinanza impugnata). In uno specifico segmento motivazionale del corposo provvedimento (fgg. 50-52), il Tribunale ha affrontato la censura difensiva relativa al tempo di costituzione della "locale", superandola con argomentazioni prive di illogicità e che ineriscono ad una interpretazione di merito del dialogo nel quale Carzo, parlando con Greco nell'aprile del 2018, si riferiva ad un anno e mezzo prima, quindi nel 2016 (epoca in cui egli non avrebbe avuto libertà di movimento) e non nel 2015. Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che la costituzione era avvenuta attraverso una operazione graduale e che non destasse scompiglio nelle dinamiche criminali già esistenti in Roma, interpretazione basata su alcune frasi riportate a fg. 52 dell'ordinanza sulle quali il ricorrente sorvola. L'assunto difensivo, peraltro, presuppone, sia pure implicitamente, che Carzo potesse aver millantato la costituzione della "locale" ad uno dei soggetti come il Greco, del quale egli apertamente si fidava (cfr. fg. 57 dell'ordinanza), to, ricostruzione del tutto illogica rispetto al contenuto dei dialoghi che il ricorso non richiama. 1.3. L'ulteriore censura del ricorrente, secondo la quale i collaboratori di giustizia Iannò e Belnome avevano contraddetto la tesi accusatoria sulla esistenza della "locale" di Roma di cui si discute, è stata, del pari, affrontata e risolta dal Tribunale attraverso la semplice quanto ineccepibile constatazione che i due collaboranti citati dalla difesa avevano reso dichiarazioni relative a fatti precedenti a quelli di interesse odierno ed alla operatività di [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla quale è stata collegata la genesi del gruppo criminale. Infatti, le dichiarazioni di Iannò erano state rese nel 2013, mentre quelle del Belnome, sebbene rese nel 2015, dovevano certamente riferirsi (come quelle del 2016 cui ha fatto riferimento il ricorso) a fatti pregressi a tale epoca, posto che il collaborante aveva iniziato il suo percorso a favore della giustizia nel 2010, dopo il suo arresto (cfr. fgg. 47 e 48 dell'ordinanza impugnata). 1.4. Del tutto generica nella rappresentazione dei fatti è l'ulteriore censura del ricorrente secondo cui la "locale" di Roma, quand'anche costituita, non avrebbe manifestato all'esterno la sua forza di intimidazione mafiosa e non sarebbe stata avvertita come tale. Il ricorso oblitera del tutto l'ampia ricostruzione della ordinanza impugnata a proposito della commissione da parte di esponenti del sodalizio di specifici reati fine legati alla messa in atto del metodo mafioso, come, per esempio, la estorsione contestata allo stesso ricorrente e della quale egli non ha inteso occuparsi con la sua impugnazione. Inoltre, la forza di intimidazione e l'effettiva percezione di essa da parte di soggetti terzi estranei al gruppo, è stata resa evidente attraverso la ricostruzione effettuata dal Tribunale delle condotte volte al recupero di crediti di danaro presso debitori, alla disponibilità di armi, alle intimidazioni gravi nei confronti degli amministratori giudiziari o di loro fiduciari incaricati di gestire delle società riconducibili alla compagine criminale e ad [OSCURATO:PERSONA] in particolare, cadute sotto sequestro. Di tanto, nel ricorso non vi è il benché minimo cenno. 1.5. In ordine al profilo inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, non si tratta che di un breve e generico accenno con il quale il ricorrente non si misura con la motivazione del provvedimento impugnato, resa ai fgg. 58-61, nei quali il Tribunale, oltre a richiamare la doppia presunzione di legge prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha sottolineato la stabile messa a disposizione del sodalizio da parte dell'indagato anche in tempi recenti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] r g(k~) c.i-
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