CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16668/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29317/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimate – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Prato n. 135/20, depositata il 28 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29317/2020 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 16668/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 luglio 2020, il Giudice di pace di Prato ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 25 feb- braio 2020, con cui il Prefetto di Prato aveva disposto l'espulsione dell'oppo- nente. A fondamento della decisione, il Giudice di pace ha rilevato che il decreto impugnato risultava sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA], munito di appo- sita delega rilasciata dal Prefetto, menzionata peraltro nella firma. Ha ritenuto inoltre che la validità del provvedimento non fosse inficiata da una correzione apportata a penna e recante il timbro della Questura, riguardante l'attesta- zione della data d'ingresso dell'opponente nel territorio nazionale, spettando alla Questura la verifica dell'errore, in qualità di organo preposto alla notifica, non trattandosi di modificazione degli elementi essenziali e non derivandone incertezza in ordine all'organo da cui promanava il decreto impugnato. Ha escluso infine la difformità della copia notificata dall'originale, rilevando che all'opponente era stata consegnata una copia conforme, previa sottoscrizione per ricevuta del relativo verbale. 3. Avverso la predetta ordinanza il Qeimi ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13, secondo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo che, nel ritenere legittimo il decreto impugnato, nonostante la correzione ap- portata dalla Questura, il Giudice di pace ha riconosciuto a quest'ultima un potere di modificare e correggere i provvedimenti emessi dal Prefetto, non previsto dalla legge. Afferma che, in quanto preposta esclusivamente alla no- tifica del provvedimento, la Questura avrebbe dovuto limitarsi a segnalare l'errore alla Prefettura, invitandola a correggerlo o ad annullare d'ufficio il decreto e a sostituirlo con un altro. 1.1. Il motivo è inammissibile. L'atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] procede alla correzione di un errore materiale verificatosi nella redazione di un proprio provvedimento non 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29317/2020 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 16668/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 è infatti autonomamente impugnabile, non essendo in grado di produrre di per sé effetti svantaggiosi, ma limitandosi a ricomporre l'unità tra il voluto ed il dichiarato, e ristabilendo quindi le condizioni necessarie affinché il provve- dimento originario, una volta emendato nella sua stesura, possa esplicare gli effetti che gli erano stati assegnati fin dall'inizio (cfr. TAR Sicilia, Palermo, 15/ 06/2007, n. 1666; TAR Lazio, Sez. III, 17/09/1985, n. 1457). Ciò che può essere impugnato, invece, è il provvedimento originario, non già per il mero fatto della correzione, bensì per l'errore da cui è affetto, il quale, peraltro, in tanto può determinarne l'invalidità, in quanto incida negativamente sulla chiarezza ed intellegibilità dei relativi presupposti di fatto e di diritto, ovvero si traduca nell'assoluta indeterminabilità dell'oggetto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/07/2014, n. 3572): la sussistenza di tali condizioni nella specie non è stata in alcun modo dedotta, essendosi il ricorrente limitato a contestare la legittimità della correzione apportata dalla Questura al decreto di espulsione, nella parte in cui indicava la data d'ingresso dell'interessato nel territorio na- zionale, senza neppure precisare se l'erroneità di tale indicazione compor- tasse un'incertezza in ordine all'intervenuta scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, e quindi alla configurabilità della violazione addotta a giustifica- zione della misura espulsiva. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, osservando che, nell'escludere la difformità dall'originale della copia del de- creto consegnata ad esso ricorrente, il Giudice di pace non ha considerato da un lato che la sottoscrizione del verbale per ricevuta non equivale all'accetta- zione del contenuto del provvedimento notificato, e dall'altro che la copia consegnata ad esso ricorrente risultava pacificamente difforme dall'originale, per effetto della correzione apportata dalla Questura. 2.1. Il motivo è inammissibile. Benvero, in tema di espulsione dello straniero, questa Corte ha ripetuta- mente affermato la nullità del decreto prefettizio, per difetto della necessaria formalità della comunicazione, tutte le volte in cui all'interessato venga con- segnata una mera copia libera ed informale dell'atto, non sottoscritta dal Pre- 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29317/2020 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 16668/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 fetto né recante l'attestazione di conformità all'originale, trattandosi di un vizio sanabile esclusivamente attraverso la successiva consegna di un'altra copia debitamente autenticata, e non anche mediante la produzione della stessa in giudizio, finalizzata esclusivamente a dimostrare che nell'ufficio de- positario giace l'originale dell'atto impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 17/12/2019, n. 33507; Cass., Sez. VI, 27/09/2019, n. 24119; 12/06/2014, n. 13304). Tale principio non può ritenersi peraltro applicabile alla fattispecie in esame, caratterizzata non già dalla mancata comunicazione del decreto prefettizio né dalla consegna di una copia priva della necessaria formula certificatoria, bensì soltanto da una modifica della copia consegnata, non incidente sugli elementi essenziali dell'atto comunicato, ma volta esclusivamente ad emendarne il te- sto, in quanto affetto da un errore materiale, e della quale non è stata nep- pure dedotta l'idoneità ad impedire la piena conoscenza del provvedimento, né ad ostacolare l'esatta comprensione del suo contenuto e dei suoi effetti, in modo tale da pregiudicarne la tempestiva impugnazione da parte del de- stinatario. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione delle intimate. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 2/02/2022 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R