CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 23113/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 27 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Tivoli il 7 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, hashish e marijuana, fatto contestato come commesso il 27 giugno 2019, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, esclusa invece la responsabilità con riferimento alla marijuana, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 62-bis, 81, 133 e :133-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione, e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, quanto al profilo del trattamento sanzionatorio. Sarebbe, in primo luogo, illegittima, erronea ed ingiusta la determinazione della pena base in quella di sette anni di reclusione e 55.000,00 euro di multa (p. 3 del ricorso), poiché il reato in questione non è compreso nella previsione di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 e perché non tiene conto né della quantità di droga, definita "non certo rilevante" (così alla p. 3 del ricorso) né del comportamento post delictum dell'imputato, che ha ammesso i fatti, né della condizioni di indigenza dello stesso, disoccupato, così come la compagna. Il distacco rispetto al minimo edittale non sarebbe stato giustificato. I giudici di merito avrebbero altresì trascurato di applicare il disposto dell'art. 133-bis, comma 2, cod. pen., che prevede la possibilità di diminuzione della pena pecuniaria, allorchè ritenga che la misura minima della stessa sia eccessivamente gravosa. Il quantum di multa applicata all'imputato sarebbe tale da annullare la valenza della diminuzione dell'attenuante per il giudizio abbreviato. Si segnala anche la divergenza tra motivazione (ove si legge 33.666,00 euro di multa) e dispositivo (ove si legge 38.666,00 euro di multa). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe illogico e non terrebbe conto né delle modalità dei fatti né della personalità dell'imputato né del comportamento dello stesso successivo ai fatti né delle sue condizioni economiche.La Corte di appello, in definitiva, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto applicare la pena in termini prossimi al minimo e riconoscere le attenuanti generiche. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Quanto alla individuazione della pena edittale, sia detentiva che pecuniaria, alla p. 4 della sentenza impugnata si valorizza la gravità del reato, anche in ragione del rinvenimento di una contabilità, significativa di una attività strutturata di commercio di stupefacenti, e si precisa che la sanzione si colloca nella fascia inferiore della forbice edittale. Al riguardo è appena il caso di rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (ex plurimis, Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 1.2. In riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alle pp. 3-4 della sentenza impugnata si legge della constatata mancanza di ragioni positive per il riconoscimento delle stesse, richiamando sul punto il ragionamento svolto all'ultima pagina della decisione del Tribunale e, dopo avere dato atto che l'appello sottolinea la confessione, il comportamento collaborativo dell'imputato, le precarie condizioni economiche e l'assenza di precedenti condanne (pp. 4 della decisione impugnata e 2-4 dell'atto di appello), i Giudici di merito valorizzano la tipologia e la quantità di droga e la contabilità rinvenuta, indicativa di attività di commercio organizzata. Si tratta di motivazione non incongrua né illogica. 1.3. Quanto all'applicazione dell'art. 133-bis cod. pen., il ricorso non appare autosufficiente, non risultando previa richiesta in tal senso né allegazione di elementi dimostrativi della situazione disagiata dell'imputato. 1.4. Infine, in relazione alla lamentata discrasia tra motivazione (alla p. 3 si legge 33.666,00 euro di multa) e dispositivo (ove si legge 38.666,00 euro di multa), a ben vedere entrambe le somme risultano erronee (infatti, 59.000,00 euro : 3 = 19.666,666 X 2 = 39.3333,33), ma, essendo l'esito corretto del calcolo superiore alla pena concretamente inflitta e risultante dal dispositivo letto in udienza, in mancanza di impugnazione della Parte pubblica risulta intangibile la sanzione di 38.666,00 euro di multa. 2.Consegue dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]