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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31391/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, in quanto il ricorrente non attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui si afferma che il reato è grave per avere il Privitera omesso completamente la tenuta delle scritture contabili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, in quanto il ricorrente non attacca la motivazione della sentenza qui impugnata nella parte in cui si afferma che il reato è grave per avere il Privitera omesso completamente la tenuta delle scritture contabili; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11
Sentenza Cassazione n. 31391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris