CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6566/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] spa, (p. iva: 04413030828), con sede in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n° 312/D, in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC: pensabenelionti @ legalmail.ìt) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PNSTMS83P24G2730, PEC: avv.pensabenelionti @ pec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC: ceciliafuritano @ ordineavvocatiroma.org), in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, giusta procura speciale in calce al ricorso rilasciata su foglio separato. Ricorrente contro Assessorato alla salute della Regione Sicilia (CF 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 8022403087), presso i cui uffici domiciliar in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (pec: ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it). Controricorrente nonché contro Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Palermo (c.f./p. iva 05841760829). Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n° 1272 depositata il 28 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-L’Assessorato alla salute della regione Sicilia, ingiunto di pagare alla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. euro 1.140.958,60, oltre interessi ex d.lgs. n° 231/2002, per prestazioni di ricovero e cura rese nel 2004, lo opponeva, deducendo l’inesigibilità del credito sino ai controlli contabili da parte dell’Azienda sanitaria provinciale e l’inapplicabilità al rapporto degli interessi comunitari. L’opponente, inoltre, avuta autorizzazione, chiamava in causa l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Palermo, che si costituiva chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta contro di lei. Nel corso del giudizio l’Assessorato pagava l’importo alla struttura privata e il giudizio proseguiva solo in punto di interessi. All’esito della lite, il tribunale di Palermo revocava il decreto monitorio e rigettava le domande della Casa di cura. 2.- Su impugnazione di quest’ultima, la Corte d’appello della medesima città riformava parzialmente la sentenza di primo grado e condannava l’Assessorato a corrispondere i soli interessi legali dal 31 agosto 2010 (data di notifica del monitum) sino alle singole date di corresponsione dell’importo. Osservava il giudice di secondo grado che già dal 2002 la Casa di cura – appartenendo al novero delle strutture ad alta specialità, che avevano erogato prestazioni in favore dì assistiti residenti per almeno il 30% fuori dalla provincia in cui esse erano ubicate – era stata ammessa al finanziamento centralizzato da parte della regione. Nondimeno, il diritto di tali strutture ad ottenere gli interessi di mora ex d.lgs. n° 231/2002 poteva sorgere solo nel caso in cui fosse stato stipulato tra Ente pubblico e struttura un contratto con forma scritta a pena di nullità, ai sensi degli artt. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992 e 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923, nella fattispecie del tutto mancante. Spettavano, in ogni modo, alla struttura privata gli interessi legali dalla data di notifica del decreto monitorio. 3.- Ricorre per cassazione la Casa di cura, affidando il gravame ad un unico articolato motivo. Resiste l’Assessorato, che conclude per la reiezione del ricorso, mentre l’Asp non si è costituita, nonostante la regolare notificazione del ricorso presso l’indirizzo pec del difensore del secondo grado. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo di ricorso la Casa di cura deduce la violazione e la falsa applicazione, exart. 360 n° 3 cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n° 231/2002 e dell’art. 2909 cod. civ. Nel paragrafo 1a) la ricorrente osserva, in estrema sintesi, che la Regione Sicilia negli anni 2002-2011 aveva deciso di centralizzare il rapporto tra le Aziende sanitarie provinciali ed alcune strutture private (ossia quelle ad alta specialità, che avevano erogato nell’anno precedente prestazioni in favore di assistiti residenti per almeno il 30% fuori dalla provincia sede della struttura). A seguito della centralizzazione, che aveva riguardato anche la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], l’Assessorato alla sanità aveva provveduto sino al 2008 ad attribuire con decreto il tetto di spesa di competenza, a seguito di una trattativa svoltasi tra le singole strutture e la Regione. Quindi, da una parte, il decreto sul budget 2004 concernente la ricorrente attuava l’art. 25 della legge regionale n° 4/2003 (come modificato dalla legge regionale n° 13/2003) ponendosi su un piano di piena equivalenza sostanziale con l’accordo contrattuale ex art. 8-quinquiesd.lgs. n° 502/1992. Dall’altra (paragrafo 1b), lo specifico precedente di questa Corte (Cass. 20391/2016) – col quale era stata respinta un’identica domanda della odierna ricorrente – non poteva essere invocato nella fattispecie, poiché l’Assessorato ingiunto aveva opposto il monitum deducendo solo l’inesigibilità del credito azionato sino al momento del controllo contabile dell’Asp e l’inapplicabilità al caso di specie degli interessi comunitari, non potendosi qualificare il rapporto tra struttura e PA come “transazione commerciale” e, così, dunque, essendo coperta dal giudicato la validità del rapporto contrattuale sottostante. Infime (paragrafo 1c), la ricorrente assume che il rapporto con la Regione debba essere qualificato come transazione commerciale in ragione dell’interpretazione data dalla Cgue alla direttiva 2000/35/Ce del 29 giugno 2000, attuata dal Dlgs n° 231/2002. 5.-Il motivo è fondato, nel senso appresso esposto, e determina la cassazione della sentenza. Anzitutto, deve osservarsi che la Corte d’appello, dopo aver negato la sussistenza di un valido rapporto negoziale tra Struttura e PA – in quanto esso “poteva sorgere soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, fosse stato concluso, tra la Regione Siciliana e la struttura un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella transazione commerciale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a…)” del d.lgs. n° 231/2002 (sentenza pagina 11) – ha riconosciuto in favore della Casa di cura, oltre al capitale (attribuitole con la prima decisione), anche il diritto agli interessi legali dal 31 agosto 2010 (data di notificazione del decreto monitorio), negando invece il diritto agli interessi commerciali in ragione della mancanza di un valido contratto. Tale percorso logico è, tuttavia, manifestamente incoerente, come già indicato in Cass., sez. 1, 30 agosto 2024, n° 23384, in vicenda analoga alla presente, tra le stesse odierne parti in causa. Infatti, volta che sia stato riconosciuto in favore della Casa di cura il diritto al pagamento del corrispettivo e degli interessi, con statuizione passata in giudicato, è contraddittorio rimettere in discussione la questione della validità del rapporto negoziale, oltretutto per negare i soli interessi commerciali. Così facendo, la Corte ha in sostanza nuovamente giudicato in ordine all'avvenuta stipulazione di un contratto in forma scritta tra la Casa di cura e l'Asp, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degli interessi, in ordine al quale doveva ritenersi ormai formato il giudicato interno. Pertanto, dato che la sussistenza di un valido rapporto negoziale tra struttura e PA doveva darsi per acquisita e dato, altresì, che l’obbligazione relativa al capitale determina anche l’insorgenza di quella relativa agli interessi, l’unica questione che rimaneva da appurare era se tali accessori del credito dovessero essere liquidati nella misura prevista dall’art. 1284 cod. civ. o in quella maggiore prevista dal d.lgs. n° 231/2002. A tale ultima domanda deve darsi risposta nel senso della applicabilità del d.lgs. n° 231, posto che, come recentemente statuito da questa SC a Su (Cass. Su, 14 dicembre 2023, n° 35092), dalla quale il Collegio non ha motivo alcuno di discostarsi, le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002 (contratto che, come già detto, per effetto del giudicato, deve qui ormai ritenersi sussistente), rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n° 231 del 2002. 6.- Per quanto sopra esposto la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa composi-zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di