CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 23430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 04/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Novara in data 08/01/2021, ha ridotto la pena detentiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 — 629 comma secondo, 99 commi secondo e terzo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 582, 585 in rel. all'art. 61 n. 2, 99 commi secondo e terzo cod. pen. (capo B), confermando nel resto. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 629 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.) e agli artt. 62 bis, 132, 133 e 81 cpv. cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - dando pertinentemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto provato il contributo, quantomeno morale, della condotta del Giugni in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione e il dolo dell'ingiusto profitto della condotta estorsiva di cui al capo A) dell'imputazione - ha correttamente rigettato la richiesta di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non sussistendo alcuna possibile lecita pretesa creditoria in capo al prevenuto, volta a giustificare l'eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., dando così congrua risposta alle doglianze difensive sulla corretta qualificazione giuridica dei reati; si veda, ancora, pag. 4 della sentenza in punto di congruità della pena inflitta, discostata motivatamente dal minino edittale, in ragione dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità della condotta, estrinsecate con violenza fisica ed evocative di un contesto di criminalità organizzata, osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Rv. 236540 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/0