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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 28179/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29295/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., n persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6825/2021depositata il 18/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 18.10.2021, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del 12.4.2021 delTribunale di Velletri che, su istanza di SGR- [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], ne aveva dichiarato il fallimento.

Il giudice di secondo grado – ri tenute infondate l e eccezion i preliminari sollevate da [OSCURATO:PERSONA], di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri a dichiarare il fallimento e di difetto di legittimazione della creditrice istante, ha nel merito accertato che la reclamante era soggetto fallibile ai sensi dell’art. 1, comma 2 l. fall.,non avendo fornito prova d i come avesse ridotto al di sotto della soglia dei 500.000 euro i debiti da essa stessa dichiarati nel 2016(allorché aveva presentato un domanda di concordato che non era stata approvata dai creditori) e versava in stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affida to a quattro motivi e illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] di G estione del [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dell’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 legge fall., nonché motivazione illogica e contraddittoria, per aver la corte d’appello respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri a dichiarare il fallimento: secondo la ricorrente la sua ammissioneal concordato da parte del Tribunale di Roma, avvenuta nel 2016,avrebbe determinato un “giudicato” in ordine all’accertamento che la sua sede è in Roma, che varrebbe a superare la presunzione di coincidenza della sua attuale sede legale, sita in Grottaferrata, con quella effettiva.

2. Il motivo èmanifestamente infondato .

La corte d’appello ha evidenziato che la società debitrice aveva trasferito lapropria sede legale da Roma a Grottaferrata solo dopo la mancata omologazione del concordato, con la conseguenza che la prova idonea a superare la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva doveva riguardare fatti successivi al predetto trasferimento.

Tale ragionamento è ineccepibile, dato che non solo il giudicato non può formarsi sui fatti, quali quelli posteriori al deposito della decisione, che il giudice non ha accertato, ma che il decreto di ammissione al concordato non equivale certo a una sentenza e non comporta la formazione di alcun giudicato.

Pertanto, essendo il trasferimento della sede legale di [OSCURATO:PERSONA] pacificamente intervenuto in un momento successivo alla chiusura della procedura concordataria, ogni deduzione e prova finalizzata a dimostrarne la fittizietà doveva collocarsi nello stesso contesto temporale.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 6 della legge fall..Secondo la ricorrente il giudice del reclamo avrebbe respinto l’eccezione di difetto di legittimazione della creditrice istante aderendo acriticamente alla valutazione del tribunale - che a sua voltasi era limitato a rilevare che SGR era munita di titolo esecutivo- senza valutare, alla luce delle contestazioni da essa mosse, se il credito, non ancora coperto da giudicato, fosse o meno effettivamente sussistente.

4. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bisn. 1 c.p.c., in quanto il giudice del reclamo si è conform ato sul punto all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. n. 21144/20; conf. .

Cass.

S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014).

Nella specie, peraltro, la creditrice era certamente legittimata ad avanzare l’istanza in quanto munita di un titolo esecutivo e non spettava certo al giudice del procedimento prefallimentare, né a quello del reclamo, di sostituirsi al giudice del merito dinanzi al quale il credito era in contestazione onde accertarne la pretesa, completa insussistenza, tale da determinare il totale venir meno del titolo .

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 1, comma 2° lett. c) l . fall. nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.

La ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto sussistente il requisito di fallibilità costituito dall’esistenza di debiti superiori all’ammontare di cinquecentomila euro limitandosi a rilevare che essa non aveva dimostrato “ se non mediante aggiustamenti contabili predisposti in corso di procedura”, come avesse ridotto l’ammontare dei debiti da lei stessa ammessi in sede concordataria “senza l’utile esercizio dell’impresa dopo la chiusura della relativa procedura”.

Si duole, in particolare, che il giudice del reclamo non abbia spiegato perché le risultanze dei bilanci e della documentazione contabile prodotta (dai quali risultava un suo indebitamento complessivo inferiore alla soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1, 2° comma, fall.) fossero inattendibili né abbia chiarito quali “aggiustamenti contabili” sarebbero stati posti in essere per occultare la mancata riduzione del debito accertato in sede concordataria.

6. Il motivo è fondato.

Ricorre infatti il vizio di difetto di motivazione (di motivazione apparente) denunciato, in quanto la corte d’appello ha fondato il capo della decisione impugnato su un’argomentazione assolutamente generica, che appare frutto di un mero pregiudizio e non già di un esame approfondito degli atti, mentre invece, a fronte della documentazione prodotta dall’odierna ricorrente , avrebbe dovuto chiarire perché, a suo avviso, i bilanci da questa approvati nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento riportassero, quantomeno con riguardo all’indebitamento, una situazione non corrispondente al dato reale, precisando altresì quali “aggiustamenti contabili” avessero concorso a determinarla, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo (che pare potersi desumere dall’ellittica locuzione “senza l’utile esercizio dell’impresa”) della sostanziale cessazione dell’attività di impresa della debitrice, certamente non preclusiva del pagamento dei debiti.

All’accoglimento del terzo motivo conseguono l’assorbimento del quarto, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso , rigetta i primi due e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29295/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., n persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6825/2021depositata il 18/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 18.10.2021, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del 12.4.2021 delTribunale di Velletri che, su istanza di SGR- [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], ne aveva dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado – ri tenute infondate l e eccezion i preliminari sollevate da [OSCURATO:PERSONA], di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri a dichiarare il fallimento e di difetto di legittimazione della creditrice istante, ha nel merito accertato che la reclamante era soggetto fallibile ai sensi dell’art. 1, comma 2 l. fall.,non avendo fornito prova d i come avesse ridotto al di sotto della soglia dei 500.000 euro i debiti da essa stessa dichiarati nel 2016(allorché aveva presentato un domanda di concordato che non era stata approvata dai creditori) e versava in stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affida to a quattro motivi e illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] di G estione del [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dell’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 legge fall., nonché motivazione illogica e contraddittoria, per aver la corte d’appello respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri a dichiarare il fallimento: secondo la ricorrente la sua ammissioneal concordato da parte del Tribunale di Roma, avvenuta nel 2016,avrebbe determinato un “giudicato” in ordine all’accertamento che la sua sede è in Roma, che varrebbe a superare la presunzione di coincidenza della sua attuale sede legale, sita in Grottaferrata, con quella effettiva. 2. Il motivo èmanifestamente infondato . La corte d’appello ha evidenziato che la società debitrice aveva trasferito lapropria sede legale da Roma a Grottaferrata solo dopo la mancata omologazione del concordato, con la conseguenza che la prova idonea a superare la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva doveva riguardare fatti successivi al predetto trasferimento. Tale ragionamento è ineccepibile, dato che non solo il giudicato non può formarsi sui fatti, quali quelli posteriori al deposito della decisione, che il giudice non ha accertato, ma che il decreto di ammissione al concordato non equivale certo a una sentenza e non comporta la formazione di alcun giudicato. Pertanto, essendo il trasferimento della sede legale di [OSCURATO:PERSONA] pacificamente intervenuto in un momento successivo alla chiusura della procedura concordataria, ogni deduzione e prova finalizzata a dimostrarne la fittizietà doveva collocarsi nello stesso contesto temporale. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 6 della legge fall..Secondo la ricorrente il giudice del reclamo avrebbe respinto l’eccezione di difetto di legittimazione della creditrice istante aderendo acriticamente alla valutazione del tribunale - che a sua voltasi era limitato a rilevare che SGR era munita di titolo esecutivo- senza valutare, alla luce delle contestazioni da essa mosse, se il credito, non ancora coperto da giudicato, fosse o meno effettivamente sussistente. 4. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bisn. 1 c.p.c., in quanto il giudice del reclamo si è conform ato sul punto all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. n. 21144/20; conf. . Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014). Nella specie, peraltro, la creditrice era certamente legittimata ad avanzare l’istanza in quanto munita di un titolo esecutivo e non spettava certo al giudice del procedimento prefallimentare, né a quello del reclamo, di sostituirsi al giudice del merito dinanzi al quale il credito era in contestazione onde accertarne la pretesa, completa insussistenza, tale da determinare il totale venir meno del titolo . 5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 1, comma 2° lett. c) l . fall. nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. La ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto sussistente il requisito di fallibilità costituito dall’esistenza di debiti superiori all’ammontare di cinquecentomila euro limitandosi a rilevare che essa non aveva dimostrato “ se non mediante aggiustamenti contabili predisposti in corso di procedura”, come avesse ridotto l’ammontare dei debiti da lei stessa ammessi in sede concordataria “senza l’utile esercizio dell’impresa dopo la chiusura della relativa procedura”. Si duole, in particolare, che il giudice del reclamo non abbia spiegato perché le risultanze dei bilanci e della documentazione contabile prodotta (dai quali risultava un suo indebitamento complessivo inferiore alla soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1, 2° comma, fall.) fossero inattendibili né abbia chiarito quali “aggiustamenti contabili” sarebbero stati posti in essere per occultare la mancata riduzione del debito accertato in sede concordataria. 6. Il motivo è fondato. Ricorre infatti il vizio di difetto di motivazione (di motivazione apparente) denunciato, in quanto la corte d’appello ha fondato il capo della decisione impugnato su un’argomentazione assolutamente generica, che appare frutto di un mero pregiudizio e non già di un esame approfondito degli atti, mentre invece, a fronte della documentazione prodotta dall’odierna ricorrente , avrebbe dovuto chiarire perché, a suo avviso, i bilanci da questa approvati nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento riportassero, quantomeno con riguardo all’indebitamento, una situazione non corrispondente al dato reale, precisando altresì quali “aggiustamenti contabili” avessero concorso a determinarla, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo (che pare potersi desumere dall’ellittica locuzione “senza l’utile esercizio dell’impresa”) della sostanziale cessazione dell’attività di impresa della debitrice, certamente non preclusiva del pagamento dei debiti. All’accoglimento del terzo motivo conseguono l’assorbimento del quarto, con il quale [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso , rigetta i primi due e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in
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