CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 44514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale odierno, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello con cui la società ricorrente chiedeva la revoca del sequestro disposto in data 18/03/2021, avente ad oggetto la contabilità della società e, per equivalente, l'importo di euro 1.455.933 a carico dell'indagato, corrispondente alle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per acquisti di materiale ferroso effettuati dalla società ricorrente. L'ipotesi di reato contestata in via provvisoria è per il reato di cui all'art.2 d.lgs.74/2000. Si precisa che l'appello è stato dichiarato inammissibile in quanto le questioni dedotte sono state oggetto di specifico riesame e di successivo appello, con parziale accoglimento da parte della Corte di Cassazione in punto di periculum e successiva conferma da parte del Tribunale del riesame. Il giudice a quo ha quindi richiamato la preclusione cautelare avendo la società ricorrente reiterato motivi di impugnazione già proposti avverso il medesimo provvedimento. 2.La società ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di riconoscimento del novum degli argomenti articolati con l'istanza di dissequestro. Ritiene pertanto illegittima sia la declaratoria di inammissibilità fondata sulla preclusione processuale del giudicato cautelare avendo la ricorrente formulato motivi nuovi. In particolare, rappresenta di aver formulato nuovi argomenti di diritto concernenti la configurazione di elementi indiziari che attestano la ingiustizia sostanziale del provvedimento impugnato. Innanzitutto, evidenzia che la contestazione provvisoria di inesistenza delle operazioni fatturate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è fondata sulla illegittima equiparazione tra "sproporzione" delle fatture emesse rispetto/e capacità commerciali di entrambe le aziende e le sue concrete dimensioni e "inesistenza" delle operazioni sottostanti. Evidenzia, altresì, che sono apodittiche le deduzioni degli investigatori in ordine alla restituzione in contanti delle somme versate mediante bonifico dalla società ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della emissione delle suddette fatture, non essendo state effettuate indagini in ordine al prelievo di somme di danaro in contanti di quell'importo; né vi è alcuna intercettazione telefonica da cui possa evincersi un tale assunto. Altrettanto apodittica è la estensione del sequestro agli anni pregressi (per cinque anni pregressi) rispetto a quelli di indagine. Infine, la ricorrente deduce la sopravvenuta carenza del periculum a seguito del decorso del tempo evidenziando che ad oggi non si è svolto il procedimento di cognizione pur essendo decorso notevole lasso di tempo pari a oltre tre anni dal provvedimento di sequestro. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Si premette che, in tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez.3, n.10245 del 15/02/2024). Si è anche precisato che la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n.49188 del 09/09/2015, Rv. 265555). Inoltre, occorre ricordare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Ebbene, nel caso in disamina, il ricorrente propone, con nuove argomentazioni, le questioni già implicitamente o esplicitamente trattate dal giudice a quo, senza indicare elementi di novità, che non sono neppure menzionati, e richiedendo una rivalutazione del medesimo quadro probatorio; quindi, lamentando sostanzialmente un vizio della motivazione. Va infatti precisato, in merito all'argomento volto ad evidenziare l'illegittima equiparazione tra "sproporzione" delle fatture emesse e "inesistenza" delle operazioni sottostanti, che l'inesistenza delle operazioni sottostanti non consiste nella sproporzione tra potenzialità operative delle aziende e ammontare delle fatture emesse, e che la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ben può essere inferita, sul piano probatorio e sotto il profilo logico, dalla sproporzione. In sostanza, la sproporzione tra ammontare delle fatture emesse e capacità economica delle aziende può fornire al giudice di merito un elemento di prova dell'inesistenza delle operazioni. Quindi, sotto questo profilo, la doglianza non è deducibile, trattandosi di doglianza che attinge alla logicità della motivazione. Anche le doglianze concernenti il periculum in mora esulano dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, perché afferisce ad un vizio di motivazione, considerato che il solo decorso del tempo silente ha valenza neutra. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del