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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 22800/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33145/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALENA giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 4/D [OSCURATO:PERSONA] (BA) in persona dell’amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 3640/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 27/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Noci accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; decreto emesso in favore del Condominio di via Madrid, 4/d, Putignano, per la somma complessiva di € 4.335,32, di cui € 1.876,47 costituivano quota di riparto fra i condomini dell’insoluto dei condomini [OSCURATO:PERSONA], stante l’incapienza patrimoniale evidenziatasi in sede esecutiva e che aveva portato all’espropriazione dell’immobile di proprietà di costoro.

Saldato davanti al giudice l’importo di € 2.478,85, il giudice aveva posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ed [OSCURATO:PERSONA], chiamati in causa dalla Intini, il pagamento del residuo di € 1.876,47, sul presupposto che il predetto ammontare, originariamente dovuto dai condomini Manghisi-Zaccaria e da costoro non versato e neppure potuto recuperare coattivamente, andava addebitato alle Arcangeli, trattandosi di un debito sorto in epoca in cui costoro erano ancora proprietarie dell’appartamento, poi alienato alla Intini.

Il Tribunale di Milano, investito dall’appello delle Arcangeli nei confronti del Condominio e di [OSCURATO:PERSONA] e da quello incidentale del Condominio, accolse entrambe le impugnazioni, annullò il decreto ingiuntivo e condannò la Intini a versare al Condominio la somma di € 1.876,47.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio hanno depositato memorie.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. attuaz. cod. civ.

Secondo l’assunto, il Giudice dell’appello aveva errato nell’individuare il momentoin cui sorge l’obbligazione condominiale in caso di vendita dell’immobile.

Nella specie il Tribunale aveva reputato che l’obbligo per i condomini sarebbe sorto il 26/4/2010, cioè con la delibera assembleare che aveva ripartito l’insoluto dei condomini [OSCURATO:PERSONA], anche se i lavori erano stati conclusi prima della vendita dell’immobile della ricorrente, avvenuta il 6/6/2006.

La delibera del 2010 avrebbe, secondo la ricorrente, semplicemente e unicamente determinato in concreto la quota che ciascun condomino era tenuto a pagare (…) e non la sussistenza dell’obbligazione . 4.

1. La doglianza è infondata.

Il debito, come chiarito dal Tribunale, nasce con la delibera del 2010, approvata all’unanimità e non impugnata neppure dalla Intini, a nulla rilevando che esso sia ricollegato a un insoluto di altri condomini risalente ad epoca precedente.

5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, ancora una volta degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. attuaz. cod. civ., dolendosi del fatto che la somma addebitata ad essa ricorrente comprendeva, oltre alla quota di manutenzione straordinaria, anche spese di ordinaria gestione, che non potevano non restare a carico del condomino del tempo. 5.

1. Anche questo motivo segue la sorte del precedente.

La ricorrente non pare cogliere la ratio decidendi: quale che fosse la fonte del contributo condominiale, quello che rileva è che il complessivo ammontare venne posto a carico dei condomini dalla delibera non impugnata, approvata anche dalla ricorrente, che nel 2010 aveva ripartito l’ammontare dell’insoluto.

6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per non essersi tenuto conto della circostanza che con l’atto di compravendita la parte venditrice aveva dichiarato di non avere pendenze condominiali. 6.

1. Trattasi di doglianza infondata.

La circostanza che la parte venditrice avesse dichiarato di non avere pendenze con il condominio, non rileva a riguardo dell’inadempimento di altri condomini, in relazione al quale, nel 2010 (quindi, in epoca in cui la Intini era proprietaria dell’appartamento), la delibera condominiale decise il riparto di cui si è detto.

7. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il condominio lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 653 cod. proc. civ., per non essere state liquidate le spese del monitorio, è fondato, stante che la revoca di esso provvedimento derivò non da infondatezza della pretesa, ma dalla circostanza che la parte intimata provvide a pagare banco iudicis una parte della somma ingiunta (€ 2,478,85),e per il residuo la sentenza d’appello ha affermato la debenza in capo alla Intini, così, in definitiva, confermando che l’ingiunzione contro costei era integralmente fondata.

8. Il secondo motivo, con il quale si denuncia liquidazione delle spese al disotto del minimo di tabella risulta, del pari, evidentemente fondato (lo scaglione era fino a 5.200 euro e non fino a 1.100).

9. Cassata la sentenza per quanto di ragione, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e accoglie i due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il capo delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33145/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALENA giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 4/D [OSCURATO:PERSONA] (BA) in persona dell’amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 3640/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 27/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Noci accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; decreto emesso in favore del Condominio di via Madrid, 4/d, Putignano, per la somma complessiva di € 4.335,32, di cui € 1.876,47 costituivano quota di riparto fra i condomini dell’insoluto dei condomini [OSCURATO:PERSONA], stante l’incapienza patrimoniale evidenziatasi in sede esecutiva e che aveva portato all’espropriazione dell’immobile di proprietà di costoro. Saldato davanti al giudice l’importo di € 2.478,85, il giudice aveva posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ed [OSCURATO:PERSONA], chiamati in causa dalla Intini, il pagamento del residuo di € 1.876,47, sul presupposto che il predetto ammontare, originariamente dovuto dai condomini Manghisi-Zaccaria e da costoro non versato e neppure potuto recuperare coattivamente, andava addebitato alle Arcangeli, trattandosi di un debito sorto in epoca in cui costoro erano ancora proprietarie dell’appartamento, poi alienato alla Intini. Il Tribunale di Milano, investito dall’appello delle Arcangeli nei confronti del Condominio e di [OSCURATO:PERSONA] e da quello incidentale del Condominio, accolse entrambe le impugnazioni, annullò il decreto ingiuntivo e condannò la Intini a versare al Condominio la somma di € 1.876,47. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. attuaz. cod. civ. Secondo l’assunto, il Giudice dell’appello aveva errato nell’individuare il momentoin cui sorge l’obbligazione condominiale in caso di vendita dell’immobile. Nella specie il Tribunale aveva reputato che l’obbligo per i condomini sarebbe sorto il 26/4/2010, cioè con la delibera assembleare che aveva ripartito l’insoluto dei condomini [OSCURATO:PERSONA], anche se i lavori erano stati conclusi prima della vendita dell’immobile della ricorrente, avvenuta il 6/6/2006. La delibera del 2010 avrebbe, secondo la ricorrente, semplicemente e unicamente determinato in concreto la quota che ciascun condomino era tenuto a pagare (…) e non la sussistenza dell’obbligazione . 4. 1. La doglianza è infondata. Il debito, come chiarito dal Tribunale, nasce con la delibera del 2010, approvata all’unanimità e non impugnata neppure dalla Intini, a nulla rilevando che esso sia ricollegato a un insoluto di altri condomini risalente ad epoca precedente. 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, ancora una volta degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. attuaz. cod. civ., dolendosi del fatto che la somma addebitata ad essa ricorrente comprendeva, oltre alla quota di manutenzione straordinaria, anche spese di ordinaria gestione, che non potevano non restare a carico del condomino del tempo. 5. 1. Anche questo motivo segue la sorte del precedente. La ricorrente non pare cogliere la ratio decidendi: quale che fosse la fonte del contributo condominiale, quello che rileva è che il complessivo ammontare venne posto a carico dei condomini dalla delibera non impugnata, approvata anche dalla ricorrente, che nel 2010 aveva ripartito l’ammontare dell’insoluto. 6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per non essersi tenuto conto della circostanza che con l’atto di compravendita la parte venditrice aveva dichiarato di non avere pendenze condominiali. 6. 1. Trattasi di doglianza infondata. La circostanza che la parte venditrice avesse dichiarato di non avere pendenze con il condominio, non rileva a riguardo dell’inadempimento di altri condomini, in relazione al quale, nel 2010 (quindi, in epoca in cui la Intini era proprietaria dell’appartamento), la delibera condominiale decise il riparto di cui si è detto. 7. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il condominio lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 653 cod. proc. civ., per non essere state liquidate le spese del monitorio, è fondato, stante che la revoca di esso provvedimento derivò non da infondatezza della pretesa, ma dalla circostanza che la parte intimata provvide a pagare banco iudicis una parte della somma ingiunta (€ 2,478,85),e per il residuo la sentenza d’appello ha affermato la debenza in capo alla Intini, così, in definitiva, confermando che l’ingiunzione contro costei era integralmente fondata. 8. Il secondo motivo, con il quale si denuncia liquidazione delle spese al disotto del minimo di tabella risulta, del pari, evidentemente fondato (lo scaglione era fino a 5.200 euro e non fino a 1.100). 9. Cassata la sentenza per quanto di ragione, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e accoglie i due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il capo delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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