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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 26835/2026

Testo disponibile della fonte

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i APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe – decidendo in sede di rinviodisposto da questa Corte con sentenza del 13/02/2025, che aveva annullato,limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione della Corte di appello diBari del 24/10/2023 – altra Sezione della medesima Corte distrettuale hariformato la sentenza del 27/01/2023 del Tribunale di Foggia e, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la penainflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato sub a), nella misura di anni tre emesi due di reclusione (pena sostituita dalla sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare per pari durata), applicandogli per lo stesso periodo le peneaccessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacitàad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi e deducendo violazione dell’art. 606comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di leggequanto agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. (in punto di individuazione della penabase), oltre che in ragione della mancata applicazione delle circostanzeCon tempestivi motivi nuovi, la difesa ha denunciato erroneaapplicazione della legge penale e, quindi, violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 219 primo e secondo comma legge fall.,62-bis e 69 cod. pen., per non avere la Corte territoriale operato alcun giudizio dibilanciamento, rispetto alle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravitàe della sussistenza di plurimi fatti di bancarotta, deducendo, altresì, carenzamotivazionale sul punto specifico e, dunque, violazione ex art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen.

A mezzo dei motivi nuovi si denuncia, inoltre, erroneaapplicazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., conriferimento all’art. 216 legge fall., in punto di durata della misura accessoria.La difesa ha depositato due memorie – rispettivamente in data 25maggio e 9 giugno 2026 - a mezzo delle quali ha contestato la preliminarevalutazione di inammissibilità dell’impugnazione e, quanto al resto, ha ribadito lafondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso.3.

Deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentratasu elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio diuna valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamentepretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamentele ragioni poste a fondamento delle scelte operate, facendo riferimento allaoggettiva gravità della condotta distrattiva emersa, posta in essere in riferimentoa un rilevante importo economico; trattasi di valutazioni adoperate dalla Corteterritoriale con riferimento tanto all’individuazione dell’entità della pena base edelle pene accessorie, quanto in punto di estensione delle attenuanti generiche eche – risultando immuni dai lamentati vizi - non sono suscettibili di rivalutazionenel merito, in questa sede.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe – decidendo in sede di rinviodisposto da questa Corte con sentenza del 13/02/2025, che aveva annullato,limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione della Corte di appello diBari del 24/10/2023 – altra Sezione della medesima Corte distrettuale hariformato la sentenza del 27/01/2023 del Tribunale di Foggia e, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la penainflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato sub a), nella misura di anni tre emesi due di reclusione (pena sostituita dalla sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare per pari durata), applicandogli per lo stesso periodo le peneaccessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacitàad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi e deducendo violazione dell’art. 606comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di leggequanto agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. (in punto di individuazione della penabase), oltre che in ragione della mancata applicazione delle circostanzeCon tempestivi motivi nuovi, la difesa ha denunciato erroneaapplicazione della legge penale e, quindi, violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 219 primo e secondo comma legge fall.,62-bis e 69 cod. pen., per non avere la Corte territoriale operato alcun giudizio dibilanciamento, rispetto alle aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravitàe della sussistenza di plurimi fatti di bancarotta, deducendo, altresì, carenzamotivazionale sul punto specifico e, dunque, violazione ex art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen. A mezzo dei motivi nuovi si denuncia, inoltre, erroneaapplicazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., conriferimento all’art. 216 legge fall., in punto di durata della misura accessoria.La difesa ha depositato due memorie – rispettivamente in data 25maggio e 9 giugno 2026 - a mezzo delle quali ha contestato la preliminarevalutazione di inammissibilità dell’impugnazione e, quanto al resto, ha ribadito lafondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso.3. Deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentratasu elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio diuna valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamentepretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamentele ragioni poste a fondamento delle scelte operate, facendo riferimento allaoggettiva gravità della condotta distrattiva emersa, posta in essere in riferimentoa un rilevante importo economico; trattasi di valutazioni adoperate dalla Corteterritoriale con riferimento tanto all’individuazione dell’entità della pena base edelle pene accessorie, quanto in punto di estensione delle attenuanti generiche eche – risultando immuni dai lamentati vizi - non sono suscettibili di rivalutazionenel merito, in questa sede.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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