CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18155/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro temporeRappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 249/2021depositata il 01/06/2021.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Unicredits.p.a. avanti il Tribunale di Messina chiedendo che venisse accertatal’illegittima segnalazione alla Centrale rischi istituita presso la Banca diItalia e per l’effetto venisse emessa una pronuncia di condanna alrisarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separata sede.Con sentenza nr 463/2014 il Tribunale rigettava la domanda attorea.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame.Con sentenza nr 249 del 21.12.2020 la Corte di appello di Messinarigettava l’appello compensando le spese.Rilevava che l’Istituto di credito aveva colpevolmente proceduto con lasegnalazione alla Centrale rischi, senza aver posto il cliente in condizioni digiustificare il proprio inadempimento.Osservava infatti che in tema di risarcimento danni da illegittimasegnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia il giudice al fine diverificare se una banca abbia o meno comunicato l’inadempimento di unaobbligazione del cliente, è tenuto a stabilire, con valutazione ex ante, se almomento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, imotivi del rifiuto apparivano non fondati e prospettati in buona fedegravando l’onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.Rilevava che nel caso in esame l’appellante non era stato posto nellecondizioni di giustificarsi.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte di appello riteneva che l’accertamento dell’illegittimasegnalazione alla Centrale rischi assorbisse l’esame dei motivi successivirelativi al ritardo della cancellazione ed al passaggio in sofferenza.Sottolineava che il Geraci non aveva allegato di aver subito specifici danniné di natura patrimoniale né di natura non patrimoniale neppure un dannoall’immagine per il quale occorre fornire una puntuale allegazione edimostrazione.Osservava che la capitolazione dedotta al fine di dimostrare le difficoltàincontrate per ottenere finanziamenti dopo la segnalazione alla CentraleRischi era generica non essendo neppure indicato l’Istituto di credito né ilperiodo in cui ciò sarebbe avvenuto al fine di porre tale fatto in relazioneall’illegittima segnalazione.Sottolineava altresì che non era stato offerto alcun indizio neppuredocumentale tale da rendere verosimile il paventato danno conseguenza.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistitoUnicredit s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2043 e 2050 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.e dell’art 278 c.p.c..Si sostiene che la Corte di appello, una volta accertata l’illegittimasegnalazione alla Centrale rischi da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. correlatal’omesso controllo dell’effettiva ricezione, da parte dell’interessato, dellarichiesta di pagamento dei ratei della locazione finanziaria, non avrebberilevato la sussistenza della prova documentale della portata dannosa diNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026detta segnalazione che andava collegata con il capitolo di prova a tal fineformulato.Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art244 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. peravere la Corte di appello mancato di dare ingresso al capitolo di prova eper aver ritenuto che il Geraci non avrebbe offerto alcun ulteriore indizioanche documentale tale da rendere verosimile il danno paventato.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2043 e 2050 c.c. anche in relazione all’art 360 nr 3 c.p.c. e dell’art278 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non dimostrato il dannonon patrimoniale che ben può essere provato ricorrendo a presunzionicostituenti per l’operatore economico, l’effettivo peggioramento della suaaffidabilità commerciale.Con un quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art244 c.p.c. in relazione all’art 360 nr 3 e nr 5 c.p.c. per non avere la Cortedi appello considerato che in tema di liquidazione di danni non patrimonialila prova può essere data in termini presuntivi o secondo un calcolo diprobabilità.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ,dal canto suo, critica la decisione contestando ilpassaggio motivazionale che ha condotto la Corte di appello a ritenereillecita la segnalazione alla Centrale rischi dell’appellante senza formularein una specifica rubrica i vizi per i quali ritiene meritevole di censura lasentenza.Il primo e secondo motivo del ricorso principale che meritano un vagliocongiunto sono inammissibili risolvendosi nel generico richiamo alcontenuto dei documenti in relazione ai quali il ricorrente principaleomette, come invece era doveroso fare, di individuare il loro contenuto, eNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026come invece la loro valutazione avrebbe potuto influire sull'esito delladecisione, in ragione della loro idoneità probatoria a fornire elementi asupporto della tesi difensive sostenute.La formulazione della denuncia si risolve in una astratta ed ipoteticacensura di invalidità della decisione, restando la stessa del tutto svincolatadal concreto contenuto della sentenza impugnata.La medesima carenza di specificità vale anche con riferimento all’invocatarichiesta di prove orali in relazione alle quali omette del tutto di riportare ilcontenuto delle prove articolate e non ammesse il che preclude a questaCorte di valutarne la rilevanza e decisività.In proposito è agevole anzitutto rammentare che, in linea generale, pergiurisprudenza ferma di questa Corte, il giudizio sulla inammissibilità, persuperfluità o genericità, di una prova per testimoni è di regolainsindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che,tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridiciovvero su incongruenze di carattere logico (a mero titolo di esempio Cass2024 nr 32547: 2022 nr 34189).In particolare, va ribadito che la mancata ammissionedella prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solosotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessaabbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertirel'esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersidel diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso ladimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamentecontrofattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e,ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testiescussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciòNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invecerespinta. Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che ildiniego di ammissione di un'istanza istruttoria attenga a circostanze che,se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di meraprobabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata il diniegodell'istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri terminiinficiare la decisione adottata, privandola - sia pur se solo virtualmente -della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es. Cass2013 nr 24092; 2013 nr 24092).Al di là di tale verifica motivazionale - ovviamente circoscritta entrol'ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" ( Cass 2014 nr 8053) - resta fermo il principio in forzadel quale alla Corte non è consentito sindacare né l'apprezzamento delleprove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato ilmateriale probatorio su cui fondare la decisione.Nel caso in esame la prova testimoniale non è stata ammessa per larilevata genericità sulla base di una analitica motivazione eccedente lasoglia del minimo costituzionale.La Corte distrettuale infatti aveva rilevato che nella capitolazione dedottanon era stato indicato l’Istituto di credito che avrebbe revocato il rapportoné il periodo in cui tale circostanza sarebbe avvenuta al fine di porre talecircostanza in relazione causale con l’illegittima segnalazione.Il terzo e quarto motivo da esaminarsi congiuntamente sono parimentiinammissibili.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte di appello ha escluso, alla luce del materiale probatorio acquisitoin causa, che fosse stata offerta dall’appellante la benchè minima prova alivello indiziario idonea a rendere verosimile il paventato dannoconseguenza dell’evento non potendosi ritenere tale le comunicazioniinviate all’appellante dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e dalla BBC Antonello daMessina circa l’avvenuta segnalazione alla Centrale rischi in assenza diprova di revoca dei rapporti bancari e di puntuali allegazioni.Si è al cospetto, dunque, di accertamenti di natura chiaramente fattuale, afronte dei quali le odierne doglianze, sebbene formalmente invochino, divolta in volta, singolarmente o cumulativamente, i vizi di cui all' all’art 360primo comma nr 3 e 5 c.p.c. in realtà si risolvono tutte, sostanzialmente,in un'inammissibile richiesta di loro rivisitazione non consentita in questasede.La Corte di appello ha operato una propria valutazione delle risultanzeistruttorie ed ha spiegato le ragioni per le quali non poteva esserericonosciuto un danno non patrimoniale all’immagine.La censura nei termini in cui è dedotta (quarto motivo) non attinge la ratiodecidendi che è fondata sulla mancanza di deduzione e prova dellamentato danno da segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte delricorrente. L'adesione espressa dalla Corte di appello alla condivisibilegiurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 207 del 2019), chenega la natura automatica dell'esistenza diun danno da illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], è stata, ineffetti, svolta sia per confutare la tesi secondo cui il danno sarebbe in reipsa, sia per stigmatizzare la mancata prova del detto danno che,altrettanto inammissibilmente, la censura in esame cerca di dimostrare inquesta sede di sola legittimità, in cui evidentemente questa Corte non puòNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026compiere alcun accertamento probatorio e valutativo delle prove raccoltenella fase di merito.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiaratoinammissibile.Il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente è oggettivamentecondizionato e quindi assorbito.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] BANCAAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18155/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro temporeRappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 249/2021depositata il 01/06/2021.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Unicredits.p.a. avanti il Tribunale di Messina chiedendo che venisse accertatal’illegittima segnalazione alla Centrale rischi istituita presso la Banca diItalia e per l’effetto venisse emessa una pronuncia di condanna alrisarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separata sede.Con sentenza nr 463/2014 il Tribunale rigettava la domanda attorea.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame.Con sentenza nr 249 del 21.12.2020 la Corte di appello di Messinarigettava l’appello compensando le spese.Rilevava che l’Istituto di credito aveva colpevolmente proceduto con lasegnalazione alla Centrale rischi, senza aver posto il cliente in condizioni digiustificare il proprio inadempimento.Osservava infatti che in tema di risarcimento danni da illegittimasegnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia il giudice al fine diverificare se una banca abbia o meno comunicato l’inadempimento di unaobbligazione del cliente, è tenuto a stabilire, con valutazione ex ante, se almomento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, imotivi del rifiuto apparivano non fondati e prospettati in buona fedegravando l’onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.Rilevava che nel caso in esame l’appellante non era stato posto nellecondizioni di giustificarsi.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte di appello riteneva che l’accertamento dell’illegittimasegnalazione alla Centrale rischi assorbisse l’esame dei motivi successivirelativi al ritardo della cancellazione ed al passaggio in sofferenza.Sottolineava che il Geraci non aveva allegato di aver subito specifici danniné di natura patrimoniale né di natura non patrimoniale neppure un dannoall’immagine per il quale occorre fornire una puntuale allegazione edimostrazione.Osservava che la capitolazione dedotta al fine di dimostrare le difficoltàincontrate per ottenere finanziamenti dopo la segnalazione alla CentraleRischi era generica non essendo neppure indicato l’Istituto di credito né ilperiodo in cui ciò sarebbe avvenuto al fine di porre tale fatto in relazioneall’illegittima segnalazione.Sottolineava altresì che non era stato offerto alcun indizio neppuredocumentale tale da rendere verosimile il paventato danno conseguenza.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistitoUnicredit s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2043 e 2050 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.e dell’art 278 c.p.c..Si sostiene che la Corte di appello, una volta accertata l’illegittimasegnalazione alla Centrale rischi da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. correlatal’omesso controllo dell’effettiva ricezione, da parte dell’interessato, dellarichiesta di pagamento dei ratei della locazione finanziaria, non avrebberilevato la sussistenza della prova documentale della portata dannosa diNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026detta segnalazione che andava collegata con il capitolo di prova a tal fineformulato.Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art244 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. peravere la Corte di appello mancato di dare ingresso al capitolo di prova eper aver ritenuto che il Geraci non avrebbe offerto alcun ulteriore indizioanche documentale tale da rendere verosimile il danno paventato.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliarticoli 2043 e 2050 c.c. anche in relazione all’art 360 nr 3 c.p.c. e dell’art278 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non dimostrato il dannonon patrimoniale che ben può essere provato ricorrendo a presunzionicostituenti per l’operatore economico, l’effettivo peggioramento della suaaffidabilità commerciale.Con un quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art244 c.p.c. in relazione all’art 360 nr 3 e nr 5 c.p.c. per non avere la Cortedi appello considerato che in tema di liquidazione di danni non patrimonialila prova può essere data in termini presuntivi o secondo un calcolo diprobabilità.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ,dal canto suo, critica la decisione contestando ilpassaggio motivazionale che ha condotto la Corte di appello a ritenereillecita la segnalazione alla Centrale rischi dell’appellante senza formularein una specifica rubrica i vizi per i quali ritiene meritevole di censura lasentenza.Il primo e secondo motivo del ricorso principale che meritano un vagliocongiunto sono inammissibili risolvendosi nel generico richiamo alcontenuto dei documenti in relazione ai quali il ricorrente principaleomette, come invece era doveroso fare, di individuare il loro contenuto, eNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026come invece la loro valutazione avrebbe potuto influire sull'esito delladecisione, in ragione della loro idoneità probatoria a fornire elementi asupporto della tesi difensive sostenute.La formulazione della denuncia si risolve in una astratta ed ipoteticacensura di invalidità della decisione, restando la stessa del tutto svincolatadal concreto contenuto della sentenza impugnata.La medesima carenza di specificità vale anche con riferimento all’invocatarichiesta di prove orali in relazione alle quali omette del tutto di riportare ilcontenuto delle prove articolate e non ammesse il che preclude a questaCorte di valutarne la rilevanza e decisività.In proposito è agevole anzitutto rammentare che, in linea generale, pergiurisprudenza ferma di questa Corte, il giudizio sulla inammissibilità, persuperfluità o genericità, di una prova per testimoni è di regolainsindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che,tuttavia, può essere censurata se basata su erronei princìpi giuridiciovvero su incongruenze di carattere logico (a mero titolo di esempio Cass2024 nr 32547: 2022 nr 34189).In particolare, va ribadito che la mancata ammissionedella prova testimoniale richiesta dalla parte può essere denunciata solosotto il profilo del vizio motivazionale, sempre che la prova non ammessaabbia carattere di decisività, e sia cioè virtualmente idonea a sovvertirel'esito della controversia. E cioè, il ricorrente per cassazione può dolersidel diniego di ammissione della prova testimoniale attraverso ladimostrazione, sulla base di un ragionamento necessariamentecontrofattuale, che, ove la prova dedotta fosse stata ammessa - e,ovviamente, fosse stata poi assunta con successo se, dunque, i testiescussi avessero confermato la veridicità dei fatti dedotti a prova -, ciòNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026avrebbe condotto il giudice di merito ad accogliere la domanda invecerespinta. Come si legge in numerosissime pronunce, è indispensabile che ildiniego di ammissione di un'istanza istruttoria attenga a circostanze che,se dimostrate, avrebbero condotto, con giudizio di certezza e non di meraprobabilità, ad una decisione diversa da quella invece adottata il diniegodell'istanza di ammissione della prova testimoniale deve in altri terminiinficiare la decisione adottata, privandola - sia pur se solo virtualmente -della giustificazione, della ratio decidendi, che la sostiene (p. es. Cass2013 nr 24092; 2013 nr 24092).Al di là di tale verifica motivazionale - ovviamente circoscritta entrol'ambito in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè in caso di"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" ( Cass 2014 nr 8053) - resta fermo il principio in forzadel quale alla Corte non è consentito sindacare né l'apprezzamento delleprove libere né il criterio con il quale il giudice del merito ha selezionato ilmateriale probatorio su cui fondare la decisione.Nel caso in esame la prova testimoniale non è stata ammessa per larilevata genericità sulla base di una analitica motivazione eccedente lasoglia del minimo costituzionale.La Corte distrettuale infatti aveva rilevato che nella capitolazione dedottanon era stato indicato l’Istituto di credito che avrebbe revocato il rapportoné il periodo in cui tale circostanza sarebbe avvenuta al fine di porre talecircostanza in relazione causale con l’illegittima segnalazione.Il terzo e quarto motivo da esaminarsi congiuntamente sono parimentiinammissibili.Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte di appello ha escluso, alla luce del materiale probatorio acquisitoin causa, che fosse stata offerta dall’appellante la benchè minima prova alivello indiziario idonea a rendere verosimile il paventato dannoconseguenza dell’evento non potendosi ritenere tale le comunicazioniinviate all’appellante dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e dalla BBC Antonello daMessina circa l’avvenuta segnalazione alla Centrale rischi in assenza diprova di revoca dei rapporti bancari e di puntuali allegazioni.Si è al cospetto, dunque, di accertamenti di natura chiaramente fattuale, afronte dei quali le odierne doglianze, sebbene formalmente invochino, divolta in volta, singolarmente o cumulativamente, i vizi di cui all' all’art 360primo comma nr 3 e 5 c.p.c. in realtà si risolvono tutte, sostanzialmente,in un'inammissibile richiesta di loro rivisitazione non consentita in questasede.La Corte di appello ha operato una propria valutazione delle risultanzeistruttorie ed ha spiegato le ragioni per le quali non poteva esserericonosciuto un danno non patrimoniale all’immagine.La censura nei termini in cui è dedotta (quarto motivo) non attinge la ratiodecidendi che è fondata sulla mancanza di deduzione e prova dellamentato danno da segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] da parte delricorrente. L'adesione espressa dalla Corte di appello alla condivisibilegiurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 207 del 2019), chenega la natura automatica dell'esistenza diun danno da illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], è stata, ineffetti, svolta sia per confutare la tesi secondo cui il danno sarebbe in reipsa, sia per stigmatizzare la mancata prova del detto danno che,altrettanto inammissibilmente, la censura in esame cerca di dimostrare inquesta sede di sola legittimità, in cui evidentemente questa Corte non puòNumero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026compiere alcun accertamento probatorio e valutativo delle prove raccoltenella fase di merito.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiaratoinammissibile.Il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente è oggettivamentecondizionato e quindi assorbito.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso ed assorbito il ricorsocondizionato della controricorrente.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che siliquidano in complessive € 4000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessoridi legge ed al 15% per spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente(Mauro di Marzio)Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso ed assorbito il ricorsocondizionato della controricorrente.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che siliquidano in complessive € 4000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessoridi legge ed al 15% per spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente(Mauro di Marzio)Numero registro generale 18155/2021Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 7122/2026Data pubblicazione 25/03/2026