CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19102/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FERRARAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferrara in funzione di giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] CURAMI; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la non esecutività della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 459/2017 del 14.03.2017, irr. il 28.07.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 721 c.p.p., ordinando la sospensione dell'ordine di carcerazione n. 260/2017 emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara il 04.06.2019. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, chiedendone l'annullamento. 2.1. Il PM ricorrente lamenta in particolare l'erronea applicazione dell'art. 721 c.p.p.: [OSCURATO:PERSONA] è detenuto in Italia dal 2012 a seguito di MAE per i reati di rapina, omicidio volontario e lesioni aggravate commessi il 7.9.2012, e nel 2017 è stato sottoposto a processo ordinario per il reato di evasione anteriormente commesso - nel 2011 -, nel corso del quale non aveva eccepito il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p., sicché il giudizio non veniva sospeso ed egli era condannato alla pena di anni uno di reclusione con sentenza n. 459/2017 del 14.03.2017, irr. il 28.07.2017. Essendo il titolo esecutivo valido, l'Ufficio di Procura aveva emesso l'ordine di esecuzione per pene concorrenti tanto per i fatti del 2012, oggetto del MAE per i quali era intervenuta sentenza irrevocabile nel 2016, quanto per il reato di evasione. Deduce quindi il PM ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità a tenore della quale il principio di specialità trova applicazione esclusivamente nel giudizio di cognizione quale condizione di procedibilità e non anche a seguito della formazione del giudicato (Sez. U, Sentenza n. 11971 del 29/11/2007 Cc. (dep. 18/03/2008) Rv. 238953), che la violazione della clausola di specialità derivante dalla condanna per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione si risolve in un error in procedendo, come tale non più eccepibile successivamente alla formazione del giudicato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa E. Ceniccola, ha concluso chiedendo annullarsi parzialmente l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara per nuovo esame: ha in particolare ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dovendosi ritenere valido il titolo esecutivo.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Si evince dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto in Italia dal 2012 a seguito di MAE per i reati di rapina, omicidio volontario e lesioni aggravate commessi il 7.9.2012; nel 2017 è stato sottoposto a processo ordinario per il reato di evasione anteriormente commesso - nel 2011 -: il processo, nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha eccepito il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p., si concludeva con sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione (sentenza Tribunale Ferrara n. 459/2017 del 14.03.2017, irr. il 28.07.2017). Sul presupposto che il titolo esecutivo formatosi fosse valido, l'Ufficio di Procura aveva emesso l'ordine di esecuzione per pene concorrenti tanto per i fatti del 2012, oggetto del MAE per i quali era intervenuta sentenza irrevocabile nel 2016, quanto per il reato di evasione. Ciò premesso, pur avendo il Giudice dell'esecuzione errato nel ritenere che il titolo esecutivo non si fosse validamente formato, è da condividere la decisione con la quale il medesimo ha dichiarato la non esecutività della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 459/2017 del 14.03.2017, irr. il 28.07.2017 per violazione dell'art. 721 c.p.p., ordinando la sospensione dell'ordine di carcerazione n. 260/2017 emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara il 04.06.2019. Il PM ricorrente ha correttamente richiamato il quadro normativo di riferimento individuando Verror in procedendo in cui era, indubbiamente, incorso il G.E. nell'impugnata ordinanza: ed infatti la mancata deduzione nel processo di cognizione del principio di specialità ha comportato la formazione di un valido titolo esecutivo, a seguito della irrevocabilità della sentenza; il titolo tuttavia non poteva essere messo in esecuzione, se non previa richiesta di consenso allo stato di esecuzione del M.A.E. ex art. 26 c. 3 L. 69/2005. Ed infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero (cfr. ex pluris Sez. 1, Sentenza n. 4457 del 17/01/2017 Cc. (dep. 30/01/2017 ) Rv. 269189 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44660 del 13/06/2022 Ud. (dep. 24/11/2022 ) Rv. 283833 - 01). Concludendo, il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione si è legittimamente svolto, ed il relativo titolo esecutivo si è validamente formato. Il titolo esecutivo tuttavia non è eseguibile. La decisione adottata dal Tribunale di Ferrare, quale Giudice dell'Esecuzione, nel provvedimento impugnato, di dichiarare la non esecutività della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 459/2017 del 14.03.2017, irr. il 28.07.2017 per violazione dell'art. 721 c.p.p., ordinando la sospensione dell'ordine di carcerazione n. 260/2017 emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara il 04.06.2019, sia pure attraverso un percorso motivazionale contenente il sopra citato errore, è quindi c