CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23834/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-controd'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.8102/2024 depositata il 31/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25962/2024Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 23834/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore del difensore eventualmente dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]