CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 07924/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE RAVENNA nei confronti di: TRIBUNALE BOLOGNAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per avere occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il Tribunale di Ravenna ha emesso, in data 2 luglio 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Bologna davanti al quale pende altro procedimento penale, in fase dibattimentale, avente ad oggetto identica imputazione. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, nella fase delle indagini, non è stato possibile individuare il luogo di commissione del reato e che la condotta contestata a Marocchi è stata accertata dalla Guardia di Finanza di Faenza, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Ravenna. Proprio la Guardia di Finanza di Faenza ha richiesto all'imputato di presentarsi presso i propri uffici ed esibire la documentazione oggetto di verifica fiscale; a seguito dell'inottemperanza e nel luogo in cui essa si è verificata, l'illecito è stato ritenuto accertato. Ritenuta non operante la preclusione del ne bis in idem, stante la pendenza di due procedimenti per lo stesso fatto davanti ad autorità giudiziarie diverse (con conseguente rigetto della richiesta difensiva di non doversi procedere per litispendenza), il Tribunale ravennate ha ritenuto sussistente un conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Bologna al quale ha trasmesso l'ordinanza per le determinazioni ex art. 29 cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Bologna non ha assunto alcuna determinazione in conseguenza della proposizione del conflitto. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste in quanto la situazione processuale dedotta nell'ordinanza che lo ha sollevato è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dal momento che due giudici ordinari si trovano a prendere contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. i Il Tribunale di Ravenna, riprendendo la motivazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, ha rilevato come non sia stato possibile individuare il luogo di materiale commissione del reato oggetto del suo vaglio, con conseguente emersione del criterio suppletivo di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, rifacendosi, sempre con riferimento a quel solo reato, al principio secondo cui, in tema di reati tributari al fine di individuare il giudice competente per territorio a conoscere del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, qualora non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base all'art. 18, comma primo, d.lgs. n. 74 del 2000. Nel caso di specie, alla stregua di tale criterio, poiché l'individuazione del luogo di commissione del reato non è stata possibile, il luogo rilevante ai fini della competenza per territorio è stato ritenuto quello di accertamento, ossia Faenza, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Ravenna. Sennonché, la pendenza davanti al Tribunale di Bologna di altro procedimento relativo, fra gli altri, anche al medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato (capo D della corrispondente imputazione) ha determinato la situazione di conflitto positivo. 2. Assodato ciò, per dirimere il conflitto positivo insorto a seguito di una situazione di litispendenza derivante dalla contestazione, in distinti procedimenti, dello stesso reato al medesimo imputato, occorre applicare le norme sulla competenza, senza dare preminenza allo stadio processuale. In tal senso va ricordato (come ha affermato Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422) che «nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice di pace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza». Va dunque ribadito che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione di regolare un'ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati, sicché essa non può essere evocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative alla competenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. Staniscia, Rv. 279801 e Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892). Non depone diversamente (nel senso che anche nel conflitto positivo possano rilevare casi afferenti - non al medesimo fatto, oltre che al medesimo imputato, bensì - a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimento che l'art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fase delle indagini preliminari, al conflitto positivo "fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione". Va al riguardo precisato (v. Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873-01) che, in quella fase, la connessione non identifica un'ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, ma si riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda il contrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizione dello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengono individuata la propria competenza). Da quanto esposto deriva che la situazione corrispondente a quella determinatasi nella presente fattispecie deve essere affrontata primariamente secondo la disciplina dei conflitti positivi con conseguente applicazione della normativa codicistica che regolamenta la competenza, la quale deve sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231899, in motivazione). 3. Dovendo, dunque, applicarsi la disciplina che regolamenta la competenza, assume principale rilevanza il disposto dell'art. 16 cod. proc. pen. secondo cui la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nel caso di specie i reati più gravi connessi a quello di cui all'art. 10 d.lgs n. 74 del 2000 (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 764 del 2000), in entrambi i procedimenti, sono a loro volta di pari gravità. Trova, dunque, applicazione il criterio sussidiario, pure previsto dall'art. 16 cit., del luogo di commissione del reato connesso anteriormente commesso: reato che risulta essere consumato in Bologna, come è dato desumere dalla stessa formulazione del capo D) dell'editto imputativo relativo al procedimento pendente davanti al Tribunale di Bologna. Opera, anche nella fattispecie, il principio secondo cui «in tema di reato di emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative a periodi di imposta diversi, la competenza per territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall'art. 8 cod. proc. pen., cui rimanda anzitutto l'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 e, solo ove ciò non sia possibile, sulla base del luogo di accertamento del reato quale criterio sussidiario, da ciò derivando che, in caso di reati connessi, anche a fronte della assenza, nel d.lgs. cit., di una specifica disciplina sul punto, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell'art. 16 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019, Cannpitello, Rv. 276592). 4. Da quanto esposto deriva, di conseguenza, l'affermazione della competenza del Tribunale di Bologna cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna cui dispone t