CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avvero la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento in data 15 giugno 2021, dichiarandola immediatamente esecutiva. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. S. Baldacchino, (violazione dell'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale, in sostanza, svolto un vaglio di manifesta infondatezza dell'impugnazione non espressamente menzionata quale causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.) devolve censura non consentita in sede di legittimità in quanto riproduttiva di profili già vagliati e disattesi in sede di merito, senza specificamente attaccare le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato con il ricorso. Rilevato, infatti, che il primo giudice rispetto alla circostanza che non è stato accordato il ricongiungimento familiare al ricorrente, ha motivato (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado) con ragionamento che risulta censurato soltanto genericamente, con il motivo 1 dell'atto di appello, quanl:o alla sussistenza dell'esimente e ai giustificati motivi della condotta (appunto il ricongiungimento familiare), così come risulta generico il motivo di gravame inerente all'operato giudizio di bilanciamento fra circostanze che il primo giudice )mpiamente giustificato (cfr. § 8 della sentenza di primo grado). Considerato, invero, che questa Corte di legittimità ha affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando c:he tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore D E PO. Il P