CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 29/09/2025 della Corte di appello di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma,previa qualificazione della impugnazione proposta come opposizione all’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29/09/2025, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, respingeva l’istanza di revoca della confisca e restituzione all’istante deiterreni oggetto di confisca disposta con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del20/07/2020, pronunciata per il reato di lottizzazione abusiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva nel resto prosciolto gli imputati, rilevando laprescrizione dei reati, statuizione divenuta irrevocabile il 05/03/2025, data in cui la Corte dicassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi.2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., legalmente rappresentata daGiorgia Esigibili, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso per cassazione, articolando cinque motivi.2.1. Con un primo motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 cod.nav., 1161 cod. nav., 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2013.Lamenta la ricorrente che, quanto alla violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, ilTribunale non ha accertato che le opere indicate in imputazione rientrassero nel novero diquelle che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni; quanto allaviolazione dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, l’area in questione non ricadeva in area“paesaggistica”, in cui invece ricadeva l’area limitrofa individuata come “Palude di Torrenon era mai stata emessa, in quanto i vincoli non sussistevano.2.2. Con un secondo motivo, denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, dopo aver affermato nella sentenza dimerito del 28/05/2024, con la quale era stata confermata la confisca, che il terzo, odiernoricorrente, aveva partecipato al giudizio, nel provvedimento del 06/09/2024 che aveva decisol’istanza di dissequestro del 07/08/2024 aveva invece rilevato che il terzo che non era statoparte nel processo avrebbe potuto sollevare incidente di esecuzione al passaggio ingiudicato della sentenza di merito.2.3. Con un terzo motivo, denuncia violazione degli artt. 6, 7, 13 C.E.D.U., delladirettiva 2014/42/UE, della direttiva 2024/1260/UE e della giurisprudenza europea.Lamenta la ricorrente, quanto alla violazione degli artt. 6, 7, 13 C.E.D.U., che al terzoestraneo era stato precluso di partecipare al giudizio e di svolgere le proprie difese,producendo l’abnorme conseguenza di comminare al terzo la sproporzionata sanzionedell’ablazione del bene; quanto alla violazione della direttiva 2014/42/UE, che lo Statoitaliano non aveva adottato misure di tutela dei diritti di terzi estranei, non aveva garantito unricorso effettivo ed in tempi ragionevoli, non aveva inviato alcuna comunicazioneall’interessato, non aveva permesso allo stesso di impugnare il provvedimento, non avevaconsentito l’assistenza di un difensore, non aveva informato il terzo di tali diritti. Quanto allaviolazione della direttiva 2024/1260/UE, la difesa osserva che la direttiva è finalizzata adimpedire che il trasferimento dei beni possa sottrarli, cedendoli a terzi estranei alle condottedelittuose, eventualità nella specie impossibile perché l’acquisto della ricorrente risaliva atrent’anni prima.La ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di confisca di cuiall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 a carico di persona giuridica proprietaria che non abbiapartecipato al processo, legittimata a promuovere un procedimento di esecuzione, doverichiedere la revoca della confisca e dedurre le questioni di fatto e di diritto che avrebbepotuto far valere nel giudizio di merito, cui è rimasta estranea, sottolineando come ledimensioni degli abusi, consistiti in due piccoli manufatti in legno, rimossi prima dellaemissione del provvedimento di sequestro, non avessero consistenza tale da incideresull’assetto urbanistico.Richiama, quindi, la ricorrente giurisprudenza europea che, sulla scorta della pronunciadella Corte costituzionale n. 49 del 2015, aveva affermato la compatibilità di unprovvedimento di confisca anche in caso di prescrizione del reato, alla condizione che ilreato fosse accertato nel rispetto dei diritti di difesa di cui all’art. 6 CEDU, circostanza nonaccaduta nel caso in esame, essendo stata preclusa alla proprietà la partecipazione algiudizio ed all’acquisizione delle prove.Richiama, ancora, la difesa i principi di prevedibilità e proporzionalità, violati nel caso dispecie.2.4. Con un quarto motivo, denuncia la mancata ammissione del terzo alla prova,avendo la ricorrente, con l’incidente di esecuzione, articolato specifiche, circostanziate epertinenti richieste di prova, non esaminate dalla Corte di appello, così violando principi didiritto affermati dalla normativa europea e dalla costante giurisprudenza di legittimità.2.5. Con un quinto motivo, denuncia violazione degli artt. 6, 7, 13 CEDU e delladirettiva 2014/42/UE.Lamenta la ricorrente che la mancata notifica del provvedimento alla proprietaria,nonostante la consapevolezza della sua esistenza e dell’obbligo di poter partecipare alprocesso in cui si trattava del suo bene, ha violato il diritto garantito dall’art. 6 dellaConvenzione, mentre la confisca del bene del terzo estraneo al reato viola il diritto garantitodall’art. 7 della Convenzione, producendo l’effetto di comminare al terzo la sproporzionatasanzione dell’ablazione del bene, infine la preclusione a partecipare al giudizio hacomportato anche la violazione dell’art. 13.Ribadisce, infine, la violazione della direttiva 2014/42/UE e della direttiva2024/1260/UE.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente,con la quale, in risposta alla requisitoria del Procuratore generale, si sostiene che il correttomezzo di impugnazione avverso l’ordinanza della Corte di appello è il ricorso percassazione, vertendosi in fattispecie di motivazione abnorme, richiamandosi in propositoquanto affermato sul contraddittorio nella sentenza di merito e quanto affermatosull’intervento edilizio nella ordinanza impugnata, ribadendosi infine le doglianze articolate inricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenzadi legittimità (cfr. ex multis Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n.10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Rv.273581; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui èaffetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suocontenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, puressendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentitie delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito chel’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, perla sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto ilprofilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi delprocesso e l’impossibilità di proseguirlo.In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguentirequisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità oinutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella strutturaprocedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale nonaltrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie diindebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica.Orbene, tali caratteristiche della abnormità del provvedimento impugnato non sonoall’evidenza ravvisabili nel caso di specie.2. Tanto premesso, il ricorso deve essere riqualificato quale opposizione, a normadell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte diappello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il prosieguo della procedura.3. L'ordinanza impugnata, infatti, il cui petitum riguarda “la revoca della confisca e larestituzione dei terreni oggetto di confisca disposta con sentenza del Tribunale diCivitavecchia del 20/07/2020”, ha ad oggetto una materia – quella della confisca – rientrantetra le competenze previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schemaprocedimentale dettato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima norma appresta lostrumento dell'opposizione, da presentare al medesimo giudice che si sia pronunciato nellapredetta materia e che è tenuto a provvedere, secondo le forme e con il rito degli incidenti diesecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen.Il rimedio dell'opposizione, inoltre, riveste un carattere esclusivo e deve essereinderogabilmente esperito, sia allorquando il giudice dell'esecuzione abbia proceduto deplano, sia nel caso in cui – come quello in esame – abbia deciso previa instaurazione delcontraddittorio tra le parti: la ratio della norma, infatti, consiste nella volontà legislativa diapprestare una ampia tutela al privato, nelle materie richiamate dall’art. 676 cod. proc. pen.,sancendo la necessità, dopo l’adozione del primo provvedimento, della proposizionedell’opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contraddittoriodelle parti. Se fosse consentito esperire direttamente il ricorso in sede di legittimità,l'interessato stesso risulterebbe, infatti, privato della fase del riesame del provvedimento, adopera del giudice dell'esecuzione; questi, contrariamente al giudice di legittimità, ha unacognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmentesottoponibili ad un decidente di merito (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403;Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013,Compagnone, Rv. 257006; tra le non massimate, Sez. 1, n. 5045 del 29/11/2023, dep. 2024,Mandarano). Invece di adire questa Corte, si sarebbe allora dovuto, più propriamente,preclusivo del ricorso per cassazione.4. Tenuto conto del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023,dep. 2024, Quarto, Rv. 285720; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv.27146), questa Corte ritiene di dover procedere alla conversione dell'impugnazione propostain opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Consegue la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Roma.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]