CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9023 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , entrambi, in proprio e nella qualitàdi legali rappresentanti della società [OSCURATO:PERSONA], giàs.n.c. di Cristian e Paolo, rappresentati e difesi nel presente giudizio, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso dall’ a vv. GiorgioNicastro del Lago, elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento in Roma alla Via del Tritone n. 102, pres so lo Studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; - controricorrenti - Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia, sez.staccata di Siracusa n. 1295 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 08 / 0 2 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - Cristian L ombardo e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società “ I l panificio lombardo s.r.l. già Panificio L ombardo s.n.c. di Cristian e [OSCURATO:PERSONA]” impugnavano gli avvisi di accertamento ad essi notificaticon i quali l' A mministrazione finanziaria ridetermina va il reddito imponibile e i conseguenti tributi a carico di costoro per l'anno2012; - la CTP di Siracusa previa riunione ha rigettato i ricorsi dai medesimiseparatamente proposti; - la CTR, adita in sede di appello dai contribuenti, con la sentenza impugnataaccoglieva le impugnazioni e per l'effetto annullato gli avvisidi accertamento; - r icorre a questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo ; resistono i contribuenti con unico controricorso; Consideratoche: - vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso; - invero, in primo luogo, il motivo posto con l’atto di impugnazione risulta rispetto so del canone di autosufficienza, in quanto la questione di diritto posta è comprensibile anche alla luce delle indicazioniche si traggono dalla sentenza impugnata; - secondariamente, la censura non risulta generica ma adeguatamente specifica quanto alla fo rmulazione della doglianza; - in ultimo, l’eccezione riferita alla mancata produzione di quanto indicato dall’art. 369 c. 2 n. 4 c.p.c. è parimenti infondata; alla luce della giurisprudenza di Legittimità secondo la quale (Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Sez.5, Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021) ai fini della procedibilitàdel ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispettodel termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso eformuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice "aquo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al commaterzo della disposizione in esame, non p otendo discendere dalsuo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilitàdel giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrastocon il principio di effettività della tutela giurisdizionale; - in ogni caso, gli atti e i documenti processuali in atti consentono dipercepire adeguatamente il contenuto e le ragioni della censura proposta; - venendo quindi all’ esame del ricorso , si rileva che l'unica doglianza dedottaaggredisce la sentenza impugnata quanto alla statuizione sub.8 per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 2 del CAD (d.Lgs. n. 82 del 2005) quest'ultimo come modificato dal d. Lg. N. 1 79 del 2016, art. 2 c. 1 lett. C) e con l'aggiunta ad opera dell'art.2 lett. e) e d. Lgs. n. 217 del 2017 del c. 6 bis nonché del regolamentoUE n. 910 del 2014 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 peravere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto, assorbita ogni altra questione, non legittimamente sottoscritti gli atti impugnati poiché la previsione normativa di esclusione della possibilità di sottoscrivere digitalmente detti provvedimenti andavaritenuta comprensiva anche degli avvisi in parola; - il motivo è fondato; - la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato (tra molte si rimanda a Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32692 del 09/11/2021;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1557 del 26/01/2021) che l'avviso di accertamento firmato digitalmente ne l regime di cui all'art. 2, comma 6, d. L gs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l' esercizio delle attivitàe funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d. L gs. n. 217del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi; - pertanto, nel ritenere non consentita la sottoscrizione digitale degli atti in parola, la CTR ha commesso errore di diritto, discostandosidai principi sopra illustrati; - conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appe llo per l’esame del merito dellacontroversia nel rispetto dei principi sopra illustrati ; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di se