CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01180/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista l'istanza, presentata nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] pe le Case popolari della Provincia di Agrigento, di correzione della sentenza n. 13359/20, emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione 1'11 luglio 2019 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale l'Istituto istante era costituito parte civile; visti gli atti; sentita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzione della sentenza; letta la memoria trasmessa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con la sentenza indicata la Corte di cassazione, previa riqualificazione del reato di peculato contestato al capo A) nel reato previsto dall'art. 640 cpv. cod. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte commesse sino all'il gennaio 2012, per essere il reato estinto per prescrizione, ma ha confermato la sentenza impugnata per la parte residua, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e rinviando alla Corte di appello di Palermo solo per la rideterminazione della pena; rilevato che per mero errore materiale la Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile; vista la nota spese depositata all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'Istituto istante; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo della sentenza aggiungendo dopo le parole "dichiara inammissibile nel resto", le parole "Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile IACP di Agrigento, che si liquidano in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15°/0"; P.Q.M. Dispone la correzione della sentenza n. 13559 della Sesta Sezione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 2019, depositata il 4 maggio 2020, integrando il dispositivo, aggiungendo dopo le parole "Dichiara inammissibile nel resto", le parole "Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile IACP di Agrigento, che si liquidano in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15%". Manda alla Cancelleria per l'annotazione conseguente.