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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 26883/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26649-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1880/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 30/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 26649/2015 Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Recuperare (oggi soc.

ABITCOOP soc.

Cooperativa a r.I.) acquistava con rogito del notaio Sordi e [OSCURATO:PERSONA], un'area edificabile posta in Prato e la quota di un complesso immobiliare in corso di costruzione sulla medesima area.

Sull'area veniva costituito un complesso immobiliare nel quale la Cooperativa acquistava 80 appartamenti.

In data 18/12/2006 la [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Recuperare (oggi soc.

ABITCOOP soc.

Cooperativa a r.l.) assegnava mediante scritture private autenticate a rogito [OSCURATO:PERSONA] registrata a Prato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai soci assegnatari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la piena ed esclusiva proprietà degli appartamenti per civile abitazione e autorimessa, edificati dalla Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 10, comma l, n. 8 bis D.P.R. n. 633/1972, come sostituito dall'art. 35, comma 8 lett. a) del D.L. n. 223/2006, l'assegnazione veniva effettuata in regime di imponibilità IVA con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, comma 131, della Legge n. 549/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito di verifica di carattere generale, per l'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle Entrate rilevava che l'assegnazione delle unità immobiliari indicate, risultava essere stata effettuata decorsi oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori, come emerso dalle scritture private di pre-assegnazione degli alloggi, in cui si attestava che i lavori di costruzione erano stati ultimati ed eseguiti in conformità al capitolato, alle prescrizioni contrattuali ed al progetto regolarmente muniti di concessione da parte del Comune di Prato.

L'Ufficio di Prato della Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo tale atto riconducibile al regime di esenzione IVA, sul presupposto dell'avvenuto decorso del termine di quattro anni dalla data di assegnazione della unità immobiliari, nei termini sopra indicati, rispetto alla data di ultimazione dei lavori, procedeva alla liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma I, n. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972, cosi come modificato dall'articolo 35, comma 8, lett. a), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, nonché degli artt. 40 e 42 del D.P.R. n. 131/86 ed art.1 della [OSCURATO:PERSONA] al DPR citato ed emetteva avviso di liquidazione di imposta.

Can la sentenza n. 6/07/11 la [OSCURATO:PERSONA] di Prato, accoglieva il ricorso dei contribuenti.

L'Ufficio di Prato dell'Agenzia delle Entrate proponeva appello ritenendo che l'assegnazione delle unità immobiliari ai soci della cooperativa fosse stata effettuata decorsi oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori.

Trattandosi di operazione esente IVA ex art. 10, c. 1 DPR 633/72, l'assegnazione era, pertanto, da assoggettare ad imposta di Registro in misura proporzionale ed ad imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

La CTR Toscana con sentenza n. 1880/30/14, respingeva l'appello, dando atto che la CTR aveva dato contezza del puntuale rispetto del termine stabilito dall'art. 10, comma 1 n. 8 bis del DPR n. 633/72, come sostituito dall'art. 35, comma 8 lett. a) del D.L. n. 223/06, convertito nella legge 248/06, atteso che la conclusione dei lavori sia avvenuta in data 27 febbraio 2003, così come risultante dall'attestato di ultimazione lavori rilasciato dal Comune di Prato, del 30.04.2003, mentre le assegnazioni dei rispettivi alloggi ai soci erano avvenute in data 18.12.2006, quindi tempestivamente.

Proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non si costituivano.

Considerato che L'Ufficio ha impugnato l'avviso deducendo: -Violazione e/o falsa applicazione dell'arti°, comma 1, n.8 bis, del D.P.R. n.633/1972, in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c..

Secondo la ricorrente la sentenza aveva errato nell'attribuire rilevanza e validità solamente all'attestato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune di Prato del 30.4.2003 ai fini della determinazione del termine di cui all'art. 10, comma 1, n.8 bis, del D.P.R. n.633/1972.

Infatti, nell'individuazione del dies a quo, i giudici di merito avevano dato rilievo solo all'attestazione meramente formale di ultimazione lavori, non tenendo conto che, dalle scritture private di preassegnazione degli alloggi redatte il 28.11.2002 e 16.12.2002, si evinceva una data diversa.

Richiamava in tal senso la Circolare n. 18/E del 2013, in cui, per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, doveva intendersi quello in cui l'immobile risultava idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo.

Pertanto, l'assegnazione dell'immobile era avvenuto decorsi i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione.

Dalla documentazione allegata, si desumeva, infatti, che si era proceduto, di comune accordo tra le parti, dalle date di preassegnazione, alla consegna degli alloggi prenotati ai soci.

Richiamava ancora la Circolare n. 38/E del 2005 (richiamata anche nella Circolare n. 12 del 2007) in materia di accertamento requisiti prima casa, in cui si era affermato che doveva ritenersi "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, in quanto pur in assenza della formale attestazione di ultimazione del tecnico competente si presumeva che "essendo idoneo ad essere immesso in consumo" fossero presenti "tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata".

Il motivo non è fondato.

Non vi è dubbio che occorra ancorare il requisito di ultimazione dei lavori ad un dato certo ed inoppugnabile e questo non può che trarsi dalla dichiarazione fatta ad un organo pubblico (nel caso in esame, il Comune di Prato) da parte di un soggetto all'uopo qualificato (un progettista o un tecnico abilitato), che rilascia un certificato di collaudo finale, con cui si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato.

Il dato valorizzato dal ricorrente, secondo cui per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, deve intendersi quello in cui l'immobile risulta idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo, si collega, nella sostanza, ad un dato meramente presuntivo, che non può, come tale, desumersi dall'atto di preassegnazione dell'immobile.

L'atto di preassegnazione, che consente al socio assegnatario di entrare nel possesso dell'immobile, non può essere assimilato alla effettiva alla ultimazione dei lavori che richiede, necessariamente, non solo la piena attitudine dell'immobile alla concreta abitabilità da parte di persone, ma anche il funzionamento dei servizi comuni.

In tal senso, risulta corretto collegare l'assegnazione del singolo alloggio al completamento dell'intera costruzione e identificare la data di ultimazione dei lavori in quella dichiarata dal tecnico abilitato al Comune di appartenenza.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non vi è pronuncia sulla spese in assenza di attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Cosi deciso nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26649-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1880/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 30/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 26649/2015 Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Recuperare (oggi soc. ABITCOOP soc. Cooperativa a r.I.) acquistava con rogito del notaio Sordi e [OSCURATO:PERSONA], un'area edificabile posta in Prato e la quota di un complesso immobiliare in corso di costruzione sulla medesima area. Sull'area veniva costituito un complesso immobiliare nel quale la Cooperativa acquistava 80 appartamenti. In data 18/12/2006 la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Recuperare (oggi soc. ABITCOOP soc. Cooperativa a r.l.) assegnava mediante scritture private autenticate a rogito [OSCURATO:PERSONA] registrata a Prato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai soci assegnatari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la piena ed esclusiva proprietà degli appartamenti per civile abitazione e autorimessa, edificati dalla Cooperativa. Ai sensi dell'art. 10, comma l, n. 8 bis D.P.R. n. 633/1972, come sostituito dall'art. 35, comma 8 lett. a) del D.L. n. 223/2006, l'assegnazione veniva effettuata in regime di imponibilità IVA con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, comma 131, della Legge n. 549/1995 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito di verifica di carattere generale, per l'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle Entrate rilevava che l'assegnazione delle unità immobiliari indicate, risultava essere stata effettuata decorsi oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori, come emerso dalle scritture private di pre-assegnazione degli alloggi, in cui si attestava che i lavori di costruzione erano stati ultimati ed eseguiti in conformità al capitolato, alle prescrizioni contrattuali ed al progetto regolarmente muniti di concessione da parte del Comune di Prato. L'Ufficio di Prato della Agenzia delle Entrate, pertanto, ritenendo tale atto riconducibile al regime di esenzione IVA, sul presupposto dell'avvenuto decorso del termine di quattro anni dalla data di assegnazione della unità immobiliari, nei termini sopra indicati, rispetto alla data di ultimazione dei lavori, procedeva alla liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma I, n. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972, cosi come modificato dall'articolo 35, comma 8, lett. a), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, nonché degli artt. 40 e 42 del D.P.R. n. 131/86 ed art.1 della [OSCURATO:PERSONA] al DPR citato ed emetteva avviso di liquidazione di imposta. Can la sentenza n. 6/07/11 la [OSCURATO:PERSONA] di Prato, accoglieva il ricorso dei contribuenti. L'Ufficio di Prato dell'Agenzia delle Entrate proponeva appello ritenendo che l'assegnazione delle unità immobiliari ai soci della cooperativa fosse stata effettuata decorsi oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Trattandosi di operazione esente IVA ex art. 10, c. 1 DPR 633/72, l'assegnazione era, pertanto, da assoggettare ad imposta di Registro in misura proporzionale ed ad imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. La CTR Toscana con sentenza n. 1880/30/14, respingeva l'appello, dando atto che la CTR aveva dato contezza del puntuale rispetto del termine stabilito dall'art. 10, comma 1 n. 8 bis del DPR n. 633/72, come sostituito dall'art. 35, comma 8 lett. a) del D.L. n. 223/06, convertito nella legge 248/06, atteso che la conclusione dei lavori sia avvenuta in data 27 febbraio 2003, così come risultante dall'attestato di ultimazione lavori rilasciato dal Comune di Prato, del 30.04.2003, mentre le assegnazioni dei rispettivi alloggi ai soci erano avvenute in data 18.12.2006, quindi tempestivamente. Proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo. Gli intimati non si costituivano. Considerato che L'Ufficio ha impugnato l'avviso deducendo: -Violazione e/o falsa applicazione dell'arti°, comma 1, n.8 bis, del D.P.R. n.633/1972, in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente la sentenza aveva errato nell'attribuire rilevanza e validità solamente all'attestato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune di Prato del 30.4.2003 ai fini della determinazione del termine di cui all'art. 10, comma 1, n.8 bis, del D.P.R. n.633/1972. Infatti, nell'individuazione del dies a quo, i giudici di merito avevano dato rilievo solo all'attestazione meramente formale di ultimazione lavori, non tenendo conto che, dalle scritture private di preassegnazione degli alloggi redatte il 28.11.2002 e 16.12.2002, si evinceva una data diversa. Richiamava in tal senso la Circolare n. 18/E del 2013, in cui, per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, doveva intendersi quello in cui l'immobile risultava idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo. Pertanto, l'assegnazione dell'immobile era avvenuto decorsi i 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione. Dalla documentazione allegata, si desumeva, infatti, che si era proceduto, di comune accordo tra le parti, dalle date di preassegnazione, alla consegna degli alloggi prenotati ai soci. Richiamava ancora la Circolare n. 38/E del 2005 (richiamata anche nella Circolare n. 12 del 2007) in materia di accertamento requisiti prima casa, in cui si era affermato che doveva ritenersi "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, in quanto pur in assenza della formale attestazione di ultimazione del tecnico competente si presumeva che "essendo idoneo ad essere immesso in consumo" fossero presenti "tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata". Il motivo non è fondato. Non vi è dubbio che occorra ancorare il requisito di ultimazione dei lavori ad un dato certo ed inoppugnabile e questo non può che trarsi dalla dichiarazione fatta ad un organo pubblico (nel caso in esame, il Comune di Prato) da parte di un soggetto all'uopo qualificato (un progettista o un tecnico abilitato), che rilascia un certificato di collaudo finale, con cui si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Il dato valorizzato dal ricorrente, secondo cui per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, deve intendersi quello in cui l'immobile risulta idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo, si collega, nella sostanza, ad un dato meramente presuntivo, che non può, come tale, desumersi dall'atto di preassegnazione dell'immobile. L'atto di preassegnazione, che consente al socio assegnatario di entrare nel possesso dell'immobile, non può essere assimilato alla effettiva alla ultimazione dei lavori che richiede, necessariamente, non solo la piena attitudine dell'immobile alla concreta abitabilità da parte di persone, ma anche il funzionamento dei servizi comuni. In tal senso, risulta corretto collegare l'assegnazione del singolo alloggio al completamento dell'intera costruzione e identificare la data di ultimazione dei lavori in quella dichiarata dal tecnico abilitato al Comune di appartenenza. Il ricorso va pertanto respinto. Non vi è pronuncia sulla spese in assenza di attività difensiva dell'intimata. P.Q.M. Respinge il ricorso. Cosi deciso nella camera
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