CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ela mancanza di motivazione in relazione al diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, giacché le menzionate attenuanti generiche risultano implicitamenteescluse per i precedenti penali, numerosi, gravi e specifici da cui è gravatol’odierno ricorrente;che a tale riguardo si deve rammentare come, secondo l'orientamento di questaCorte, condiviso dal Collegio, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod.pen. non imponga al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singoladeduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi,nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, con laconseguenza che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltantoin base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulatocomunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità,come nel caso di specie (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De, Rv. 265826 –01 – si veda pagina 3 della sentenza impugnata);ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deducela violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza della recidiva contestata, dovendo al riguardo osservarsi come laCorte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questirisultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01 – siveda ancora pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i numerosiprecedenti penali specifici dell’imputato ai fini della valutazione della condottaper cui si procede quale espressione di persistente colpevolezza e pericolositàsociale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]