CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 26 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 18 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 2, giorni 12 di reclusione ed euro 240 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983; fatti commessi in Sassari nei periodi compresi da aprile a dicembre 2016 e da gennaio a novembre 2017. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, non confrontandosi la censura difensiva con le argomentazioni della Corte di appello che, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Rv. 259724 e Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251268), ha evidenziato che la notifica della diffida dell'INPS, con i dati corretti, è avvenuta presso l'indirizzo di residenza dell'imputata e la cartolina di ricevimento è stata regolarmente sottoscritta, per cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata messa legalmente a conoscenza della possibilità di avvalersi della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 17-18), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che, nonostante i versamenti volontari effettuati dall'imputata, comunque successivi alla notifica della diffida, è residuata un'omissione per un importo complessivo di 40.110,31 euro, pari a oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale, a ciò aggiungendosi che la condotta illecita omissiva si è prolungata per oltre un anno e mezzo. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 13 giug