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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34256/2026

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avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione,- ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio dellasospensione condizionale concesso a XXXXXXXXXXXXXXXXX con sentenza delTribunale di Genova in data 19 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 15 marzo2025, per un fatto commesso il 26 febbraio 2021, con condanna alla pena di ottomesi di reclusione ed euro 300 di multa, in ragione del passaggio in giudicato indata 6 dicembre 2025 della sentenza del Tribunale di Salerno del 5 novembre2025 che lo aveva condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusioneed euro 14.200 di multa per un reato commesso il 3 marzo 2021;- ha accolto l’istanza di continuazione in sede esecutiva proposta dalcondannato, unificando i suddetti reati e rideterminando la pena complessivafinale in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 14.300 di multa.2.

Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 671e 666 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sullarichiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale sulla penaunificata ex art. 671 cod. proc. pen.

Inoltre, il giudice dell’esecuzione non haverificato i presupposti per la revoca di diritto perché non ha compulsato ilfascicolo del merito per verificare se, quando è stata concessa la sospensionecondizionale, il Tribunale di Genova fosse a conoscenza della causa ostativa.D’altra parte, la vicinanza temporale tra i fatti, del tutto omogenei, dovevacondurre alla concessione del beneficio richiesto;- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 671e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sulleragioni, allegate dalla difesa, per le quali il condannato è meritevole del richiestobeneficio della sospensione condizionale;- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 132, 133, 163, 164, 168 cod.pen., 671 e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazionesulla proporzionalità e adeguatezza della pena, anche tenuto conto che laseconda condanna riguarda una truffa di soli euro 389;- l’errore materiale perché il giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento allacondizione di tossicodipendenza dalla quale sarebbe affetto il condannato, ilquale tuttavia mai ha allegato una tale evenienza che non risulta dagli atti delprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, limitatamente al beneficio della sospensionecondizionale della pena unificata ex art. 81 cpv cod. pen.1.1 Va premesso che il provvedimento impugnato, nella enunciazione dellerichieste delle parti, fa riferimento allo “stato di tossicodipendenzadell’interessato” che, come correttamente evidenzia il ricorrente, non risulta dagliSi tratta di un errore materiale che, cadendo su una condizione personaleche rileva ai fini della riservatezza, va emendato dal provvedimento.

L’emenda,che non ha avuto effetti sulle statuizioni, sarà curata dal giudice di rinvio.2.

Tanto premesso, risulta non controverso che, dopo la concessione delbeneficio della sospensione condizionale concesso a XXXXXXXX con sentenza delTribunale di Genova, irrevocabile il 15 marzo 2025, è divenuta irrevocabile indata 6 dicembre 2025 la sentenza del Tribunale di Salerno che lo ha condannatoper un reato commesso il 3 marzo 2021.2.1.

Si tratta, perciò, di una sentenza di condanna per un delittoanteriormente commesso, in quanto l'anteriorità del reato successivamentegiudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile lasentenza che concede il beneficio (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 dep.2016, Loiero, Rv. 265724).Deve, infatti, essere ricordato l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionaledella pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, siadivenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che haconcesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso»(Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274333).2.2.

Ricorreva, cioè, la causa di revoca obbligatoria ex art. 168, primocomma, n. 2, cod. pen., che deriva dal superamento del cumulo biennale dellepene.Ciò, per un verso, palesa l’errore nel quale è incorso il giudicedell’esecuzione, che ha invece ritenuto sussistente l’ipotesi di revoca obbligatoriadell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.Tuttavia, mancando una specifica censura sull’errore nel quale è incorso ilgiudice dell’esecuzione, deve prendersi atto che, indipendentemente dal nomeniuris, sussiste la causa di revoca della sospensione condizionale concessa con lacitata sentenza del Tribunale di Genova, sicché, ferma la correzione delprovvedimento qui disposta ex art. 619 cod. pen., la decisione di revoca delbeneficio è corretta sotto l’angolo visuale dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod.pen.2.3.

Per altro verso, le censure difensive ─ che riguardano la necessità diaccertare la conoscenza, da parte del primo giudice, dell’esistenza di unprecedente ostativo, come richiesto nel diverso caso regolato dall’art. 164,ultimo comma cod. pen., a mente del principio di diritto espresso da Sez.

U, n.37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01 ─, sono manifestamenteinfondate; non ricorrevano, infatti, le condizioni per procedere a taleaccertamento posto che al momento della concessione del beneficio non erapassata in giudicato la condanna ostativa.3.

Non sono fondati i motivi di ricorso sulla quantificazione della penadeterminata dal giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen.3.1.

Giova premettere che, secondo il massimo consesso di questa Corte, ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); è stato parimenti affermato dalla medesimadecisione che l’appena individuato impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene e, dunque, non sempre del massimo grado.Del resto, già su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo ilquale, nel caso in cui venga irrogata una pena di vicina al minimo che almassimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deveritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della penaall'entità del fatto; in effetti, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruitàdella pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concretoirrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013,Taurasi, Rv. 256464).E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale,tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio poterediscrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivienunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio(Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).Principi non dissimili, poi, sono stati espressi con particolare riferimento allepene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogatauna pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale direato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con ilminimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligomotivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente delcriterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reatoritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato unamisura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesimefattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sulpunto).Ne discende che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ognisingolo aumento, quando, individuata la pena base e motivato il quantum dellastessa, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della penabase ex art. 81, primo comma, cod. pen., in considerazione della misuracontenuta degli aumenti di pena irrogati, oppure i reati posti in continuazionesiano integrati da condotte criminose seriali e omogenee (in tal senso v., Sez. 5,n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770).3.2.

Le doglianze sviluppate dal ricorso sono quindi infondate perché ladiscrezionalità del giudice dell’esecuzione, che ha incrementato la pena di tremesi di reclusione ed euro 100 di multa (a fronte degli originari otto mesi direclusione ed euro 300 di multa), appare rientrare nei limiti di legge e neiparametri giurisprudenziali sopra ricordati.4.

È, invece, fondata la doglianza sulla mancata concessione del beneficiodella sospensione condizionale alle pene così unificate.4.1.

Va anzitutto registrata la totale assenza di risposta da parte del giudicedell’esecuzione sulla specifica istanza avanzata dalla difesa.4.2.

In presenza di un beneficio e della disposta unificazione delle pene, cherientra nei limiti biennali, il giudice dell’esecuzione, pure compulsato dalla parte,avrebbe dovuto assumere le necessarie determinazioni ex art. 671, comma 3,cod. proc. pen., valutando, nell’ambito dei propri poteri di accertamento e dellevalutazioni di merito che gli competono, se ricorrono i presupposti per laconcessione del beneficio invocato, anche in ragione degli elementi valorizzatidalla difesa.4.3.

Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente allasospensione condizionale, con rinvio al giudice dell’esecuzione che, in diversapersona fisica, procederà a nuovo giudizio nella piena libertà delle valutazioni dimerito.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al beneficio dela sospensionecondizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSalerno.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione,- ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio dellasospensione condizionale concesso a XXXXXXXXXXXXXXXXX con sentenza delTribunale di Genova in data 19 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 15 marzo2025, per un fatto commesso il 26 febbraio 2021, con condanna alla pena di ottomesi di reclusione ed euro 300 di multa, in ragione del passaggio in giudicato indata 6 dicembre 2025 della sentenza del Tribunale di Salerno del 5 novembre2025 che lo aveva condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusioneed euro 14.200 di multa per un reato commesso il 3 marzo 2021;- ha accolto l’istanza di continuazione in sede esecutiva proposta dalcondannato, unificando i suddetti reati e rideterminando la pena complessivafinale in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 14.300 di multa.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 671e 666 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sullarichiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale sulla penaunificata ex art. 671 cod. proc. pen. Inoltre, il giudice dell’esecuzione non haverificato i presupposti per la revoca di diritto perché non ha compulsato ilfascicolo del merito per verificare se, quando è stata concessa la sospensionecondizionale, il Tribunale di Genova fosse a conoscenza della causa ostativa.D’altra parte, la vicinanza temporale tra i fatti, del tutto omogenei, dovevacondurre alla concessione del beneficio richiesto;- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 671e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sulleragioni, allegate dalla difesa, per le quali il condannato è meritevole del richiestobeneficio della sospensione condizionale;- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 132, 133, 163, 164, 168 cod.pen., 671 e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazionesulla proporzionalità e adeguatezza della pena, anche tenuto conto che laseconda condanna riguarda una truffa di soli euro 389;- l’errore materiale perché il giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento allacondizione di tossicodipendenza dalla quale sarebbe affetto il condannato, ilquale tuttavia mai ha allegato una tale evenienza che non risulta dagli atti delprocedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente al beneficio della sospensionecondizionale della pena unificata ex art. 81 cpv cod. pen.1.1 Va premesso che il provvedimento impugnato, nella enunciazione dellerichieste delle parti, fa riferimento allo “stato di tossicodipendenzadell’interessato” che, come correttamente evidenzia il ricorrente, non risulta dagliSi tratta di un errore materiale che, cadendo su una condizione personaleche rileva ai fini della riservatezza, va emendato dal provvedimento. L’emenda,che non ha avuto effetti sulle statuizioni, sarà curata dal giudice di rinvio.2. Tanto premesso, risulta non controverso che, dopo la concessione delbeneficio della sospensione condizionale concesso a XXXXXXXX con sentenza delTribunale di Genova, irrevocabile il 15 marzo 2025, è divenuta irrevocabile indata 6 dicembre 2025 la sentenza del Tribunale di Salerno che lo ha condannatoper un reato commesso il 3 marzo 2021.2.1. Si tratta, perciò, di una sentenza di condanna per un delittoanteriormente commesso, in quanto l'anteriorità del reato successivamentegiudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile lasentenza che concede il beneficio (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 dep.2016, Loiero, Rv. 265724).Deve, infatti, essere ricordato l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionaledella pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, siadivenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che haconcesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso»(Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274333).2.2. Ricorreva, cioè, la causa di revoca obbligatoria ex art. 168, primocomma, n. 2, cod. pen., che deriva dal superamento del cumulo biennale dellepene.Ciò, per un verso, palesa l’errore nel quale è incorso il giudicedell’esecuzione, che ha invece ritenuto sussistente l’ipotesi di revoca obbligatoriadell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.Tuttavia, mancando una specifica censura sull’errore nel quale è incorso ilgiudice dell’esecuzione, deve prendersi atto che, indipendentemente dal nomeniuris, sussiste la causa di revoca della sospensione condizionale concessa con lacitata sentenza del Tribunale di Genova, sicché, ferma la correzione delprovvedimento qui disposta ex art. 619 cod. pen., la decisione di revoca delbeneficio è corretta sotto l’angolo visuale dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod.pen.2.3. Per altro verso, le censure difensive ─ che riguardano la necessità diaccertare la conoscenza, da parte del primo giudice, dell’esistenza di unprecedente ostativo, come richiesto nel diverso caso regolato dall’art. 164,ultimo comma cod. pen., a mente del principio di diritto espresso da Sez. U, n.37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01 ─, sono manifestamenteinfondate; non ricorrevano, infatti, le condizioni per procedere a taleaccertamento posto che al momento della concessione del beneficio non erapassata in giudicato la condanna ostativa.3. Non sono fondati i motivi di ricorso sulla quantificazione della penadeterminata dal giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen.3.1. Giova premettere che, secondo il massimo consesso di questa Corte, ilgiudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); è stato parimenti affermato dalla medesimadecisione che l’appena individuato impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene e, dunque, non sempre del massimo grado.Del resto, già su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo ilquale, nel caso in cui venga irrogata una pena di vicina al minimo che almassimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deveritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della penaall'entità del fatto; in effetti, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruitàdella pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concretoirrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013,Taurasi, Rv. 256464).E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale,tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio poterediscrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivienunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio(Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).Principi non dissimili, poi, sono stati espressi con particolare riferimento allepene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogatauna pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale direato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con ilminimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligomotivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente delcriterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reatoritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato unamisura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesimefattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sulpunto).Ne discende che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ognisingolo aumento, quando, individuata la pena base e motivato il quantum dellastessa, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della penabase ex art. 81, primo comma, cod. pen., in considerazione della misuracontenuta degli aumenti di pena irrogati, oppure i reati posti in continuazionesiano integrati da condotte criminose seriali e omogenee (in tal senso v., Sez. 5,n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770).3.2. Le doglianze sviluppate dal ricorso sono quindi infondate perché ladiscrezionalità del giudice dell’esecuzione, che ha incrementato la pena di tremesi di reclusione ed euro 100 di multa (a fronte degli originari otto mesi direclusione ed euro 300 di multa), appare rientrare nei limiti di legge e neiparametri giurisprudenziali sopra ricordati.4. È, invece, fondata la doglianza sulla mancata concessione del beneficiodella sospensione condizionale alle pene così unificate.4.1. Va anzitutto registrata la totale assenza di risposta da parte del giudicedell’esecuzione sulla specifica istanza avanzata dalla difesa.4.2. In presenza di un beneficio e della disposta unificazione delle pene, cherientra nei limiti biennali, il giudice dell’esecuzione, pure compulsato dalla parte,avrebbe dovuto assumere le necessarie determinazioni ex art. 671, comma 3,cod. proc. pen., valutando, nell’ambito dei propri poteri di accertamento e dellevalutazioni di merito che gli competono, se ricorrono i presupposti per laconcessione del beneficio invocato, anche in ragione degli elementi valorizzatidalla difesa.4.3. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente allasospensione condizionale, con rinvio al giudice dell’esecuzione che, in diversapersona fisica, procederà a nuovo giudizio nella piena libertà delle valutazioni dimerito. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al beneficio dela sospensionecondizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSalerno. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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