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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36831/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, DPR 309/1990.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90.

2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi perché manifestamente infondati.

In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al quantitativo di stupefacente nella disponibilità degli imputati (300 gr. di cocaina con percentuale di purezza pari al 46%, corrispondente a 932 dosi medie singole) sintomatico dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala.

Ciò in considerazione sia della rilevante somma di denaro ( €.14.500) sborsata per l'acquisto dello stupefacente, in rapporto alle condizioni economiche degli imputati, sia delle modalità dell'azione, caratterizzata da particolare accortezza del reperimento e conseguimento dell'acquisto.

I giudici di merito hanno quindi argomentato nel pieno rispetto dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez.

U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 ).

Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla citata Sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 -

01. E' stato infatti recentemente nuovamente ribadito che la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 12551 del 14/02/2023, Pg / Pascale, Rv. 284319 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 01; Sez. 6, Sentenza n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti,Rv. 271959 - 01).

Inoltre, le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).

Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni dì certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 dei 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata ; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01 ; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamente considerati come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili.

Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90. 2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi perché manifestamente infondati. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al quantitativo di stupefacente nella disponibilità degli imputati (300 gr. di cocaina con percentuale di purezza pari al 46%, corrispondente a 932 dosi medie singole) sintomatico dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala. Ciò in considerazione sia della rilevante somma di denaro ( €.14.500) sborsata per l'acquisto dello stupefacente, in rapporto alle condizioni economiche degli imputati, sia delle modalità dell'azione, caratterizzata da particolare accortezza del reperimento e conseguimento dell'acquisto. I giudici di merito hanno quindi argomentato nel pieno rispetto dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 ). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla citata Sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 01. E' stato infatti recentemente nuovamente ribadito che la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 12551 del 14/02/2023, Pg / Pascale, Rv. 284319 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 01; Sez. 6, Sentenza n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti,Rv. 271959 - 01). Inoltre, le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni dì certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 dei 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata ; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01 ; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamente considerati come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascun
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