Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27497/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <17 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, quanto al primo motivo, vengono riprodotti in questa sede i medesimi profili di censura in punto di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte distrettuale che, lungi dall'aver fatto applicazione di rigidi meccanismi presuntivi, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante evidenziando il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per essere il reato sub judice ulteriore espressione del radicato inserimento dell'imputato, senza soluzione di continuità, nel circuito dei piccoli trafficanti di droga e della assenza di ravvedimento in ragione di un immutato stile di vita; rilevato che le contestazioni oggetto del secondo motivo concernenti il diniego delle attenuanti generiche si appuntano su un profilo della rejudicanda, qual è il trattamento sanzionatorio, insuscettibile di sindacato ad opera di questa Corte di legittimità in assenza di carenze o manifeste illogicità motivazionali che il ricorrente neppure individua, limitandosi a richiamare tralatizie massime giurisprudenziali senza alcun riferimento concreto, al di fuori di mere deduzioni fattuali, alle ragioni di diritto o agli elementi di fatto a supporto delle dispiegate doglianze; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <17 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, quanto al primo motivo, vengono riprodotti in questa sede i medesimi profili di censura in punto di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte distrettuale che, lungi dall'aver fatto applicazione di rigidi meccanismi presuntivi, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante evidenziando il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per essere il reato sub judice ulteriore espressione del radicato inserimento dell'imputato, senza soluzione di continuità, nel circuito dei piccoli trafficanti di droga e della assenza di ravvedimento in ragione di un immutato stile di vita; rilevato che le contestazioni oggetto del secondo motivo concernenti il diniego delle attenuanti generiche si appuntano su un profilo della rejudicanda, qual è il trattamento sanzionatorio, insuscettibile di sindacato ad opera di questa Corte di legittimità in assenza di carenze o manifeste illogicità motivazionali che il ricorrente neppure individua, limitandosi a richiamare tralatizie massime giurisprudenziali senza alcun riferimento concreto, al di fuori di mere deduzioni fattuali, alle ragioni di diritto o agli elementi di fatto a supporto delle dispiegate doglianze; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris