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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26483/2026

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zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43470/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la pretestuosità della giustificazione addotta, a fronte di un comportamento consapevolmente illecito; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla negata disapplicazione della recidiva, oltre che formulato in termini generici, risulta altresì, aspecifico in quanto non sì misura affatto con apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43470/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la pretestuosità della giustificazione addotta, a fronte di un comportamento consapevolmente illecito; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla negata disapplicazione della recidiva, oltre che formulato in termini generici, risulta altresì, aspecifico in quanto non sì misura affatto con apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26483/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris