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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40044/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2021 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza ed insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 gennaio 2020 il Tribunale di Palmi ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in qualità di promotori ed organizzatori, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo B dell'imputazione, escluse la recidiva e la circostanza aggravante di cui al terzo comma della medesima norma, nonché, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006, dei reati fine di cui ai capi B1, B2, B2-bis, B3, e di altro tentativo di importazione di un quantitativo imprecisato di cocaina, in concorso con terzi, e con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi di un gruppo criminale operante in più Stati (capo C1).

I due imputati sono stati, invece, assolti da altro reato associativo contestato al capo C) per insussistenza del fatto.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo B dell'imputazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni sedici di reclusione, riducendo, altresì, la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata in anni due.

2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due separati ricorsi per cassazione, sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed un ricorso congiunto a firma del medesimo difensore.

Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre, presentato altro ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nei ricorsi proposti separatamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei due imputati vengono dedotti cinque motivi, sostanzialmente analoghi, che di seguito verranno riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo B dell'imputazione, in considerazione dell'assenza di elementi idonei ad integrare la fattispecie associativa e la partecipazione dei due imputati, potendosi, al più, configurare un loro concorso nelle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto al primo profilo di censura, si deduce che: -la condotta contestata ai due imputati è circoscritta al periodo dall'estate 2009 al marzo 2010; -manca l'affectio societatis; -i contatti tra gli imputati e [OSCURATO:PERSONA] sono stati connotati anche da contrasti e le risultanze probatorie hanno evidenziato una rottura di tali rapporti dopo alcuni giorni di trattative infruttuose;-manca l'indeterminatezza del programma criminoso; -la sussistenza del sodalizio è stata desunta esclusivamente dai reati fine, trascurando, però, la mancanza di prova in merito ai suoi elementi costitutivi; -non vi è stata alcuna predisposizione di mezzi o strutture funzionali all'attuazione del programma.

Dalle intercettazioni è, infatti, emerso che gli imputati non avevano le risorse per finanziare le ipotetiche importazioni di sostanze stupefacenti.

Correlata a tale argomento è anche la deduzione relativa alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste di [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo scopo degli episodi criminosi di avviare dei contatti "funzionali all'avvio di un traffico per cui loro non avevano i quantitativi di denaro necessari".

Quanto al secondo profilo di censura, ovvero l'insussistenza di una partecipazione dei due imputati al sodalizio, si deduce che: - costituisce una mera congettura l'assunto relativo al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario con il fratello Massimiliano e non può costituire un riscontro il trasferimento in favore di quest'ultimo, tramite il servizio [OSCURATO:PERSONA], della soma di euro 3.470; - la condotta contestata agli imputati si caratterizza per la sua occasionalità ed episodicità, come comprovano i contrasti emersi dalle intercettazioni con il Pepè.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge in relazione alla fattispecie tentata di cui al capo B1, ad avviso della difesa non configurabile sia per la mancanza di una trattativa connotata dai requisiti di serietà e realizzabilità sia in considerazione della mancanza di un contributo apprezzabile fornito dagli imputati ricorrenti.

A tale riguardo si deduce che: -la rimessa in denaro di 5000 euro effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in favore del fratello Massimiliano era insufficiente all'acquisto della sostanza stupefacente; -[OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcun contatto con i fornitori stranieri; - non vi è stata alcuna importazione e, soprattutto, non vi erano i mezzi a ciò necessari; - i dialoghi intercettati testimoniano che non è stato instaurato alcun rapporto commerciale, non essendo stato raggiunto un accordo sulla quantità e sul prezzo della droga (si riporta, a tal fine, il testo di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, dalle conversazioni relative alla "seconda fase della c.d. trattativa", in cui vengono registrati due contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, non risulta alcun contributo dei due imputati ricorrenti.

In una di tali conversazioni Sciascia riferiva di avere la disponibilità della droga al prezzo di 16.000 al chilo e riceveva il benestare dal Pepè.

Si sottolinea, tuttavia, che a tale accordo non è seguita la consegna della sostanza stupefacente ed i controlli predisposti presso l'aeroporto di Fiumicino (ove il 14 dicembre 2009 sarebbe dovuto arrivare il corriere [OSCURATO:PERSONA] con un volo da Amsterdam) hanno avuto esito negativo.

In assenza della consegna della sostanza stupefacente la condotta non è pertanto idonea a ledere l'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione ai capi B2 e B2-bis sulla base dei seguenti argomenti: - dal contenuto delle conversazioni intercettate non emerge alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia spedito dal Perù in Italia un pacco; anzi il nome della destinataria [OSCURATO:PERSONA] è risultato inesistente all'anagrafe tributaria e risulta indimostrato il fatto che i plichi sarebbero dovuti arrivare in via Nazionale 13 a [OSCURATO:PERSONA], dinanzi all'abitazione della sorella dei Pataffio; - il presunto corriere, [OSCURATO:PERSONA], fermato allo scalo di Madrid, non è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti; - indimostrato è anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]; - non risultano contatti con eventuali fornitori né risultano documentate transazioni; - non è, comunque, possibile attribuire agli imputati il sequestro della sostanza avvenuto il 18 ed il 25 febbraio a seguito dei controlli presso l'aeroporto di Malpensa dei due pacchi destinati a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] con domicilio a [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA], 13, con la quale gli imputati non hanno alcun rapporto; - manca un'indagine medico-legale su qualità e quantità della sostanza.

Nell'ambito del medesimo motivo, si censura, inoltre, l'interpretazione del linguaggio adottato nelle conversazioni intercettate, connotato da riferimenti a "muratori" ed "operai", effettuata dai Giudici senza considerare che i due imputati avevano avviato un progetto di costruzione di villette.

Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla fattispecie tentata di cui al capo B3 in considerazione della mancanza di serietà della trattativa, rimasta solo ad una fase interlocutoria (si riporta a tal fine una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tanto che la caparra versata è stata restituita.

Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006 essendo le condotte maturate in unico contesto associativo ed essendo indimostrata la sussistenza di autonome strutture associative dedite al narcotraffico.

Si deduce in particolare che: i) non è stata accertata la stabilità di rapporti tra gli imputati ed altri soggetti operanti all'estero; il) il presunto coinvolgimento di un soggetto operante all'estero è circoscritto nel tempo ed ha carattere occasionale; iii) non sono stati chiariti i rapporti con il gruppo organizzato di cui questo sarebbe rappresentante violandosi così il principio delle necessaria alterità del gruppo rispetto all'associazione; iiii) non è stata dimostrata l'esistenza di autonome strutture associative dedite al narcotraffico. 2.2 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto un terzo ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati con il quale deduce il vizio di violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo C1 dell'imputazione per la carenza di serietà della trattativa rispetto alla quale non è stato apportato alcun significativo contributo, non avendo provveduto né alla raccolta del denaro necessario per la fornitura né all'organizzazione delle operazioni di trasporto, recupero ed estrazione della cocaina.

Si aggiunge, inoltre, che, al più, vi sono stati atti preparatori in quanto non vi è stato alcun incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e "Jack" e dalla conversazione intercettata tra i due imputati in data 16 novembre 2010 si evince chiaramente che i due erano stati vittima di un raggiro. 2.3 Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è stato, infine, proposto un ulteriore ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel quale vengono dedotti tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di mancata assunzione di una prova decisiva in relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. essendo stata erroneamente ritenuta la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], determinata in ragione del luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo B, mentre in realtà, ai sensi degli artt. 8, 9, comma 3 e 16 cod. proc. pen., è competente il Tribunale di Brescia o quello di Milano.

Si deduce, infatti, che l'associazione sarebbe stata costituita dai fratelli Pataffio in Lombardia e sarebbe divenuta operante nei territori di Milano o Brescia; che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, risulta che detto traffico riguardava i territori di Brescia, Milano e Nord Italia; che la prima iscrizione del procedimento è, comunque, avvenuta su iniziativa della Procura di Brescia.

Nel corpo del motivo si censura anche la nullità del decreto di irreperibilità dell'imputato per incompletezza delle ricerche dell'imputato, residente nella citta di Miami (USA) sin dal 10 aprile 1982, luogo dove lo stesso non è mai stato cercato.

In relazione a ciò la difesa aveva più volte chiesto la restituzione nel termine "per le finalità processuali alla stessa correlate" e la scarcerazione dell'imputato.

Con il secondo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge, di mancata assunzione di prova decisiva, di motivazione e travisamento del fatto, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai quali la responsabilità del Pataffio è stata affermata sulla base di isolati elementi indiziari, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fondati su talune conversazioni telefoniche e sull'esito di servizi di osservazione e pedinamento che non coinvolgevano direttamente il ricorrente, senza considerare le prove a discarico.

Nel corpo del motivo si deducono, inoltre: -la mancata adozione di modalità protette nell'assunzione della prova e l'incapacità processuale dell'imputato; -l'omesso rispetto dei canoni di gravità e precisione degli elementi indiziari nonché di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, insistendo sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la violazione degli artt. 272 e ss. e 192 cod. proc. pen., tenuto conto che l'imputato è quasi assente nelle conversazioni intercettate e che lo stesso vive da anni in America; -l'erronea interpretazione delle conversazioni intercettate per difetto di traduzione letterale.

Con riferimento alle intercettazioni si deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., l'errore nella traduzione delle espressioni americane adottate dal ricorrente e l'assenza di frasi criptiche. -Quanto al reato associativo, si deduce, inoltre, che, al di là dei rapporti telefonici con il fratello, l'imputato non ha mai avuto rapporti con gli altri consociati né cognizione del possesso di sostanza stupefacente.

Lo stesso non è mai stato indicato da alcun collaboratore di giustizia come soggetto coinvolto nel traffico di droga.

Si segnala, inoltre, la mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo (esistenza di una rudimentale struttura organizzativa, ripartizione dei ruoli e affectio sociatis).

Con il terzo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e mancanza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale è, inoltre, ingiustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con memoria trasmessa il 12 settembre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi illustrando ulteriormente le censure già formulate in merito al capo B ed all'aggravante della transnazionalità.

In particolare, quanto al primo profilo, ha insistito sul fatto che gli indicatori considerati in sentenza (utilizzo di utenze intestate a terzi e di un linguaggio convenzionale, gli incontri de visu e la reiterazione delle condotte) come sintomatici dell'esistenza del sodalizio criminoso possono essere utilizzati anche per giustificare il concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73, non potendosi utilizzare i reati fine quale prova esclusiva del reato associativo.

Si insiste sulla mancanza di un rigoroso accertamento in ordine all'esistenza della struttura organizzativa ed alla affectio societatis, essendo emersa, con riferimento a tale ultimo profilo, l'esistenza di differenti centri di interessi facenti capo ai Pataffio, a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri.

Anzi, in differenti passaggi della sentenza emerge a) che i Pataffio stavano tentando di avviare dei traffici in proprio; b) mancava un rapporto di totale affidamento tra le parti, risultando, invece, che Pepè non aveva fiducia nei Pataffio tanto da inviare il figlio ed il cognato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per controllarli.

La sentenza impugnata omette infine di considerare la presenza dei seguenti elementi incompatibili con la sussistenza dell'associazione di cui al capo B: i)il coinvolgimento di soggetti diversi nei singoli reati fine; ii) i "cattivi" rapporti tra alcuni presunti sodali.

Quanto alle censura relativa all'aggravante della transnazionalità si deduce il carattere assertivo delle argomentazioni contenute nella sentenza, tenuto conto che, quanto al reato sub C1, i Pataffio si sono relazionati con il solo Goren e che il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di trattativa ben poteva essere trattato da singoli isolati fornitori.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, da considerare come memoria, in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi sulla base dei seguenti argomenti: -quanto al ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rileva che la motivazione relativa alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è affetta da illogicità o aspetti di contraddittorietà posto che, come affermato dalla sentenza, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] si pianificavano le azioni delittuose, lì erano diretti i fornitori e lì erano indirizzati i carichi; -quanto ai motivi sul capo B), dedotti nei ricorsi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiama la correttezza delle argomentazioni esposte alle pagine da 113 a 115 della sentenza, nonché, quanto alla partecipazione dei Pataffio, alla pagina 118 della sentenza; - quanto ai motivi relativi alle fattispecie tentate, è corretta l'argomentazione sulla serietà delle trattative svolte; - è, inoltre, infondato il motivo sull'aggravante della transnazionalità ricostruita in sentenza in termini sintetici ma idonei ad argomentare in merito al coinvolgimento di un gruppo organizzato. - Il motivo sul trattamento sanzionatorio riguarda aspetti rientranti nella discrezionalità non insindacabili in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente devono essere esaminate le questioni processuali poste sia all'odierna udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo e, in parte, con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].1.1 E', innanzitutto, infondata l'eccezione sollevata in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione di udienza atteso che risulta agli atti la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso in questione in data 22 luglio 2022. 1.2 E', invece, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel quale si ripropone la questione della incompetenza territoriale.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la questione, con argomentazioni immuni di vizi logici o giuridici, considerando che, qualunque criterio si voglia adottare ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo contestato al capo B) - riferito al luogo di costituzione del vincolo, ovvero a quello in cui ha iniziato ad operare il sodalizio ovvero, infine, al luogo ove si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose - il Tribunale territorialnnente competente è quello di [OSCURATO:PERSONA].

Si è, infatti, considerato che: a) in detto territorio si è consumato l'ultimo segmento della condotta di cui al capo B3) (da valorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., per effetto della mancata individuazione del luogo in cui si è radicato il pactum sceleris); b) lì sono stati commessi tutti i reati fine, avuto riguardo alla esecuzione delle rimesse in denaro ed anche alla destinazione dei pacchi sequestrati in relazione ai capi B2 e B2-bis; c) sempre nel medesimo territorio si svolgevano le attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose, atteso che ivi si trovavano i finanziatori, venivano convocati i trafficanti in grado di tenere i contatti con i fornitori sudamericani e da lì partivano le indicazioni sulle attività da compiere.

Così facendo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dell'indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 3 , n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585).

A fronte di tale esaustiva motivazione, ancorata alle risultanze probatorie, il difensore si limita a reiterare acriticamente l'eccezione, inserendo in termini quanto mai confusi massime giurisprudenziali e spostando il luogo di consumazione del reato associativo, non più in territorio laziale, come dedotto nel corso delle fasi di merito, bensì in relazione ai territori di Milano o Brescia; ciò sulla base, di elementi, non specificati in ricorso, deducibili, ad avviso del difensore, sia dalla sentenza impugnata che da una dichiarazione resa dai fratelli Pataffio (di cui non riporta i termini né le circostanze in cui sarebbe stata resa) in ordine alla costituzione dell'associazione nella regione lombarda.

Tale deduzione, oltre ad apparire come una questione nuova introdotta surrettiziamente nel presente giudizio, va, comunque dichiarata inammissibile per le ragioni sopra indicate. 1.3 Parimenti inammissibile è l'ulteriore questione processuale confusamente inserita nel primo motivo in merito al decreto di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, con la quale il difensore ha evidentemente omesso ogni confronto, ha già dato atto che si tratta di una questione non dedotta nei motivi di appello.

Tale valutazione della Corte territoriale non è stata, peraltro, censurata nel motivo di ricorso.

A ciò va, comunque, aggiunto che la questione, inserita illogicamente nell'ambito del motivo sulla incompetenza territoriale, è esposta in termini incomprensibili e va, anche per tale ragione, dichiarata inammissibile. 1.4 Parimenti incomprensibile è la questione, inserita nel secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla omessa adozione delle modalità protette, questione dedotta in appello e considerata dalla sentenza impugnata, completamente ignorata dal difensore, quale frutto di un refuso. 1.5 E', infine, completamente decontestualizzato rispetto alle risultanze processuali emergenti dalle sentenze di merito, generico e, comunque, incomprensibile, l'ulteriore tema, inserito nel corpo del secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in merito ad una asserita incapacità processuale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Passando all'esame dei motivi di ricorso relativi ai reati ascritti ai due imputati, esigenze di ordine logico impongono di esaminare prima le questioni dedotte in merito ai singoli reati fine e, successivamente, quelle concernenti la fattispecie associativa di cui al capo B).

Innanzitutto, poiché una delle questioni su cui ruotano i motivi di ricorso relativi alle fattispecie tentate di cui ai capi B1 e B3 attiene al carattere preparatorio degli atti commessi dagli imputati e, dunque, alla loro non punibilità, è necessario esaminare tale questione muovendo dall'individuazione del momento in cui può ritenersi consumato il reato di importazione di sostanze stupefacenti per poi valutare, a ritroso, quale sia la soglia superata la quale gli atti commessi possono, ove rispondenti ai requisiti di idoneità ed univocità, integrare gli estremi della corrispondente fattispecie tentata.Innanzitutto, da un punto di vista lessicale, la locuzione riferita all'attività di importazione di sostanze stupefacenti, contenuta all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, indica l'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati.

Si tratta, dunque, di un'attività complessa che si articola in diverse fasi che vanno dall'individuazione del narcotrafficante operante all'estero, all'avvio di contatti con questo, seguiti dall'inizio di trattative volte a definire qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della sostanza stupefacente, fino alla conclusione dell'accordo ed alle successive operazioni di introduzione della sostanza nel territorio nazionale.

Il momento di consumazione del reato non può che collocarsi in una delle due ultime fasi.

Sulla questione non è, tuttavia, ravvisabile un indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità.

Un primo orientamento ermeneutico ha, infatti, ritenuto sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez, Rv. 280932; Sez. 3, n. 29655 del 29/1/2018, Blandon, Rv. 273717).

Altro indirizzo ha, invece, ritenuto necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04; Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276 ; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale secondo orientamento a favore del quale depongono ragioni di ordine logico e sistematico.

Va, infatti, considerato che nell'ambito delle condotte sanzionate dal comma 1-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 il legislatore ha chiaramente distinto l'attività di importazione rispetto a quelle di acquisto, ricezione o illecita detenzione della sostanza stupefacente.

In particolare, ai fini della consumazione dell'acquisto di sostanza stupefacente la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente il raggiungimento dell'accordo tra l'acquirente e il venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (v., tra le tante, Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 , Bekshiu, Rv. 259284).

In applicazione di tale principio, si ravvisa, pertanto, il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza.

Ad avviso del Collegio, ai fini, invece, della consumazione dell'importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale.

A tal fine, si ritiene che la soglia minima necessaria per l'avvio di tale fase e la conseguente consumazione del reato non sia rappresentata dall'effettivo trasferimento della sostanza nel territorio nazionale, bensì dal conseguimento, anche all'estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo delle successive operazioni di trasporto e di introduzione della sostanza acquistata al di qua dei confini nazionali.

Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del "controllo" materiale della sostanza stupefacente, nell'accezione sopra specificata (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale).

In altre parole, importa chi acquista la disponibilità dello stupefacente in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale.

Ad avviso del Collegio, l'opposto orientamento ermeneutico, qui disatteso, incorre in un equivoco ermeneutico laddove, oltre a trascurare il differente significato del lessema "importa" rispetto al lessema "acquista", traspone automaticamente all'attività di importazione il principio consensualistico che, anche sotto un profilo civilistico, regola il contratto di compravendita, in ragione del quale l'incontro di volontà determina il passaggio di proprietà.

Così facendo, tuttavia, si priva di significato la locuzione adottata dal legislatore che ha, invece, inteso espressamente distinguere le condotte di "acquisto" da quelle di "importazione" di sostanze. 2.1 Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità della sostanza potranno configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr. Sez. 1 , n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278484).L'individuazione degli elementi "qualificanti" le trattative intercorse non può che essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale deciderà sulla base degli elementi di fatto emergenti dal compendio probatorio.

Tuttavia, a solo titolo esemplificativo, può, comunque, riconoscersi il carattere "affidante" e, dunque, la serietà della trattativa nel caso in cui questa sia culminata nel raggiungimento di un accordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della droga (cfr. Sez. 1, n. 1498 del 07/03/1996, Carista, Rv. 204927) ovvero anche, con riferimento alla fase antecedente il raggiungimento di tale accordo, nel caso in cui l'analisi della natura, della qualità, del numero e delle modalità dei contatti intercorsi sia idonea a legittimare in un contraente di media diligenza un affidamento sul buon fine dell'operazione di approvvigionamento all'estero.

A tal fine potranno rilevare, ad esempio, il numero, la frequenza, le modalità ed il contenuto dei contatti tra le parti o i loro intermediari, le trasferte all'estero, gli incontri tra le parti o i loro intermediari, gli "assaggi" di campioni di sostanza stupefacente, il versamento di "acconti" sul prezzo convenuto.

Non sarà, pertanto, configurabile un tentativo punibile con riferimento a quelle condotte "preparatorie", quali, ad esempio, meri contatti informativi con uno o più fornitori o anche il semplice invio di denaro al fine di "sondare" il mercato, che non siano idonee a rivelare una seria volontà delle parti in merito all'approvvigionamento all'estero della sostanza.

In una precedente sentenza di questa Corte è stata, ad esempio, condivisibilnnente esclusa la configurabilità di un tentativo punibile di importazione con riferimento alla sola condotta consistita nel versamento di una cospicua somma di denaro all'estero ad un agente incaricato di trattare l'acquisto di un ingente partita di droga da terzi venditori, in mancanza di concreti elementi da cui dedurre la probabilità dell'instaurazione di una trattativa con quest'ultinni (Sez. 6, n. 33143 del 04/06/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 257745).

3. Il tentativo di importazione di cui al capo

81. Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tracciate nel precedente paragrafo, ritiene il Collegio che il secondo motivo dedotto nei ricorsi proposti separatamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei due imputati è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo, versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto considerati dalla Corte territoriale con riferimento alla ravvisata configurabilità del tentativo di importazione in relazione al capo Bl.

In particolare, la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze probatorie, facendo buon governo del principio di diritto sopra affermato in tema di tentativo di importazione, ha ravvisato la serietà delle trattative funzionali all'importazione di cocaina dal Perù, ponendo l'accento sulla qualità dei contraenti, sulle modalità delle condotte poste in essere (avuto, soprattutto, riguardo, al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al numero dei contatti, ai diversi viaggi anche internazionali svolti sia dai due imputati che da altri soggetti coinvolti nell'operazione (si cita, ad esempio, il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria per discutere con il Pepe).

Secondo la concorde ricostruzione effettuata dalle due sentenze di merito, non specificamente contestata dai ricorrenti, in un primo momento tale trattativa ha visto come protagonista il solo Sciascia, incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di reperire sostanza stupefacente in [OSCURATO:PERSONA], il quale si avvalse dei suoi canali, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Solo a partire da novembre 2009, a seguito del buon esito delle ricerche, è emerso un diretto coinvolgimento anche dei due imputati.

Nella sentenza impugnata si riportano ad esempio, i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e Shala, attraverso l'impiego di un'utenza intestata a terzi; il viaggio in Repubblica Dominicana dei due imputati (risultante dalle conversazioni telefoniche intercettate ed analiticamente riportate nella sentenza impugnata); l'esecuzione di due rimesse in denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso un prestanome; la gestione dell'ultima fase della trattativa da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento al ruolo svolto da quest'ultimo, la sentenza riporta, ad esempio, le conversazioni telefoniche tra questo ed il fratello Bruno in cui il primo comunicava dell'avvenuto "matrimonio", della partenza per il "viaggio di nozze", dell'arrivo della "moglie" [OSCURATO:PERSONA] via Amsterdam a Roma alle ore 22,15.

Tale linguaggio è stato concordemente interpretato dalle sentenze di merito quale comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'accordo tra le parti (il matrimonio) con l'affidamento della sostanza stupefacente al corriere [OSCURATO:PERSONA].

Va, peraltro, segnalato che i ricorsi in esame non hanno formulato specifiche censure in relazione all'interpretazione di tali espressioni, concentrandosi sull'interpretazione dei termini riferiti al settore dell'edilizia.

In relazione a tale questione, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni prive di illogicità evidenti o di elementi di contraddittorietà, e pertanto incensurabili in questa Sede (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), ha ritenuto che queste si riferissero alla sostanza trattata, ponendo l'accento sul carattere criptico delle conversazioni e sulla non inerenza dei termini riferiti all'edilizia sia al contesto del dialogo che alle attività svolte dagli imputati all'epoca dei fatti ([OSCURATO:PERSONA] era impegnato nel settore della ristorazione mentre [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva alcuna attività) ed ha, pertanto, disatteso, l'obiezione, ritenuta generica, ma riproposta anche nei ricorsi in esame, della inerenza delle conversazioni ad affari nel settore dell'edilizia o immobiliare in genere.

Infine, a conferma della serietà e dell'affidamento riposto sulle informazioni apprese da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha considerato l'ulteriore condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a comunicare al fratello il nome dell'albergo dove avrebbe alloggiato la donna, nel corso del servizio di osservazione predisposto in occasione dell'arrivo del corriere all'aeroporto di Fiumicino, è stato visto a bordo di un'autovettura presa a noleggio con [OSCURATO:PERSONA] nelle vicinanze di un albergo (l'Oasi di Fiumicino) dove è risultata esservi una duplice prenotazione, una per una donna ed un'altra a nome dei due uomini.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ad avviso del Collegio è stata correttamente ritenuta la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, dovendosi, peraltro, escludere che il mancato arrivo del corriere a Roma, per circostanze ignote, possa rilevare ai fini della configurabilità di un reato impossibile in relazione alla inesistenza dell'oggetto.

Va, al riguardo, rammentato un condivisibile principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396 ).

4. Le importazioni consumate di cui ai capi B2 e B2-bis.

E', invece, parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso, limitatamente, tuttavia, alla questione relativa al mancato accertamento della offensività in concreto della condotta criminosa a causa della carenza di un esame chimico tossicologico sui capi in sequestro.

Ad avviso del Collegio, infatti, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, fondata sulle risultanze probatorie e coerente con le coordinante ermeneutiche tracciate nel paragrafo 2, ha ritenuto configurabile in relazione alle condotte contestate agli imputati ai capi B2 e B2-bis, una importazione consumata di sostanze stupefacenti.

Innanzitutto, con riferimento al coinvolgimento dei due imputati nelle fasi che hanno condotto alla conclusione dell'accordo ed al conseguimento della disponibilità della sostanza stupefacente attraverso il suo occultamento nei capi di abbigliamento rinvenuti nei pacchi in sequestro, la sentenze impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha posto l'accento sui seguenti elementi: il contenuto delle comunicazioni intercettate, connotate dall'impiego di utenze intestate a terzi; l'adozione del medesimo schema comportamentale connotato dalla triangolazione, già vista in relazione al capo Bl, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo impegnato all'estero a portare avanti la trattativa e ad occultare la droga nei capi di abbigliamento.

In particolare, si è ritenuta particolarmente significativa della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni di occultamento della sostanza, la conversazione telefonica in cui questo chiedeva al fratello di procurarsi venti litri di edera acetone (solvente necessario all'estrazione della droga).

La sentenza ha, inoltre, chiarito, con argomentazioni ancorate al contenuto delle conversazioni intercettate, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] il quale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non era un corriere ma il soggetto che avrebbe dovuto coadiuvare i Pataffio nell'estrazione della sostanza dai capi.

Sono state, inoltre, considerate le conversazioni in cui, da un lato, tal Juan riferiva a [OSCURATO:PERSONA] i codici di spedizione dei pacchi, poi sequestrati a Milano, e, dall'altro, il Pataffio manifestava la propria preoccupazione per il mancato arrivo dei pacchi che risultavano fermi a Milano.

Altro elemento di rilievo è stato, infine, individuato con riferimento al luogo di destinazione dei due pacchi postali in sequestro.

La sentenza impugnata ha, infatti, considerato sia una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava al fratello solo il codice di avviamento postale di [OSCURATO:PERSONA] (89013) ed il numero civico (13), facendo riferimento ad un luogo noto, che la circostanza che proprio all'indirizzo di destinazione dei due pacchi, destinati a tal [OSCURATO:PERSONA], stava prendendo la residenza la cugina dei Pataffio, [OSCURATO:PERSONA].

Anche con riferimento a tali capi, sono prive di pregio, nonché generiche, le censure in merito all'interpretazione delle conversazioni intercettate rispetto alle quali la Corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici e, pertanto, incensurabili in questa Sede (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), ha sottolineato il carattere parzialmente criptico e decontestualizzato rispetto alle attività svolte dagli imputati ricollegando il senso delle espressioni riferite all'edilizia, oltre che, in altri casi, a giocattoli per bambini o a documenti, al diretto riferimento agli affari in materia di sostanze stupefacenti.

Ciò soprattutto sulla base di un'analisi complessiva del tenore delle conversazioni e della corrispondenza riscontrata, proprio in relazione ai fatti ascritti ai capi B2 e B2-bis, sia tra i quantitativi sequestrati e quelli preannunciati nella conversazioni che in relazione alle modalità di occultamento e di trasporto della cocaina. 4.1 Benchè, dunque, siano manifestamente infondate le censure difensive in merito alla astratta configurabilità dei reati contestati ai capi B2 e B2-bis, ritiene il Collegio che meriti accoglimento la censura relativa alla mancanza di idoneo accertamento sulla valenza drogante della sostanza e, dunque, sulla offensività in concreto della condotta contestata.

Va, innanzitutto, premesso che, come più volte ribadito da questa Corte, il c.d.

"narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269007).

La sentenza impugnata ha ritenuto di respingere il motivo relativo all'insufficienza del solo narcotest a provare l'efficacia drogante della sostanza stupefacente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 3 , n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 - 02, relativa, tuttavia a fattispecie relativa ad incidente cautelare; Sez. 4, n. 22238 di 29/1/2014, Feola, Rv 259157 relativa a fattispecie in cui vi era stata la confessione degli imputati).

Ad avviso del Collegio, tale principio merita di essere ulteriormente chiarito alla luce di quanto affermato da una remota e mai smentita pronuncia di questa Corte che ha inaugurato l'orientamento ermeneutico in esame, delineandone, ad avviso del Collegio in termini pienamente condivisibili, il perimetro applicativo.

Si è, infatti, affermato che il giudizio sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente può essere basato anche su elementi diversi da valutazioni di ordine peritale - quali ad esempio, le regole di esperienza, da sole o congiunte ad altri elementi - con la sola ovvia condizione che il giudice dia del suo convincimento giustificazione congrua e logicamente argomentata, in tal caso incensurabile in sede di legittimità.

Fermo restando tale principio, si è, inoltre, aggiunto che il convincimento del giudice di merito che la percentuale di stupefacente puro della sostanza sequestrata sia di livello molto modesto può essere logicamente fondato e incensurabile soltanto se la composizione della miscela non sia "aliunde" accertabile, posto che in tal caso il principio del "favor rei" consente di tener conto dell'ipotesi meno gravosa per l'imputato.

Nell'ipotesi, invece, che la sostanza sia sottoposta a sequestro, una siffatta conclusione del giudice di merito ai fini della qualificazione del fatto appare illogica per evidente arbitrarietà, ben potendosi conseguire, con un'indagine peritale, quei risultati certi non attingibili sulla base di altri elementi di prova (Sez. 6, n. 5577 del 30/01/1991, Pieran, Rv. 187600).

Sviluppando ulteriormente il principio affermato da tale sentenza alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, ritiene il Collegio che, anche laddove sia prospettata una alternativa configurazione della detenzione della sostanza stupefacente - come destinata all'uso personale piuttosto che come fatto non punibile per altre ragioni, quali, ad esempio, come nel caso di specie, la carenza di efficacia drogante - e sia possibile procedere ad un accertamento peritale sulla sostanza in sequestro, deve ritenersi illegittima una pronuncia di condanna basata sul solo narcotest e in assenza di elementi univoci dotati di elevata significatività della qualità e quantità della sostanza stupefacente, in quanto resa in violazione non solo del principio del favor rei, ma anche dei principi costituzionali di principio di offensività e della funzione rieducativa della pena.

In altre parole, una pronuncia di condanna relativa ad una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 può anche essere emessa in assenza di un accertamento peritale sulla sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, e sulla sola base del narcotest, ma solo nel caso in cui il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significati della qualità e quantità di detta sostanza, correlabili, ad esempio, all'accertamento del prezzo corrisposto, a precisi quantitativi negoziati, ovvero ad una confessione degli imputati.

Applicando tali indicazioni ermeneutiche al caso in esame, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge.

La Corte territoriale, ha, infatti, ritenuto di individuare indici inequivoci della valenza drogante della sostanza occultata nei capi in sequestro, considerando, oltre al contesto complessivo delle condotte, le qualità dei protagonisti della vicenda, la presenza sul posto di un rappresentante del gruppo dei calabresi e l'assenza di elementi per ritenere che, dopo il ricorso alla lavorazione volta ad occultare la cocaina nei capi di abbigliamento, questa potesse essere priva di efficacia drogante.

Ritiene il Collegio che tali argomentazioni sono fondate su elementi di carattere indiziario ed equivoci, che, in quanto tali, non consentono si escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che siano state spediti dei campioni privi di valenza drogante o, comunque, dei modesti quantitativi di cocaina, idonei, ad esempio, a configurare la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 o, comunque, ad influire sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Va, peraltro, aggiunto che, nel caso in esame, non solo è stato omesso, benché possibile e sostanzialmente sollecitato dagli imputati, il possibile accertamento sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente, ma detta quantità, secondo quanto si legge nei capi di imputazione, è stata calcolata considerando il peso lordo dei capi sequestrati.

In accoglimento del motivo di ricorso in esame, va, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul capo.

5. Il tentativo di importazione di cui al capo B3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate nel paragrafo 2 è, inoltre, fondato il quarto motivo di ricorso.

Dalla ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, infatti, non emerge quale sia stato il contenuto e lo sviluppo delle trattative che, al di là dell'invio del denaro, non si sa bene se a titolo di acconto o per dimostrare l'affidabilità economica degli imputati, sembrerebbero essersi arrestate nella fase dei contatti preliminari, tanto che il denaro versato è stato successivamente restituito.

In particolare, con riferimento al denaro versato, la stessa sentenza riporta un brano di una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava al Pepè la necessità di «1000 dei miei» - interpretato con riferimento ai dollari - «per cominciare le cose».

Difettano, dunque, nel caso in esame quei requisiti di serietà e specificità delle trattative che consentano di ravvisare gli estremi di un tentativo punibile di importazione, non potendosi escludere, sulla base delle conversazioni intercettate e della stessa ricostruzione dei fatti contenuta nelle due sentenze di merito, che il gruppo si sia limitato a meri contatti di carattere preparatorio ed esplorativo che, per ragioni non accertate nel processo, appaiono privi dei requisiti di idoneità ed univocità necessari ai fini della configurabilità del reato.

Invero, questa Corte ha reiteratamente ribadito che, ai fini della punibilità del tentativo, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi", rilevano piuttosto l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768).

In applicazione di tale principio di diritto si è riconosciuta rilevanza non solo agli atti esecutivi veri e propri, ma anche a quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 4/5/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 52189 del 14/9/2016, Gravina, Rv 268664).

Applicando tale principi di diritto alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che le condotte degli imputati, come concordemente ricostruite dalle sentenze di merito, sono consistite in atti genericamente preparatori funzionali all'attuazione di un piano ancora da definire e poi definitivamente accantonato con la restituzione della caparra.

Gli imputati vanno, pertanto, assolti dal reato di cui al capo B3, con conseguentemente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale capo.6.

L'associazione di cui al capo B. Procedendo all'esame delle questioni relative alla configurabilità del sodalizio di cui al capo B ed al ruolo dei due ricorrenti, ritiene il Collegio che il motivo ad esso relativo, dedotto sia nei ricorsi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che nel ricorso a firma deli'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per le ragioni di seguito esposte. 6.1 In via preliminare, sono prive di pregio oltre che generiche ed esposte in termini assai confusi, le censure formulate nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla carenza di un'autonoma valutazione della sentenza, non si sa bene se rispetto ad un'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento.

Va, al riguardo, chiarito che il requisito cui allude il difensore attiene all'ordinanza cautelare e non è contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen. tra i requisiti della sentenza rispetto ai quali, come già affermato da questa Corte, l'adesione acritica alla decisione adottata in fase cautelare potrà integrare il vizio di mancanza di motivazione solo ove comporti la carente giustificazione delle ragioni colà accolte, anche sotto l'aspetto della omessa considerazione delle opposte ragioni emerse all'esito del contraddittorio (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Ancora, Rv. 277286). 6.2 Venendo al merito delle censure, appare utile ai fini delle valutazioni demandate al Collegio una breve ricostruzione della struttura del reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Innanzitutto, ai fini della sua configurabilità è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796).

Quanto al dato organizzativo, non è necessario che la consorteria sia dotata di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165).

L'esistenza di una siffatta organizzazione, idonea alla realizzazione del programma criminoso, il carattere dell'accordo criminoso e la permanenza del vincolo associativo rappresentano, infine, gli elementi distintivi della fattispecie associativa in esame rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).

Inoltre, con riferimento alla condotta di "partecipazione" a siffatto sodalizio, è stato condivisibilnnente affermato, estendendosi un principio già affermato con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139).

Da un punto di vista probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha, inoltre, affermato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). 6.3 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha confermato la configurabilità del sodalizio criminoso, individuandone quale vertice [OSCURATO:PERSONA] (condannato per detto reato alla pena di anni venti di reclusione) e quali meri partecipi, anziché promotori o organizzatori, i due imputati nonché [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la sentenza ha analiticamente descritto gli elementi sintomatici dell'esistenza del sodalizio e del ruolo svolto dai due imputati alle pagine da 111 a

118. Innanzitutto si è posto l'accento sul "protocollo comunicativo adottato dai sodali connotato a) dall'impiego di diverse utenze telefoniche intestate a terzi nonché del c.d. sistema delle bozze ; b) dall'adozione di un linguaggio in codice, usualmente riferito a termini dell'edilizia (manovali, mezze cazzuole, operai) per indicare, come già visto in precedenza, i quantitativi di sostanza stupefacente trattata; c) da frequenti contatti tra i due imputati ed il Pepè nell'ambito dei quali, nella maggior parte dei casi, [OSCURATO:PERSONA] operava come intermediario nel comunicare al fratello le disposizioni del Pepè.Sono stati, inoltre, considerati: i riscontri emersi dai sequestri eseguiti in relazione ai capi B2 e B2 -bis, nonché dagli arresti effettuati nel corso del procedimento, tra cui quello di [OSCURATO:PERSONA]; le modalità delle condotte commesse in relazione ai singoli reati fine, connotate da un modus operandi complesso (dall'individuazione dei canali sudamericani e, poi, dei vettori, fino all'occultamento della sostanza stupefacente con una tecnica raffinata); la stabilità delle relazioni tra i sodali; la suddivisione in parti uguali di utili e perdite desunta, tra l'altro, da una conversazione riportata a pagina 113 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello Bruno in merito al riparto a metà di utili e perdite con il fornitore sudamericano; l'esistenza di un programma criminoso "aperto" desunta dalle intercettazioni riportate a pagina 114 in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], prospettava un miglioramento delle condizioni di vendita dalla seconda volta in poi.

Rispetto a tale solido impianto argomentativo, appaiono irrilevanti e, comunque, inidonei a determinarne una sua disarticolazione, i rilievi circa l'omessa considerazione della carenza di un pieno rapporto fiduciario tra il Pepè ed i ricorrenti ovvero in merito al coinvolgimento nei reati fine di terzi soggetti (rilievo, quest'ultimo, formulato in termini estremamente generici dai ricorrenti), trattandosi, peraltro, di elementi che non hanno alcuna incidenza sulla configurabilità del reato in esame.

Risulta, inoltre, adeguata ed immune da vizi l'argomentazione con la quale è stata reputata irrilevante la questione prospettata dalla difesa in merito alla scarsa capacità economica del sodalizio, cui la sentenza impugnata ha replicato considerando che le importazioni riguardavano "carichi di prova" ed erano volte a testare il canale di fornitura prescelto; che il coinvolgimento nell'affare di Sciascia rendeva credibile il gruppo tanto da poter acquistare a credito e che, comunque, le rimesse in denaro, anche di importi modesti, furono costanti, confermando, così, la disponibilità di risorse adeguate alle iniziative intraprese.

Quanto a quest'ultimo aspetto, con il quale le difese omettono ogni confronto, a pagina 115 della sentenza si riportano, le date delle transazioni.

Quanto al ruolo svolto dai due imputati, la sentenza impugnata ha considerato le condotte tenute in relazione ai reati fine già esaminati nei precedenti paragrafi; in particolare, con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze probatorie, ha sottolineato che: -[OSCURATO:PERSONA] faceva da intermediario tra Pepè e suo fratello Massimiliano; inviava al fratello le rimesse di denaro; si adoperava per organizzare la sistemazione del corriere (mai arrivato) a Roma in relazione al capo Bl, prenotando una stanza di albergo e recandosi a Roma; si adoperava per individuare il luogo dove in relazione ai capi B2 e B2-bis sarebbe stato spedito il narcotico occultato nei capi di abbigliamento, comunicando al fratello l'indirizzo; si adoperava, su richiesta del fratello, a reperire il solvente per estrarre la cocaina dai capi; in un'occasione andava direttamente nella Repubblica Dominicana per mediare tra Pepè e Shala. -[OSCURATO:PERSONA], invece, curava la parte all'estero delle trattive (comunicando via via i progressi al fratello che riferiva al Pepè sia telefonicamente che incontrandolo personalmente); in particolare, in relazione al capo Bl, si interessava dell'ultima parte della trattativa, fornendo al fratello i dati del corriere; quanto ai capi B2 e B-2bis gestiva i rapporti con i fornitori sudamericani, si interessava dell'occultamento della sostanza nei capi ("stucco veneziano") e della loro spedizione postale, chiedendo poi al fratello di acquistare edera e acetone; quando al capo B3, oltre a condurre la trattativa all'estero, si interessava ed otteneva la restituzione dell'"acconto".

7. Il tentativo di importazione di cui al capo [OSCURATO:PERSONA], invece, inammissibili in quanto interamente versate in fatto e di carattere esclusivamente confutativo, le censure dedotte con il motivo di ricorso presentato nell'interesse congiunto dei due imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo Cl.

La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, coerente con le risultanze probatorie e pienamente aderente ai principi di diritto affermati al paragrafo 2, ha ritenuto che la condotta posta in essere dai due imputati abbia integrato gli estremi del tentativo di importazione in considerazione della serietà ed affidabilità della trattativa, condotta direttamente dai due ricorrenti con [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati, a tal fine, considerati i seguenti indici: a) le trasferte all'estero di [OSCURATO:PERSONA] in Olanda e in Perù e la trasferta in Calabria di Goren e di Kashani (dove i due, giungendo all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], venivano prelevati dai due ricorrenti); b) il versamento della somma di 24.000 euro tramite un intermediario russo; c) le ripetute conversazioni sui prezzi, qualità e quantità della sostanza trattata, adottando questa volta un linguaggio in codice in cui il termine "documenti" si riferiva, invece, alla sostanza stupefacente (in particolare la sentenza richiama il contenuto di alcuni messaggi tra i due imputati in cui i due, con il solito linguaggio criptico e decontestualizzano, parlano, ora, di pezzi di ricambio, ora di documenti "rotondi", nonché altro messaggio in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica al fratello il reperimento di sostanza di qualità, usando il termine "acqua cristallina", ed in quantità notevole per poi proporgli un primo acquisto di 30, 40 o 50 pezzi); d) l'organizzazione del trasporto della sostanza tramite nave (la sentenza richiama al riguardo le conversazioni tra Goren e Murat in ordine a due carichi da 129 e 138 da far arrivare in Italia a distanza di undici giorni) con l'individuazione anche della compagnia di trasporto (MSC).

Inoltre, con motivazione parimenti immune da vizi, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso mira ad escludere senza, tuttavia, alcuna considerazione né confronto critico con le argomentazioni della sentenza - è stato desunto oltre che dalle conversazioni in cui veniva informato dal fratello della qualità e quantità della sostanza, dalla circostanza che lo stesso si occupava di gestire la trasferta in Calabria degli olandesi e di tenere i rapporti con i "cugini calabresi".

8. L'aggravante della transnazionalità E', invece, fondato il quarto motivo dei ricorsi presentati separatamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei due imputati con riferimento alla ritenuta aggravante della transnazionalità.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038).

In particolare, la successiva giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa e ribadita, ha individuato le caratteristiche necessarie del "gruppo criminale organizzato operante in più di uno Stato" affermando che questo sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur nninimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440; Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014, dep. 2015, Carracoi, Rv. 263420 L'aggravante in esame può, inoltre, trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 08).Tali principi di diritto, benché richiamati dalla sentenza impugnata, non sono stati correttamente applicati.

La sentenza, infatti, pur consapevole delle caratteristiche necessarie ai fini della configurabilità del "gruppo criminale organizzato", ha ravvisato l'aggravante in questione riferendosi genericamente ed apoditticamente ad un gruppo facente capo al Goren ed al fatto che nella condotta in questione è emerso il coinvolgimento di fornitori sudamericani che curarono la fornitura e l'avvio della spedizione.

Replicando la carenza motivazionale della sentenza di primo grado, che si era limitata a ravvisare l'aggravante in esame sulla base di un asserito contributo di un gruppo operante in più Stati, la sentenza impugnata, pur aggiungendo il riferimento al Goren, non contiene alcuna ulteriore argomentazione in merito alla struttura del gruppo, ai suoi componenti ed alla stabilità dei loro rapporti.

A fronte di quanto sopra rilevato in merito alle carenze argomentative della sentenza impugnata, ritiene il Collegio che, sulla base della concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, non vi è alcuna prospettiva per giungere alla individuazione degli elementi costitutivi dell'aggravante in esame cosicché, rispetto a questa, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusione della medesima circostanza aggravante in relazione al reato di cui al capo Cl.

9. Il trattamento sanzionatorio.

Con riferimento al terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], va, infine, dichiarata inammissibile la censura relativa all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, in realtà, sono state concesse a [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sentenza di primo grado.

Deve, invece, ritenersi assorbita dal parziale accoglimento dei ricorsi in ordine ai capi B2, B2-bis, B3 e C1, l'ulteriore questione, peraltro genericamente dedotta, in merito alla mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

10. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento al reato contestato al capo B3 perché il fatto non sussiste e in relazione all'aggravante della transnazionalità, contestata in relazione al reato di cui al capo Cl, che va esclusa; va, invece, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi B2 e B2-bis, in relazione ai quali il Giudice del rinvio, ferma restando la ricostruzione delle condotte contenuta nella sentenza impugnata e la loro astratta qualificazione giuridica, dovrà verificare ed adeguatamente motivare, anche attraverso specifico accert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2021 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza ed insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 gennaio 2020 il Tribunale di Palmi ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in qualità di promotori ed organizzatori, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo B dell'imputazione, escluse la recidiva e la circostanza aggravante di cui al terzo comma della medesima norma, nonché, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006, dei reati fine di cui ai capi B1, B2, B2-bis, B3, e di altro tentativo di importazione di un quantitativo imprecisato di cocaina, in concorso con terzi, e con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi di un gruppo criminale operante in più Stati (capo C1). I due imputati sono stati, invece, assolti da altro reato associativo contestato al capo C) per insussistenza del fatto. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo B dell'imputazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni sedici di reclusione, riducendo, altresì, la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata in anni due. 2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due separati ricorsi per cassazione, sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed un ricorso congiunto a firma del medesimo difensore. Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre, presentato altro ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nei ricorsi proposti separatamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei due imputati vengono dedotti cinque motivi, sostanzialmente analoghi, che di seguito verranno riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo B dell'imputazione, in considerazione dell'assenza di elementi idonei ad integrare la fattispecie associativa e la partecipazione dei due imputati, potendosi, al più, configurare un loro concorso nelle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto al primo profilo di censura, si deduce che: -la condotta contestata ai due imputati è circoscritta al periodo dall'estate 2009 al marzo 2010; -manca l'affectio societatis; -i contatti tra gli imputati e [OSCURATO:PERSONA] sono stati connotati anche da contrasti e le risultanze probatorie hanno evidenziato una rottura di tali rapporti dopo alcuni giorni di trattative infruttuose;-manca l'indeterminatezza del programma criminoso; -la sussistenza del sodalizio è stata desunta esclusivamente dai reati fine, trascurando, però, la mancanza di prova in merito ai suoi elementi costitutivi; -non vi è stata alcuna predisposizione di mezzi o strutture funzionali all'attuazione del programma. Dalle intercettazioni è, infatti, emerso che gli imputati non avevano le risorse per finanziare le ipotetiche importazioni di sostanze stupefacenti. Correlata a tale argomento è anche la deduzione relativa alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste di [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo scopo degli episodi criminosi di avviare dei contatti "funzionali all'avvio di un traffico per cui loro non avevano i quantitativi di denaro necessari". Quanto al secondo profilo di censura, ovvero l'insussistenza di una partecipazione dei due imputati al sodalizio, si deduce che: - costituisce una mera congettura l'assunto relativo al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario con il fratello Massimiliano e non può costituire un riscontro il trasferimento in favore di quest'ultimo, tramite il servizio [OSCURATO:PERSONA], della soma di euro 3.470; - la condotta contestata agli imputati si caratterizza per la sua occasionalità ed episodicità, come comprovano i contrasti emersi dalle intercettazioni con il Pepè. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge in relazione alla fattispecie tentata di cui al capo B1, ad avviso della difesa non configurabile sia per la mancanza di una trattativa connotata dai requisiti di serietà e realizzabilità sia in considerazione della mancanza di un contributo apprezzabile fornito dagli imputati ricorrenti. A tale riguardo si deduce che: -la rimessa in denaro di 5000 euro effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in favore del fratello Massimiliano era insufficiente all'acquisto della sostanza stupefacente; -[OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcun contatto con i fornitori stranieri; - non vi è stata alcuna importazione e, soprattutto, non vi erano i mezzi a ciò necessari; - i dialoghi intercettati testimoniano che non è stato instaurato alcun rapporto commerciale, non essendo stato raggiunto un accordo sulla quantità e sul prezzo della droga (si riporta, a tal fine, il testo di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, dalle conversazioni relative alla "seconda fase della c.d. trattativa", in cui vengono registrati due contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, non risulta alcun contributo dei due imputati ricorrenti. In una di tali conversazioni Sciascia riferiva di avere la disponibilità della droga al prezzo di 16.000 al chilo e riceveva il benestare dal Pepè. Si sottolinea, tuttavia, che a tale accordo non è seguita la consegna della sostanza stupefacente ed i controlli predisposti presso l'aeroporto di Fiumicino (ove il 14 dicembre 2009 sarebbe dovuto arrivare il corriere [OSCURATO:PERSONA] con un volo da Amsterdam) hanno avuto esito negativo. In assenza della consegna della sostanza stupefacente la condotta non è pertanto idonea a ledere l'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione ai capi B2 e B2-bis sulla base dei seguenti argomenti: - dal contenuto delle conversazioni intercettate non emerge alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia spedito dal Perù in Italia un pacco; anzi il nome della destinataria [OSCURATO:PERSONA] è risultato inesistente all'anagrafe tributaria e risulta indimostrato il fatto che i plichi sarebbero dovuti arrivare in via Nazionale 13 a [OSCURATO:PERSONA], dinanzi all'abitazione della sorella dei Pataffio; - il presunto corriere, [OSCURATO:PERSONA], fermato allo scalo di Madrid, non è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti; - indimostrato è anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]; - non risultano contatti con eventuali fornitori né risultano documentate transazioni; - non è, comunque, possibile attribuire agli imputati il sequestro della sostanza avvenuto il 18 ed il 25 febbraio a seguito dei controlli presso l'aeroporto di Malpensa dei due pacchi destinati a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] con domicilio a [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA], 13, con la quale gli imputati non hanno alcun rapporto; - manca un'indagine medico-legale su qualità e quantità della sostanza. Nell'ambito del medesimo motivo, si censura, inoltre, l'interpretazione del linguaggio adottato nelle conversazioni intercettate, connotato da riferimenti a "muratori" ed "operai", effettuata dai Giudici senza considerare che i due imputati avevano avviato un progetto di costruzione di villette. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla fattispecie tentata di cui al capo B3 in considerazione della mancanza di serietà della trattativa, rimasta solo ad una fase interlocutoria (si riporta a tal fine una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) tanto che la caparra versata è stata restituita. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006 essendo le condotte maturate in unico contesto associativo ed essendo indimostrata la sussistenza di autonome strutture associative dedite al narcotraffico. Si deduce in particolare che: i) non è stata accertata la stabilità di rapporti tra gli imputati ed altri soggetti operanti all'estero; il) il presunto coinvolgimento di un soggetto operante all'estero è circoscritto nel tempo ed ha carattere occasionale; iii) non sono stati chiariti i rapporti con il gruppo organizzato di cui questo sarebbe rappresentante violandosi così il principio delle necessaria alterità del gruppo rispetto all'associazione; iiii) non è stata dimostrata l'esistenza di autonome strutture associative dedite al narcotraffico. 2.2 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, proposto un terzo ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati con il quale deduce il vizio di violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al capo C1 dell'imputazione per la carenza di serietà della trattativa rispetto alla quale non è stato apportato alcun significativo contributo, non avendo provveduto né alla raccolta del denaro necessario per la fornitura né all'organizzazione delle operazioni di trasporto, recupero ed estrazione della cocaina. Si aggiunge, inoltre, che, al più, vi sono stati atti preparatori in quanto non vi è stato alcun incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e "Jack" e dalla conversazione intercettata tra i due imputati in data 16 novembre 2010 si evince chiaramente che i due erano stati vittima di un raggiro. 2.3 Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è stato, infine, proposto un ulteriore ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel quale vengono dedotti tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di mancata assunzione di una prova decisiva in relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. essendo stata erroneamente ritenuta la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], determinata in ragione del luogo di consumazione del reato associativo di cui al capo B, mentre in realtà, ai sensi degli artt. 8, 9, comma 3 e 16 cod. proc. pen., è competente il Tribunale di Brescia o quello di Milano. Si deduce, infatti, che l'associazione sarebbe stata costituita dai fratelli Pataffio in Lombardia e sarebbe divenuta operante nei territori di Milano o Brescia; che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, risulta che detto traffico riguardava i territori di Brescia, Milano e Nord Italia; che la prima iscrizione del procedimento è, comunque, avvenuta su iniziativa della Procura di Brescia. Nel corpo del motivo si censura anche la nullità del decreto di irreperibilità dell'imputato per incompletezza delle ricerche dell'imputato, residente nella citta di Miami (USA) sin dal 10 aprile 1982, luogo dove lo stesso non è mai stato cercato. In relazione a ciò la difesa aveva più volte chiesto la restituzione nel termine "per le finalità processuali alla stessa correlate" e la scarcerazione dell'imputato. Con il secondo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge, di mancata assunzione di prova decisiva, di motivazione e travisamento del fatto, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai quali la responsabilità del Pataffio è stata affermata sulla base di isolati elementi indiziari, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fondati su talune conversazioni telefoniche e sull'esito di servizi di osservazione e pedinamento che non coinvolgevano direttamente il ricorrente, senza considerare le prove a discarico. Nel corpo del motivo si deducono, inoltre: -la mancata adozione di modalità protette nell'assunzione della prova e l'incapacità processuale dell'imputato; -l'omesso rispetto dei canoni di gravità e precisione degli elementi indiziari nonché di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, insistendo sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la violazione degli artt. 272 e ss. e 192 cod. proc. pen., tenuto conto che l'imputato è quasi assente nelle conversazioni intercettate e che lo stesso vive da anni in America; -l'erronea interpretazione delle conversazioni intercettate per difetto di traduzione letterale. Con riferimento alle intercettazioni si deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., l'errore nella traduzione delle espressioni americane adottate dal ricorrente e l'assenza di frasi criptiche. -Quanto al reato associativo, si deduce, inoltre, che, al di là dei rapporti telefonici con il fratello, l'imputato non ha mai avuto rapporti con gli altri consociati né cognizione del possesso di sostanza stupefacente. Lo stesso non è mai stato indicato da alcun collaboratore di giustizia come soggetto coinvolto nel traffico di droga. Si segnala, inoltre, la mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo (esistenza di una rudimentale struttura organizzativa, ripartizione dei ruoli e affectio sociatis). Con il terzo motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e mancanza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale è, inoltre, ingiustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memoria trasmessa il 12 settembre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi illustrando ulteriormente le censure già formulate in merito al capo B ed all'aggravante della transnazionalità. In particolare, quanto al primo profilo, ha insistito sul fatto che gli indicatori considerati in sentenza (utilizzo di utenze intestate a terzi e di un linguaggio convenzionale, gli incontri de visu e la reiterazione delle condotte) come sintomatici dell'esistenza del sodalizio criminoso possono essere utilizzati anche per giustificare il concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73, non potendosi utilizzare i reati fine quale prova esclusiva del reato associativo. Si insiste sulla mancanza di un rigoroso accertamento in ordine all'esistenza della struttura organizzativa ed alla affectio societatis, essendo emersa, con riferimento a tale ultimo profilo, l'esistenza di differenti centri di interessi facenti capo ai Pataffio, a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri. Anzi, in differenti passaggi della sentenza emerge a) che i Pataffio stavano tentando di avviare dei traffici in proprio; b) mancava un rapporto di totale affidamento tra le parti, risultando, invece, che Pepè non aveva fiducia nei Pataffio tanto da inviare il figlio ed il cognato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per controllarli. La sentenza impugnata omette infine di considerare la presenza dei seguenti elementi incompatibili con la sussistenza dell'associazione di cui al capo B: i)il coinvolgimento di soggetti diversi nei singoli reati fine; ii) i "cattivi" rapporti tra alcuni presunti sodali. Quanto alle censura relativa all'aggravante della transnazionalità si deduce il carattere assertivo delle argomentazioni contenute nella sentenza, tenuto conto che, quanto al reato sub C1, i Pataffio si sono relazionati con il solo Goren e che il quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di trattativa ben poteva essere trattato da singoli isolati fornitori. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, da considerare come memoria, in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi sulla base dei seguenti argomenti: -quanto al ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rileva che la motivazione relativa alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è affetta da illogicità o aspetti di contraddittorietà posto che, come affermato dalla sentenza, nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] si pianificavano le azioni delittuose, lì erano diretti i fornitori e lì erano indirizzati i carichi; -quanto ai motivi sul capo B), dedotti nei ricorsi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiama la correttezza delle argomentazioni esposte alle pagine da 113 a 115 della sentenza, nonché, quanto alla partecipazione dei Pataffio, alla pagina 118 della sentenza; - quanto ai motivi relativi alle fattispecie tentate, è corretta l'argomentazione sulla serietà delle trattative svolte; - è, inoltre, infondato il motivo sull'aggravante della transnazionalità ricostruita in sentenza in termini sintetici ma idonei ad argomentare in merito al coinvolgimento di un gruppo organizzato. - Il motivo sul trattamento sanzionatorio riguarda aspetti rientranti nella discrezionalità non insindacabili in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente devono essere esaminate le questioni processuali poste sia all'odierna udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo e, in parte, con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].1.1 E', innanzitutto, infondata l'eccezione sollevata in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso di fissazione di udienza atteso che risulta agli atti la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso in questione in data 22 luglio 2022. 1.2 E', invece, inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel quale si ripropone la questione della incompetenza territoriale. La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la questione, con argomentazioni immuni di vizi logici o giuridici, considerando che, qualunque criterio si voglia adottare ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo contestato al capo B) - riferito al luogo di costituzione del vincolo, ovvero a quello in cui ha iniziato ad operare il sodalizio ovvero, infine, al luogo ove si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose - il Tribunale territorialnnente competente è quello di [OSCURATO:PERSONA]. Si è, infatti, considerato che: a) in detto territorio si è consumato l'ultimo segmento della condotta di cui al capo B3) (da valorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., per effetto della mancata individuazione del luogo in cui si è radicato il pactum sceleris); b) lì sono stati commessi tutti i reati fine, avuto riguardo alla esecuzione delle rimesse in denaro ed anche alla destinazione dei pacchi sequestrati in relazione ai capi B2 e B2-bis; c) sempre nel medesimo territorio si svolgevano le attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose, atteso che ivi si trovavano i finanziatori, venivano convocati i trafficanti in grado di tenere i contatti con i fornitori sudamericani e da lì partivano le indicazioni sulle attività da compiere. Così facendo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dell'indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 3 , n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585). A fronte di tale esaustiva motivazione, ancorata alle risultanze probatorie, il difensore si limita a reiterare acriticamente l'eccezione, inserendo in termini quanto mai confusi massime giurisprudenziali e spostando il luogo di consumazione del reato associativo, non più in territorio laziale, come dedotto nel corso delle fasi di merito, bensì in relazione ai territori di Milano o Brescia; ciò sulla base, di elementi, non specificati in ricorso, deducibili, ad avviso del difensore, sia dalla sentenza impugnata che da una dichiarazione resa dai fratelli Pataffio (di cui non riporta i termini né le circostanze in cui sarebbe stata resa) in ordine alla costituzione dell'associazione nella regione lombarda. Tale deduzione, oltre ad apparire come una questione nuova introdotta surrettiziamente nel presente giudizio, va, comunque dichiarata inammissibile per le ragioni sopra indicate. 1.3 Parimenti inammissibile è l'ulteriore questione processuale confusamente inserita nel primo motivo in merito al decreto di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, con la quale il difensore ha evidentemente omesso ogni confronto, ha già dato atto che si tratta di una questione non dedotta nei motivi di appello. Tale valutazione della Corte territoriale non è stata, peraltro, censurata nel motivo di ricorso. A ciò va, comunque, aggiunto che la questione, inserita illogicamente nell'ambito del motivo sulla incompetenza territoriale, è esposta in termini incomprensibili e va, anche per tale ragione, dichiarata inammissibile. 1.4 Parimenti incomprensibile è la questione, inserita nel secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla omessa adozione delle modalità protette, questione dedotta in appello e considerata dalla sentenza impugnata, completamente ignorata dal difensore, quale frutto di un refuso. 1.5 E', infine, completamente decontestualizzato rispetto alle risultanze processuali emergenti dalle sentenze di merito, generico e, comunque, incomprensibile, l'ulteriore tema, inserito nel corpo del secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in merito ad una asserita incapacità processuale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Passando all'esame dei motivi di ricorso relativi ai reati ascritti ai due imputati, esigenze di ordine logico impongono di esaminare prima le questioni dedotte in merito ai singoli reati fine e, successivamente, quelle concernenti la fattispecie associativa di cui al capo B). Innanzitutto, poiché una delle questioni su cui ruotano i motivi di ricorso relativi alle fattispecie tentate di cui ai capi B1 e B3 attiene al carattere preparatorio degli atti commessi dagli imputati e, dunque, alla loro non punibilità, è necessario esaminare tale questione muovendo dall'individuazione del momento in cui può ritenersi consumato il reato di importazione di sostanze stupefacenti per poi valutare, a ritroso, quale sia la soglia superata la quale gli atti commessi possono, ove rispondenti ai requisiti di idoneità ed univocità, integrare gli estremi della corrispondente fattispecie tentata.Innanzitutto, da un punto di vista lessicale, la locuzione riferita all'attività di importazione di sostanze stupefacenti, contenuta all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, indica l'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati. Si tratta, dunque, di un'attività complessa che si articola in diverse fasi che vanno dall'individuazione del narcotrafficante operante all'estero, all'avvio di contatti con questo, seguiti dall'inizio di trattative volte a definire qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della sostanza stupefacente, fino alla conclusione dell'accordo ed alle successive operazioni di introduzione della sostanza nel territorio nazionale. Il momento di consumazione del reato non può che collocarsi in una delle due ultime fasi. Sulla questione non è, tuttavia, ravvisabile un indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento ermeneutico ha, infatti, ritenuto sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez, Rv. 280932; Sez. 3, n. 29655 del 29/1/2018, Blandon, Rv. 273717). Altro indirizzo ha, invece, ritenuto necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 04; Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276 ; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale secondo orientamento a favore del quale depongono ragioni di ordine logico e sistematico. Va, infatti, considerato che nell'ambito delle condotte sanzionate dal comma 1-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 il legislatore ha chiaramente distinto l'attività di importazione rispetto a quelle di acquisto, ricezione o illecita detenzione della sostanza stupefacente. In particolare, ai fini della consumazione dell'acquisto di sostanza stupefacente la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente il raggiungimento dell'accordo tra l'acquirente e il venditore sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (v., tra le tante, Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 , Bekshiu, Rv. 259284). In applicazione di tale principio, si ravvisa, pertanto, il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza. Ad avviso del Collegio, ai fini, invece, della consumazione dell'importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale. A tal fine, si ritiene che la soglia minima necessaria per l'avvio di tale fase e la conseguente consumazione del reato non sia rappresentata dall'effettivo trasferimento della sostanza nel territorio nazionale, bensì dal conseguimento, anche all'estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo delle successive operazioni di trasporto e di introduzione della sostanza acquistata al di qua dei confini nazionali. Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del "controllo" materiale della sostanza stupefacente, nell'accezione sopra specificata (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale). In altre parole, importa chi acquista la disponibilità dello stupefacente in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale. Ad avviso del Collegio, l'opposto orientamento ermeneutico, qui disatteso, incorre in un equivoco ermeneutico laddove, oltre a trascurare il differente significato del lessema "importa" rispetto al lessema "acquista", traspone automaticamente all'attività di importazione il principio consensualistico che, anche sotto un profilo civilistico, regola il contratto di compravendita, in ragione del quale l'incontro di volontà determina il passaggio di proprietà. Così facendo, tuttavia, si priva di significato la locuzione adottata dal legislatore che ha, invece, inteso espressamente distinguere le condotte di "acquisto" da quelle di "importazione" di sostanze. 2.1 Da ciò discende che tutte le condotte che si collocano in una fase antecedente il conseguimento della disponibilità della sostanza potranno configurare un tentativo punibile di importazione solo nel caso in cui le trattative intercorse siano connotate da serietà ed affidabilità, risultando, secondo il paradigma legale descritto dall'art. 56 cod. pen., univoche e idonee a determinare l'introduzione dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr. Sez. 1 , n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278484).L'individuazione degli elementi "qualificanti" le trattative intercorse non può che essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale deciderà sulla base degli elementi di fatto emergenti dal compendio probatorio. Tuttavia, a solo titolo esemplificativo, può, comunque, riconoscersi il carattere "affidante" e, dunque, la serietà della trattativa nel caso in cui questa sia culminata nel raggiungimento di un accordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di consegna della droga (cfr. Sez. 1, n. 1498 del 07/03/1996, Carista, Rv. 204927) ovvero anche, con riferimento alla fase antecedente il raggiungimento di tale accordo, nel caso in cui l'analisi della natura, della qualità, del numero e delle modalità dei contatti intercorsi sia idonea a legittimare in un contraente di media diligenza un affidamento sul buon fine dell'operazione di approvvigionamento all'estero. A tal fine potranno rilevare, ad esempio, il numero, la frequenza, le modalità ed il contenuto dei contatti tra le parti o i loro intermediari, le trasferte all'estero, gli incontri tra le parti o i loro intermediari, gli "assaggi" di campioni di sostanza stupefacente, il versamento di "acconti" sul prezzo convenuto. Non sarà, pertanto, configurabile un tentativo punibile con riferimento a quelle condotte "preparatorie", quali, ad esempio, meri contatti informativi con uno o più fornitori o anche il semplice invio di denaro al fine di "sondare" il mercato, che non siano idonee a rivelare una seria volontà delle parti in merito all'approvvigionamento all'estero della sostanza. In una precedente sentenza di questa Corte è stata, ad esempio, condivisibilnnente esclusa la configurabilità di un tentativo punibile di importazione con riferimento alla sola condotta consistita nel versamento di una cospicua somma di denaro all'estero ad un agente incaricato di trattare l'acquisto di un ingente partita di droga da terzi venditori, in mancanza di concreti elementi da cui dedurre la probabilità dell'instaurazione di una trattativa con quest'ultinni (Sez. 6, n. 33143 del 04/06/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 257745). 3. Il tentativo di importazione di cui al capo 81. Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tracciate nel precedente paragrafo, ritiene il Collegio che il secondo motivo dedotto nei ricorsi proposti separatamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei due imputati è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo, versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto considerati dalla Corte territoriale con riferimento alla ravvisata configurabilità del tentativo di importazione in relazione al capo Bl. In particolare, la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze probatorie, facendo buon governo del principio di diritto sopra affermato in tema di tentativo di importazione, ha ravvisato la serietà delle trattative funzionali all'importazione di cocaina dal Perù, ponendo l'accento sulla qualità dei contraenti, sulle modalità delle condotte poste in essere (avuto, soprattutto, riguardo, al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al numero dei contatti, ai diversi viaggi anche internazionali svolti sia dai due imputati che da altri soggetti coinvolti nell'operazione (si cita, ad esempio, il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria per discutere con il Pepe). Secondo la concorde ricostruzione effettuata dalle due sentenze di merito, non specificamente contestata dai ricorrenti, in un primo momento tale trattativa ha visto come protagonista il solo Sciascia, incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di reperire sostanza stupefacente in [OSCURATO:PERSONA], il quale si avvalse dei suoi canali, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Solo a partire da novembre 2009, a seguito del buon esito delle ricerche, è emerso un diretto coinvolgimento anche dei due imputati. Nella sentenza impugnata si riportano ad esempio, i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e Shala, attraverso l'impiego di un'utenza intestata a terzi; il viaggio in Repubblica Dominicana dei due imputati (risultante dalle conversazioni telefoniche intercettate ed analiticamente riportate nella sentenza impugnata); l'esecuzione di due rimesse in denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso un prestanome; la gestione dell'ultima fase della trattativa da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al ruolo svolto da quest'ultimo, la sentenza riporta, ad esempio, le conversazioni telefoniche tra questo ed il fratello Bruno in cui il primo comunicava dell'avvenuto "matrimonio", della partenza per il "viaggio di nozze", dell'arrivo della "moglie" [OSCURATO:PERSONA] via Amsterdam a Roma alle ore 22,15. Tale linguaggio è stato concordemente interpretato dalle sentenze di merito quale comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'accordo tra le parti (il matrimonio) con l'affidamento della sostanza stupefacente al corriere [OSCURATO:PERSONA]. Va, peraltro, segnalato che i ricorsi in esame non hanno formulato specifiche censure in relazione all'interpretazione di tali espressioni, concentrandosi sull'interpretazione dei termini riferiti al settore dell'edilizia. In relazione a tale questione, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni prive di illogicità evidenti o di elementi di contraddittorietà, e pertanto incensurabili in questa Sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), ha ritenuto che queste si riferissero alla sostanza trattata, ponendo l'accento sul carattere criptico delle conversazioni e sulla non inerenza dei termini riferiti all'edilizia sia al contesto del dialogo che alle attività svolte dagli imputati all'epoca dei fatti ([OSCURATO:PERSONA] era impegnato nel settore della ristorazione mentre [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva alcuna attività) ed ha, pertanto, disatteso, l'obiezione, ritenuta generica, ma riproposta anche nei ricorsi in esame, della inerenza delle conversazioni ad affari nel settore dell'edilizia o immobiliare in genere. Infine, a conferma della serietà e dell'affidamento riposto sulle informazioni apprese da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha considerato l'ulteriore condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a comunicare al fratello il nome dell'albergo dove avrebbe alloggiato la donna, nel corso del servizio di osservazione predisposto in occasione dell'arrivo del corriere all'aeroporto di Fiumicino, è stato visto a bordo di un'autovettura presa a noleggio con [OSCURATO:PERSONA] nelle vicinanze di un albergo (l'Oasi di Fiumicino) dove è risultata esservi una duplice prenotazione, una per una donna ed un'altra a nome dei due uomini. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ad avviso del Collegio è stata correttamente ritenuta la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, dovendosi, peraltro, escludere che il mancato arrivo del corriere a Roma, per circostanze ignote, possa rilevare ai fini della configurabilità di un reato impossibile in relazione alla inesistenza dell'oggetto. Va, al riguardo, rammentato un condivisibile principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396 ). 4. Le importazioni consumate di cui ai capi B2 e B2-bis. E', invece, parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso, limitatamente, tuttavia, alla questione relativa al mancato accertamento della offensività in concreto della condotta criminosa a causa della carenza di un esame chimico tossicologico sui capi in sequestro. Ad avviso del Collegio, infatti, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, fondata sulle risultanze probatorie e coerente con le coordinante ermeneutiche tracciate nel paragrafo 2, ha ritenuto configurabile in relazione alle condotte contestate agli imputati ai capi B2 e B2-bis, una importazione consumata di sostanze stupefacenti. Innanzitutto, con riferimento al coinvolgimento dei due imputati nelle fasi che hanno condotto alla conclusione dell'accordo ed al conseguimento della disponibilità della sostanza stupefacente attraverso il suo occultamento nei capi di abbigliamento rinvenuti nei pacchi in sequestro, la sentenze impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha posto l'accento sui seguenti elementi: il contenuto delle comunicazioni intercettate, connotate dall'impiego di utenze intestate a terzi; l'adozione del medesimo schema comportamentale connotato dalla triangolazione, già vista in relazione al capo Bl, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo impegnato all'estero a portare avanti la trattativa e ad occultare la droga nei capi di abbigliamento. In particolare, si è ritenuta particolarmente significativa della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni di occultamento della sostanza, la conversazione telefonica in cui questo chiedeva al fratello di procurarsi venti litri di edera acetone (solvente necessario all'estrazione della droga). La sentenza ha, inoltre, chiarito, con argomentazioni ancorate al contenuto delle conversazioni intercettate, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] il quale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non era un corriere ma il soggetto che avrebbe dovuto coadiuvare i Pataffio nell'estrazione della sostanza dai capi. Sono state, inoltre, considerate le conversazioni in cui, da un lato, tal Juan riferiva a [OSCURATO:PERSONA] i codici di spedizione dei pacchi, poi sequestrati a Milano, e, dall'altro, il Pataffio manifestava la propria preoccupazione per il mancato arrivo dei pacchi che risultavano fermi a Milano. Altro elemento di rilievo è stato, infine, individuato con riferimento al luogo di destinazione dei due pacchi postali in sequestro. La sentenza impugnata ha, infatti, considerato sia una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava al fratello solo il codice di avviamento postale di [OSCURATO:PERSONA] (89013) ed il numero civico (13), facendo riferimento ad un luogo noto, che la circostanza che proprio all'indirizzo di destinazione dei due pacchi, destinati a tal [OSCURATO:PERSONA], stava prendendo la residenza la cugina dei Pataffio, [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riferimento a tali capi, sono prive di pregio, nonché generiche, le censure in merito all'interpretazione delle conversazioni intercettate rispetto alle quali la Corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici e, pertanto, incensurabili in questa Sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), ha sottolineato il carattere parzialmente criptico e decontestualizzato rispetto alle attività svolte dagli imputati ricollegando il senso delle espressioni riferite all'edilizia, oltre che, in altri casi, a giocattoli per bambini o a documenti, al diretto riferimento agli affari in materia di sostanze stupefacenti. Ciò soprattutto sulla base di un'analisi complessiva del tenore delle conversazioni e della corrispondenza riscontrata, proprio in relazione ai fatti ascritti ai capi B2 e B2-bis, sia tra i quantitativi sequestrati e quelli preannunciati nella conversazioni che in relazione alle modalità di occultamento e di trasporto della cocaina. 4.1 Benchè, dunque, siano manifestamente infondate le censure difensive in merito alla astratta configurabilità dei reati contestati ai capi B2 e B2-bis, ritiene il Collegio che meriti accoglimento la censura relativa alla mancanza di idoneo accertamento sulla valenza drogante della sostanza e, dunque, sulla offensività in concreto della condotta contestata. Va, innanzitutto, premesso che, come più volte ribadito da questa Corte, il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (cfr. Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269007). La sentenza impugnata ha ritenuto di respingere il motivo relativo all'insufficienza del solo narcotest a provare l'efficacia drogante della sostanza stupefacente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 3 , n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968 - 02, relativa, tuttavia a fattispecie relativa ad incidente cautelare; Sez. 4, n. 22238 di 29/1/2014, Feola, Rv 259157 relativa a fattispecie in cui vi era stata la confessione degli imputati). Ad avviso del Collegio, tale principio merita di essere ulteriormente chiarito alla luce di quanto affermato da una remota e mai smentita pronuncia di questa Corte che ha inaugurato l'orientamento ermeneutico in esame, delineandone, ad avviso del Collegio in termini pienamente condivisibili, il perimetro applicativo. Si è, infatti, affermato che il giudizio sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente può essere basato anche su elementi diversi da valutazioni di ordine peritale - quali ad esempio, le regole di esperienza, da sole o congiunte ad altri elementi - con la sola ovvia condizione che il giudice dia del suo convincimento giustificazione congrua e logicamente argomentata, in tal caso incensurabile in sede di legittimità. Fermo restando tale principio, si è, inoltre, aggiunto che il convincimento del giudice di merito che la percentuale di stupefacente puro della sostanza sequestrata sia di livello molto modesto può essere logicamente fondato e incensurabile soltanto se la composizione della miscela non sia "aliunde" accertabile, posto che in tal caso il principio del "favor rei" consente di tener conto dell'ipotesi meno gravosa per l'imputato. Nell'ipotesi, invece, che la sostanza sia sottoposta a sequestro, una siffatta conclusione del giudice di merito ai fini della qualificazione del fatto appare illogica per evidente arbitrarietà, ben potendosi conseguire, con un'indagine peritale, quei risultati certi non attingibili sulla base di altri elementi di prova (Sez. 6, n. 5577 del 30/01/1991, Pieran, Rv. 187600). Sviluppando ulteriormente il principio affermato da tale sentenza alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice, ritiene il Collegio che, anche laddove sia prospettata una alternativa configurazione della detenzione della sostanza stupefacente - come destinata all'uso personale piuttosto che come fatto non punibile per altre ragioni, quali, ad esempio, come nel caso di specie, la carenza di efficacia drogante - e sia possibile procedere ad un accertamento peritale sulla sostanza in sequestro, deve ritenersi illegittima una pronuncia di condanna basata sul solo narcotest e in assenza di elementi univoci dotati di elevata significatività della qualità e quantità della sostanza stupefacente, in quanto resa in violazione non solo del principio del favor rei, ma anche dei principi costituzionali di principio di offensività e della funzione rieducativa della pena. In altre parole, una pronuncia di condanna relativa ad una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 può anche essere emessa in assenza di un accertamento peritale sulla sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, e sulla sola base del narcotest, ma solo nel caso in cui il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significati della qualità e quantità di detta sostanza, correlabili, ad esempio, all'accertamento del prezzo corrisposto, a precisi quantitativi negoziati, ovvero ad una confessione degli imputati. Applicando tali indicazioni ermeneutiche al caso in esame, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata è incorsa nella dedotta violazione di legge. La Corte territoriale, ha, infatti, ritenuto di individuare indici inequivoci della valenza drogante della sostanza occultata nei capi in sequestro, considerando, oltre al contesto complessivo delle condotte, le qualità dei protagonisti della vicenda, la presenza sul posto di un rappresentante del gruppo dei calabresi e l'assenza di elementi per ritenere che, dopo il ricorso alla lavorazione volta ad occultare la cocaina nei capi di abbigliamento, questa potesse essere priva di efficacia drogante. Ritiene il Collegio che tali argomentazioni sono fondate su elementi di carattere indiziario ed equivoci, che, in quanto tali, non consentono si escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che siano state spediti dei campioni privi di valenza drogante o, comunque, dei modesti quantitativi di cocaina, idonei, ad esempio, a configurare la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 o, comunque, ad influire sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Va, peraltro, aggiunto che, nel caso in esame, non solo è stato omesso, benché possibile e sostanzialmente sollecitato dagli imputati, il possibile accertamento sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente, ma detta quantità, secondo quanto si legge nei capi di imputazione, è stata calcolata considerando il peso lordo dei capi sequestrati. In accoglimento del motivo di ricorso in esame, va, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul capo. 5. Il tentativo di importazione di cui al capo B3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate nel paragrafo 2 è, inoltre, fondato il quarto motivo di ricorso. Dalla ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, infatti, non emerge quale sia stato il contenuto e lo sviluppo delle trattative che, al di là dell'invio del denaro, non si sa bene se a titolo di acconto o per dimostrare l'affidabilità economica degli imputati, sembrerebbero essersi arrestate nella fase dei contatti preliminari, tanto che il denaro versato è stato successivamente restituito. In particolare, con riferimento al denaro versato, la stessa sentenza riporta un brano di una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava al Pepè la necessità di «1000 dei miei» - interpretato con riferimento ai dollari - «per cominciare le cose». Difettano, dunque, nel caso in esame quei requisiti di serietà e specificità delle trattative che consentano di ravvisare gli estremi di un tentativo punibile di importazione, non potendosi escludere, sulla base delle conversazioni intercettate e della stessa ricostruzione dei fatti contenuta nelle due sentenze di merito, che il gruppo si sia limitato a meri contatti di carattere preparatorio ed esplorativo che, per ragioni non accertate nel processo, appaiono privi dei requisiti di idoneità ed univocità necessari ai fini della configurabilità del reato. Invero, questa Corte ha reiteratamente ribadito che, ai fini della punibilità del tentativo, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi", rilevano piuttosto l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768). In applicazione di tale principio di diritto si è riconosciuta rilevanza non solo agli atti esecutivi veri e propri, ma anche a quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 4/5/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 52189 del 14/9/2016, Gravina, Rv 268664). Applicando tale principi di diritto alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che le condotte degli imputati, come concordemente ricostruite dalle sentenze di merito, sono consistite in atti genericamente preparatori funzionali all'attuazione di un piano ancora da definire e poi definitivamente accantonato con la restituzione della caparra. Gli imputati vanno, pertanto, assolti dal reato di cui al capo B3, con conseguentemente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale capo.6. L'associazione di cui al capo B. Procedendo all'esame delle questioni relative alla configurabilità del sodalizio di cui al capo B ed al ruolo dei due ricorrenti, ritiene il Collegio che il motivo ad esso relativo, dedotto sia nei ricorsi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che nel ricorso a firma deli'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per le ragioni di seguito esposte. 6.1 In via preliminare, sono prive di pregio oltre che generiche ed esposte in termini assai confusi, le censure formulate nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito alla carenza di un'autonoma valutazione della sentenza, non si sa bene se rispetto ad un'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento. Va, al riguardo, chiarito che il requisito cui allude il difensore attiene all'ordinanza cautelare e non è contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen. tra i requisiti della sentenza rispetto ai quali, come già affermato da questa Corte, l'adesione acritica alla decisione adottata in fase cautelare potrà integrare il vizio di mancanza di motivazione solo ove comporti la carente giustificazione delle ragioni colà accolte, anche sotto l'aspetto della omessa considerazione delle opposte ragioni emerse all'esito del contraddittorio (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Ancora, Rv. 277286). 6.2 Venendo al merito delle censure, appare utile ai fini delle valutazioni demandate al Collegio una breve ricostruzione della struttura del reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Innanzitutto, ai fini della sua configurabilità è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). Quanto al dato organizzativo, non è necessario che la consorteria sia dotata di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165). L'esistenza di una siffatta organizzazione, idonea alla realizzazione del programma criminoso, il carattere dell'accordo criminoso e la permanenza del vincolo associativo rappresentano, infine, gli elementi distintivi della fattispecie associativa in esame rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Inoltre, con riferimento alla condotta di "partecipazione" a siffatto sodalizio, è stato condivisibilnnente affermato, estendendosi un principio già affermato con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato a forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). Da un punto di vista probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ha, inoltre, affermato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). 6.3 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha confermato la configurabilità del sodalizio criminoso, individuandone quale vertice [OSCURATO:PERSONA] (condannato per detto reato alla pena di anni venti di reclusione) e quali meri partecipi, anziché promotori o organizzatori, i due imputati nonché [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la sentenza ha analiticamente descritto gli elementi sintomatici dell'esistenza del sodalizio e del ruolo svolto dai due imputati alle pagine da 111 a 118. Innanzitutto si è posto l'accento sul "protocollo comunicativo adottato dai sodali connotato a) dall'impiego di diverse utenze telefoniche intestate a terzi nonché del c.d. sistema delle bozze ; b) dall'adozione di un linguaggio in codice, usualmente riferito a termini dell'edilizia (manovali, mezze cazzuole, operai) per indicare, come già visto in precedenza, i quantitativi di sostanza stupefacente trattata; c) da frequenti contatti tra i due imputati ed il Pepè nell'ambito dei quali, nella maggior parte dei casi, [OSCURATO:PERSONA] operava come intermediario nel comunicare al fratello le disposizioni del Pepè.Sono stati, inoltre, considerati: i riscontri emersi dai sequestri eseguiti in relazione ai capi B2 e B2 -bis, nonché dagli arresti effettuati nel corso del procedimento, tra cui quello di [OSCURATO:PERSONA]; le modalità delle condotte commesse in relazione ai singoli reati fine, connotate da un modus operandi complesso (dall'individuazione dei canali sudamericani e, poi, dei vettori, fino all'occultamento della sostanza stupefacente con una tecnica raffinata); la stabilità delle relazioni tra i sodali; la suddivisione in parti uguali di utili e perdite desunta, tra l'altro, da una conversazione riportata a pagina 113 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva al fratello Bruno in merito al riparto a metà di utili e perdite con il fornitore sudamericano; l'esistenza di un programma criminoso "aperto" desunta dalle intercettazioni riportate a pagina 114 in cui [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], prospettava un miglioramento delle condizioni di vendita dalla seconda volta in poi. Rispetto a tale solido impianto argomentativo, appaiono irrilevanti e, comunque, inidonei a determinarne una sua disarticolazione, i rilievi circa l'omessa considerazione della carenza di un pieno rapporto fiduciario tra il Pepè ed i ricorrenti ovvero in merito al coinvolgimento nei reati fine di terzi soggetti (rilievo, quest'ultimo, formulato in termini estremamente generici dai ricorrenti), trattandosi, peraltro, di elementi che non hanno alcuna incidenza sulla configurabilità del reato in esame. Risulta, inoltre, adeguata ed immune da vizi l'argomentazione con la quale è stata reputata irrilevante la questione prospettata dalla difesa in merito alla scarsa capacità economica del sodalizio, cui la sentenza impugnata ha replicato considerando che le importazioni riguardavano "carichi di prova" ed erano volte a testare il canale di fornitura prescelto; che il coinvolgimento nell'affare di Sciascia rendeva credibile il gruppo tanto da poter acquistare a credito e che, comunque, le rimesse in denaro, anche di importi modesti, furono costanti, confermando, così, la disponibilità di risorse adeguate alle iniziative intraprese. Quanto a quest'ultimo aspetto, con il quale le difese omettono ogni confronto, a pagina 115 della sentenza si riportano, le date delle transazioni. Quanto al ruolo svolto dai due imputati, la sentenza impugnata ha considerato le condotte tenute in relazione ai reati fine già esaminati nei precedenti paragrafi; in particolare, con argomentazioni immuni da vizi e saldamente ancorate alle risultanze probatorie, ha sottolineato che: -[OSCURATO:PERSONA] faceva da intermediario tra Pepè e suo fratello Massimiliano; inviava al fratello le rimesse di denaro; si adoperava per organizzare la sistemazione del corriere (mai arrivato) a Roma in relazione al capo Bl, prenotando una stanza di albergo e recandosi a Roma; si adoperava per individuare il luogo dove in relazione ai capi B2 e B2-bis sarebbe stato spedito il narcotico occultato nei capi di abbigliamento, comunicando al fratello l'indirizzo; si adoperava, su richiesta del fratello, a reperire il solvente per estrarre la cocaina dai capi; in un'occasione andava direttamente nella Repubblica Dominicana per mediare tra Pepè e Shala. -[OSCURATO:PERSONA], invece, curava la parte all'estero delle trattive (comunicando via via i progressi al fratello che riferiva al Pepè sia telefonicamente che incontrandolo personalmente); in particolare, in relazione al capo Bl, si interessava dell'ultima parte della trattativa, fornendo al fratello i dati del corriere; quanto ai capi B2 e B-2bis gestiva i rapporti con i fornitori sudamericani, si interessava dell'occultamento della sostanza nei capi ("stucco veneziano") e della loro spedizione postale, chiedendo poi al fratello di acquistare edera e acetone; quando al capo B3, oltre a condurre la trattativa all'estero, si interessava ed otteneva la restituzione dell'"acconto". 7. Il tentativo di importazione di cui al capo [OSCURATO:PERSONA], invece, inammissibili in quanto interamente versate in fatto e di carattere esclusivamente confutativo, le censure dedotte con il motivo di ricorso presentato nell'interesse congiunto dei due imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo Cl. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi, coerente con le risultanze probatorie e pienamente aderente ai principi di diritto affermati al paragrafo 2, ha ritenuto che la condotta posta in essere dai due imputati abbia integrato gli estremi del tentativo di importazione in considerazione della serietà ed affidabilità della trattativa, condotta direttamente dai due ricorrenti con [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati, a tal fine, considerati i seguenti indici: a) le trasferte all'estero di [OSCURATO:PERSONA] in Olanda e in Perù e la trasferta in Calabria di Goren e di Kashani (dove i due, giungendo all'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], venivano prelevati dai due ricorrenti); b) il versamento della somma di 24.000 euro tramite un intermediario russo; c) le ripetute conversazioni sui prezzi, qualità e quantità della sostanza trattata, adottando questa volta un linguaggio in codice in cui il termine "documenti" si riferiva, invece, alla sostanza stupefacente (in particolare la sentenza richiama il contenuto di alcuni messaggi tra i due imputati in cui i due, con il solito linguaggio criptico e decontestualizzano, parlano, ora, di pezzi di ricambio, ora di documenti "rotondi", nonché altro messaggio in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica al fratello il reperimento di sostanza di qualità, usando il termine "acqua cristallina", ed in quantità notevole per poi proporgli un primo acquisto di 30, 40 o 50 pezzi); d) l'organizzazione del trasporto della sostanza tramite nave (la sentenza richiama al riguardo le conversazioni tra Goren e Murat in ordine a due carichi da 129 e 138 da far arrivare in Italia a distanza di undici giorni) con l'individuazione anche della compagnia di trasporto (MSC). Inoltre, con motivazione parimenti immune da vizi, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso mira ad escludere senza, tuttavia, alcuna considerazione né confronto critico con le argomentazioni della sentenza - è stato desunto oltre che dalle conversazioni in cui veniva informato dal fratello della qualità e quantità della sostanza, dalla circostanza che lo stesso si occupava di gestire la trasferta in Calabria degli olandesi e di tenere i rapporti con i "cugini calabresi". 8. L'aggravante della transnazionalità E', invece, fondato il quarto motivo dei ricorsi presentati separatamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei due imputati con riferimento alla ritenuta aggravante della transnazionalità. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255038). In particolare, la successiva giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa e ribadita, ha individuato le caratteristiche necessarie del "gruppo criminale organizzato operante in più di uno Stato" affermando che questo sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur nninimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440; Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014, dep. 2015, Carracoi, Rv. 263420 L'aggravante in esame può, inoltre, trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 08).Tali principi di diritto, benché richiamati dalla sentenza impugnata, non sono stati correttamente applicati. La sentenza, infatti, pur consapevole delle caratteristiche necessarie ai fini della configurabilità del "gruppo criminale organizzato", ha ravvisato l'aggravante in questione riferendosi genericamente ed apoditticamente ad un gruppo facente capo al Goren ed al fatto che nella condotta in questione è emerso il coinvolgimento di fornitori sudamericani che curarono la fornitura e l'avvio della spedizione. Replicando la carenza motivazionale della sentenza di primo grado, che si era limitata a ravvisare l'aggravante in esame sulla base di un asserito contributo di un gruppo operante in più Stati, la sentenza impugnata, pur aggiungendo il riferimento al Goren, non contiene alcuna ulteriore argomentazione in merito alla struttura del gruppo, ai suoi componenti ed alla stabilità dei loro rapporti. A fronte di quanto sopra rilevato in merito alle carenze argomentative della sentenza impugnata, ritiene il Collegio che, sulla base della concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, non vi è alcuna prospettiva per giungere alla individuazione degli elementi costitutivi dell'aggravante in esame cosicché, rispetto a questa, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusione della medesima circostanza aggravante in relazione al reato di cui al capo Cl. 9. Il trattamento sanzionatorio. Con riferimento al terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], va, infine, dichiarata inammissibile la censura relativa all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, in realtà, sono state concesse a [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sentenza di primo grado. Deve, invece, ritenersi assorbita dal parziale accoglimento dei ricorsi in ordine ai capi B2, B2-bis, B3 e C1, l'ulteriore questione, peraltro genericamente dedotta, in merito alla mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. 10. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento al reato contestato al capo B3 perché il fatto non sussiste e in relazione all'aggravante della transnazionalità, contestata in relazione al reato di cui al capo Cl, che va esclusa; va, invece, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi B2 e B2-bis, in relazione ai quali il Giudice del rinvio, ferma restando la ricostruzione delle condotte contenuta nella sentenza impugnata e la loro astratta qualificazione giuridica, dovrà verificare ed adeguatamente motivare, anche attraverso specifico accert
Sentenza Cassazione n. 40044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris