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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 15673/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25995/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1249/2017depositata il 16/08/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2001 l’appaltatrice impresa [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Pesaro i committenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al corrispettivo dell’appalto di ristrutturazione di un immo- 2di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. bile.

I convenutiagivano in riconvenzionale di adempimento.

In primo grado, dopo ordinanza ingiunzione a carico dei convenuti , si accerta- va l’inadempimento dell’attrice con condannaalla restituzione di circa €

6.700. In accoglimento dell’appello principaledell’attrice, la senten- za è stata parzialmente riformata nel senso della condan na dei con- venutia circa € 19.000 e conferma nel resto.

Ricorrono in cassazione i convenuti con cinque motivi , illustrati da memoria.Resiste l’attrice con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura che si sia omesso di determina- re –alla stregua di un preventivo prodotto in giudizio dall’appaltatrice - il contenuto dell’opera presa in carico da quest’ultima (si deduce violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c.).

In tale preventivo si affidavanoall’appaltatrice i progetti necessari e le attività funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative .

La parte censurata della sentenza è la seguente: «Detto preventivo non è stato controfirmato per accettazione dai committenti.

Non si può pertanto affatto soste- nere […] che il contenuto effettivo dell'accordo fosse quello descritto nel preventivo in esame» (così, sentenza, p. 5).

Al fine della censura si invoca Cass. 12711/2014, secondo cui nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, l'accordo può perfe- zionarsi oveil testo contrattuale sia prodotto in giudizio dal contraen- te che non l'ha sottoscritto e che la produzione sia funzionale alla ri- chiesta di adempimento.

Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità.

Esso non riporta il brano saliente del preventivo e non consente a questa Corte di svolgere compiutamente il proprio esame.

Inoltre, esso non coglie pienamente la ratio decidendi, poiché si appunta solo su uno dei più 3di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. elementi sui quali la Corte di appello ha formato il proprio convinci- mento sull’oggetto dell’appalto (cfr. sentenza, p. 5 s.).

In conclusione, il primo motivo è inammissibile.

2. - Con il secondo motivo si censura che omesso di rilevare che il contratto di appalto è nullo e l’appaltatore non ha diritto al corrispettivo se i lavori sono stati eseguiti in assenza de i provvedimenti autorizzativi necessari , senza che ai fini della nullità rilevi che l’onere di ottenere questi ultimi gravi contrattualmente sull’appaltatore o sul committente ( violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.).

Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che non vi sia prova di lavori senza i prescritti titoli amministrativi(violazione degli artt. 2733 c.c., 229 e 230 c.p.c. ).

I due motivi sono da esaminare congiuntamente e da dichiarare inammissibili, per difetto di specificità, poiché non si individuano spe- cificamente quali lavori siano stati eseguiti in assenza di quali autorizzazioni.

In oltre con il terzo motivo si sovrappone l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censure in sede di legittimità.

Né – ad abundantiam - rileva il passo suggestivo della consulenza tec nica citato a p. 22 del ricorso, che si riferisce alla necessità di autorizzazione per le « opere strutturali eseguite su edificio con struttura portante in muratura, come per l’immobile in oggetto», poiché nonè dato apprendere se tali opere erano state ef fettivamente affidate all’appaltatore.

In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.

3. - Con il quarto motivo si censura che si sia o m esso di dichiarare che i committenti hanno contestato tempestivamente i vizi e i difetti dei lavori(come violazione dell’art. 112 c.p.c.). 4di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA].

Del quarto motivo è da dichiarare l’ inammissibil ità , poiché si riferi- sce ad atti extraprocessuali in cui tali eccezioni di merito in senso stretto (rilevabili solo ad istanza di parte ) sono state fatte valere , senza specificare setali eccezioni sono state versate nella comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.,unico atto in relazione al quale può sor- gere una questione di omissione di pronuncia su eccezioni in senso stretto, in virtù del regime di decadenza cui queste ultime sono as- soggettate.

Il quarto motivo è inammissibile.

4. - Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che i committenti si siano tardivamente doluti in primo grado che le opere commissionate non siano state eseguite( si deduce vio- lazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 61 ss. c.p.c.).

Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità poiché non cen- sural’omissione di pronuncia su domande o eccezioni, ma sovrappo- ne l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso nella motiva- zione -esente da vizi spendibili in sede di legittimità - con cui la Corte di appello ha rigettato l’appello incidentale.

Il quintomotivo è inammissibile.

5. - L’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda deter- mina l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo 5di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della par- te controricorrente, che liquida in € 5.600, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25995/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1249/2017depositata il 16/08/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2001 l’appaltatrice impresa [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Pesaro i committenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al corrispettivo dell’appalto di ristrutturazione di un immo- 2di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. bile. I convenutiagivano in riconvenzionale di adempimento. In primo grado, dopo ordinanza ingiunzione a carico dei convenuti , si accerta- va l’inadempimento dell’attrice con condannaalla restituzione di circa € 6.700. In accoglimento dell’appello principaledell’attrice, la senten- za è stata parzialmente riformata nel senso della condan na dei con- venutia circa € 19.000 e conferma nel resto. Ricorrono in cassazione i convenuti con cinque motivi , illustrati da memoria.Resiste l’attrice con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che si sia omesso di determina- re –alla stregua di un preventivo prodotto in giudizio dall’appaltatrice - il contenuto dell’opera presa in carico da quest’ultima (si deduce violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c.). In tale preventivo si affidavanoall’appaltatrice i progetti necessari e le attività funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative . La parte censurata della sentenza è la seguente: «Detto preventivo non è stato controfirmato per accettazione dai committenti. Non si può pertanto affatto soste- nere […] che il contenuto effettivo dell'accordo fosse quello descritto nel preventivo in esame» (così, sentenza, p. 5). Al fine della censura si invoca Cass. 12711/2014, secondo cui nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, l'accordo può perfe- zionarsi oveil testo contrattuale sia prodotto in giudizio dal contraen- te che non l'ha sottoscritto e che la produzione sia funzionale alla ri- chiesta di adempimento. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Esso non riporta il brano saliente del preventivo e non consente a questa Corte di svolgere compiutamente il proprio esame. Inoltre, esso non coglie pienamente la ratio decidendi, poiché si appunta solo su uno dei più 3di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. elementi sui quali la Corte di appello ha formato il proprio convinci- mento sull’oggetto dell’appalto (cfr. sentenza, p. 5 s.). In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si censura che omesso di rilevare che il contratto di appalto è nullo e l’appaltatore non ha diritto al corrispettivo se i lavori sono stati eseguiti in assenza de i provvedimenti autorizzativi necessari , senza che ai fini della nullità rilevi che l’onere di ottenere questi ultimi gravi contrattualmente sull’appaltatore o sul committente ( violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.). Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che non vi sia prova di lavori senza i prescritti titoli amministrativi(violazione degli artt. 2733 c.c., 229 e 230 c.p.c. ). I due motivi sono da esaminare congiuntamente e da dichiarare inammissibili, per difetto di specificità, poiché non si individuano spe- cificamente quali lavori siano stati eseguiti in assenza di quali autorizzazioni. In oltre con il terzo motivo si sovrappone l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censure in sede di legittimità. Né – ad abundantiam - rileva il passo suggestivo della consulenza tec nica citato a p. 22 del ricorso, che si riferisce alla necessità di autorizzazione per le « opere strutturali eseguite su edificio con struttura portante in muratura, come per l’immobile in oggetto», poiché nonè dato apprendere se tali opere erano state ef fettivamente affidate all’appaltatore. In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. 3. - Con il quarto motivo si censura che si sia o m esso di dichiarare che i committenti hanno contestato tempestivamente i vizi e i difetti dei lavori(come violazione dell’art. 112 c.p.c.). 4di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. Del quarto motivo è da dichiarare l’ inammissibil ità , poiché si riferi- sce ad atti extraprocessuali in cui tali eccezioni di merito in senso stretto (rilevabili solo ad istanza di parte ) sono state fatte valere , senza specificare setali eccezioni sono state versate nella comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.,unico atto in relazione al quale può sor- gere una questione di omissione di pronuncia su eccezioni in senso stretto, in virtù del regime di decadenza cui queste ultime sono as- soggettate. Il quarto motivo è inammissibile. 4. - Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che i committenti si siano tardivamente doluti in primo grado che le opere commissionate non siano state eseguite( si deduce vio- lazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 61 ss. c.p.c.). Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità poiché non cen- sural’omissione di pronuncia su domande o eccezioni, ma sovrappo- ne l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso nella motiva- zione -esente da vizi spendibili in sede di legittimità - con cui la Corte di appello ha rigettato l’appello incidentale. Il quintomotivo è inammissibile. 5. - L’inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda deter- mina l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo 5di 5 – 25995/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 17) – [OSCURATO:PERSONA]. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della par- te controricorrente, che liquida in € 5.600, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte r
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