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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21943/2026

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i;– ricorrente –ControLa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– controricorrente –r.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 543/2022,depositata il 15 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte diappello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che loaveva condannato a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (inprosieguo, breviter: “la società”) il danno a essa arrecatole nellosvolgimento delle funzioni di amministratore, segnatamentericollegabile all’errata redazione del bilancio relativo all’esercizio2010, per omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva, ciòche aveva comportato il successivo recupero da partedell’Amministrazione fiscale per euro 28.367,11, nonché al trasportorifiuti senza i prescritti formulari, ciò che aveva comportatol’irrogazione alla società da parte di Arpav di una sanzione di importopari a 24.834,32, il cui totale era identificato come importo del dannocomplessivamente oggetto del disposto ristoro.2.

La società ha resistito con controricorso.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova delmutamento della sua residenza anagrafica dall’Italia all’estero permotivi di lavoro, siccome non era stata fornita alcuna prova di taletrasferimento legalmente opponibile, né tampoco era stata fornitaprova che la società fosse al corrente di tale trasferimento, con laconseguenza che la notificazione dell’atto di citazione in primor.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026grado, effettuata nel suo luogo di residenza in Italia, era del tuttoregolare;3.2 che la tardività della costituzione in giudizio del DeBiasi rendeva inammissibili, ex art. 38 cod. proc. civ., le eccezionidi incompetenza da lui sollevate, del resto da ritenere infondate,giacché la competenza della Sezione specializzata per l’impresa siradicava nella specie nella circostanza che la società aveva agitoper far accertare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] come suoamministratore, laddove l’allegazione di quest’ultimo inerente allapropria qualità di dipendente della società (quale direttoregenerale) era sfornita di prova e, comunque, irrilevante, stantel’avvenuta qualificazione dell’azione in ambito di responsabilitàgestoria della società medesima;3.3 che l’addebito mosso all’amministratore era provato inda una accantonamento ormai privo di giustificazione, il [OSCURATO:PERSONA] venuto a conoscenza all’esito della perizia di stima redatta nelmarzo 2011, in cui era chiaramente indicato che tale maggioreimporto, per il principio di competenza, gravava sull’esercizio2010; che il [OSCURATO:PERSONA], pur potendo correggere correttamente ilbilancio (approvato nell’estate del 2011) aveva, invece, ritenuto diappostare a tale titolo meno della metà dell’importo (totale: euro562.790,34; appostato: euro 215.219,66) affermando che taledecisione era basata su non meglio specificati “calcoli di stimatecnico-economici”; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, sottoscritto nel2013 un atto di adesione all’accertamento fiscale sopravvenuto, incui dava atto di tale erroneo comportamento che, quindi, era fontedi danno alla società;r.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/20263.4 che il [OSCURATO:PERSONA] era responsabile anche del danno subitodalla società per la sanzione inflitta a entrambi, in solido,dall’Arpav per illecito trasporto di rifiuti, atteso che egli, qualeamministratore della società e diretto responsabile del trattamentodei rifiuti prodotti, aveva consentito il trasporto dei rifiuti senzaformulario, come emergeva dalla relativa contestazione nonimpugnata; la circostanza che la società fosse obbligata in solidonon costituiva ostacolo alla qualificazione della condottadell’amministratore come causativa del risarcimento del danno atale titolo arrecato al patrimonio della società, atteso chequest’ultima aveva pagato l’intero importo della sanzione.4 Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.: violazionedegli artt. 139, 140, nonché 115, II comma c.p.c. in relazioneall’art. 43, II comma c.c.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha respinto l’eccezione di nullità dellanotificazione dell’atto di citazione di primo grado effettuata neiconfronti dell’odierno ricorrente, poiché erroneamente effettuatanella residenza anagrafica, anziché presso l’effettiva dimora;invero, sarebbe del tutto evidente come, nel caso di specie, il DeBiasi ha dimostrato non solo il trasferimento della propriaresidenza in Iraq al momento della notificazione dell’atto dicitazione di primo grado, ma anche la conoscibilità del mutamentoda parte della società prima in Kurdistan, tanto da averesuccessivamente anche ottenuto la residenza anagrafica in questoStato, come attestato dai documenti di viaggio allegati in primogrado (docc. 8 e 9 fascicolo di primo grado) e poi in Iraq, comer.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026Stato, fatto da ritenere comunque notorio nella provincia diresidenza del ricorrente.Il motivo è infondato e presenta profili di inammissibilità.Esso è inammissibile laddove non intercetta la ratio decidendi dellasentenza impugnata che, sul punto, è rinvenibile nella mancataprova, il cui onere è stato posto a carico dell’eccipiente [OSCURATO:PERSONA],dell’avvenuta conoscenza da parte della società del trasferimentodella sua dimora all’estero al momento della notificazione dell’attointroduttivo del presente giudizio.Tale argomentazione della Corte di appello è certamente correttain diritto, laddove questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 28695 del27/12/2013; Sez. 3, Sentenza n. 17307 del 31/08/2015) hacondivisibilmente affermato il principio di diritto, da ribadireespressamente in questa sede, secondo cui l’onere per ilnotificante di svolgere ricerche anagrafiche aggiornate perindividuare la corretta residenza del destinatario dellanotificazione, in ipotesi di suo trasferimento all’estero anche per iltramite del competente ufficio consolare, scatta solo se ildestinatario della notificazione, che ne eccepisca la nullità, abbia asua volta preventivamente dato dimostrazione della conoscenza daparte del notificante dell'avvenuto trasferimento di residenza.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] dato di dimostrazione della conoscenza legale da parte dellasocietà del proprio trasferimento all’estero.

E la censura, a frontedi tale motivazione, è inammissibilmente versata in fatto,pretendendo da questa Corte una rivalutazione del materialeprobatorio (documenti attestanti il trasferimento all’estero,notorietà della situazione nel luogo di residenza italiana delr.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorrente) che, in assenza di allegazione, prima ancora che didimostrazione, dell’erroneità della valutazione del materialeprobatorio effettuata dalla Corte territoriale, si rivela un tentativodi far compiere a questa Corte di sola legittimità un’inammissibileriedizione del giudizio di merito.Qualora poi, a dispetto della rubrica ove si evoca la violazione dinorme sostanziali, la censura volesse interpretarsi come evocativadi un error in procedendo, per cui questa Corte è anche giudice delfatto processuale, va rilevato che il motivo si palesa, allora,infondato, poiché, come affermato dalla Corte territoriale, ilpermesso di residenza non fonda la condizione di dimora abitualee, trattandosi di un “permesso”, non fonda uno stato di fattocorrispondente al trovarsi all’estero, ai sensi dell’art. 163-bis cod.proc. civ., essendo compatibile con la discontinuità di presenzaderivante da frequenti viaggi per esigenze lavorative, per cui illuogo di residenza non muta per effetto di meri allontanamenti, piùo meno prolungati.b.

Secondo motivo: «Art. 360, I comma, n. 2 c.p.c.:violazione degli artt. 2392 e 2396 c.c., nonché dell’art. 409 c.p.c. edegli artt. 2094 e 2095 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha respinto l’eccezione di incompetenza permateria del Tribunale specializzato in materia di impresa, peressere, in effetti, competente il Tribunale di Belluno (quale giudicedel lavoro o in funzione ordinaria), atteso che il ricorrente avevaagito quale direttore generale della società o, comunque,cumulando le due funzioni di direttore generale e diamministratore, ma con prevalenza giuridica della prima, stante lanatura operativa delle mansioni svolte, peraltro in attuazione delladelega del consiglio di amministrazione, che ne vigilava il pienor.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026rispetto, con conseguente assimilazione di tale attività a quellapropria del datore di lavoro.Il motivo è inammissibile.La sentenza esprime, sul punto, due distinte rationes decidendi: laprima, che si basa sulla decadenza del convenuto a eccepirel’incompetenza per materia, stante la tardività della costituzionerispetto al termine fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.; la seconda,che si basa sulla qualificazione della domanda come attinente auna delle materie riservate alla competenza esclusiva del giudiceper l’impresa.Le due rationes sono, con ogni evidenza, indipendenti tra loro eambedue idonee singolarmente a sorreggere la decisione resa sulpunto.La censura in esame aggredisce esclusivamente la seconda ratiosopra sunteggiata, ma permane la prima ratio (in ogni caso, inviolazione del criterio di specificità, non risulta dedotta lapertinenza delle inadempienze, per cui è stata riconosciuta laresponsabilità, all’asserito rapporto di lavoro subordinato, piuttostoche alla qualità di amministratore, qualità in relazione alla quale èstata proposta l’azione).Da ciò l’inammissibilità della censura, che è strutturalmenteinidonea a determinare la cassazione della sentenza sul punto.c.

Terzo motivo: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.: violazionedegli artt. 2392 e 2423, II comma c.c.

Sull’accertamento dellaresponsabilità per violazione del principio di competenza nellaredazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 in ordine allamancata appostazione della sopravvenienza attiva relativa alladimissione della discarica di Prà da Anta», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere posto a base della propriar.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026decisione un “vero e proprio illegittimo atto di fede nei confrontidelle risultanze dell’Agenzia delle Entrate, non potendo analizzare– perché non prodotto da controparte – il bilancio relativoall’esercizio 2010 e, per l’effetto, verificare se quel documentocontabile fosse stato redatto secondo i principi della correttezza edella veridicità dettati dall’art. 2423, II comma c.c.”, avendoillegittimamente attribuito rilevanza all’adesione all’atto diaccertamento fiscale, che non ha alcun valore confessorio, ma èliberamente valutabile dal giudice ai fini della complessivavalutazione del compendio probatorio, che sul punto dimostraval’assoluta corretta del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], attestato dalparere conforme sul bilancio 2010 emanato dal collegio sindacale,laddove la perizia di stima veniva redatta solo nel 2011 e, quindi,in un’epoca successiva all’esercizio oggetto del bilancio 2010,rilevante in causa.Il motivo è inammissibile, giacché anch’esso versato totalmente infatto, contenendo non già una critica inerente alla falsaapplicazione dei principi che governano la responsabilitàdell’amministratore di società di capitali, ma una critica alragionamento valutativo delle prove effettuato dal giudice diappello, basata, peraltro, non sulla dimostrazione dell’erratacontrapposizione di una propria personale, quanto incongrua inquesta sede, ricostruzione di quello che avrebbe dovuto essere ilcorretto ragionamento conducente a escludere la responsabilità delricorrente.

Va, quindi, ribadito che non spetta a questa Corterivalutare le prove acquisite nella fase di merito del processo,specie se, come nella specie, non è contestato nemmeno dalricorrente, l’iter motivazionale contenuto nella sentenza impugnatar.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026è chiaramente intelleggibile e ben al di sopra del c.d.

“minimocostituzionale”.d.

Quarto motivo: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.: violazionedegli artt. 193 e 258 di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché degli artt.1298 e 1299 c.c. ed art. 6 della legge n. 689/181 in ordineall’accertamento della responsabilità in capo all’odierno ricorrenteper sanzione pecuniaria inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] AmbienteS.p.A. per trasporto dei rifiuti senza l’adozione del relativoformulario», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata peravere ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina dellaresponsabilità solidale prevista, in via generale, a livello codicisticoe, in via particolare, dall’art. 6, della legge n. 689 del 1981 e pernon avere considerato che la società stessa, avendo deciso dicorrispondere spontaneamente gli importi indicati nei verbali dicontestazione formati dall’ARPAV, avrebbe definitivamente estintol’obbligazione pecuniaria gravante in capo al [OSCURATO:PERSONA] senza,dunque, poter pretendere di agire in regresso nei suoi confronti.Il motivo è inammissibile, perché mostra di non aver compreso laratio decidendi esplicitata dalla Corte territoriale sul punto, che nonè affatto basata su un asserito accertamento della natura solidaledella responsabilità tributaria tra società e il suo amministratore,bensì sulla ben diversa – e corretta – affermazione secondo cui lasocietà, che abbia pagato all’Erario una somma di denaro inconseguenza di un inadempimento imputabile al proprioamministratore, può dedurre tale circostanza come fattogeneratore del danno richiesto a quest’ultimo a titolo diresponsabilità gestoria, in assenza di alcuna contestazione circa leesplicitate ragioni della decisione in tema di imputabilità dellacausazione del danno al medesimo [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 25457/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/20262.

La soccombenza regola le spese.3.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M4.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeLuigi a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese dellapresente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 25457/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;– ricorrente –ControLa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– controricorrente –r.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 543/2022,depositata il 15 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del24 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte diappello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che loaveva condannato a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (inprosieguo, breviter: “la società”) il danno a essa arrecatole nellosvolgimento delle funzioni di amministratore, segnatamentericollegabile all’errata redazione del bilancio relativo all’esercizio2010, per omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva, ciòche aveva comportato il successivo recupero da partedell’Amministrazione fiscale per euro 28.367,11, nonché al trasportorifiuti senza i prescritti formulari, ciò che aveva comportatol’irrogazione alla società da parte di Arpav di una sanzione di importopari a 24.834,32, il cui totale era identificato come importo del dannocomplessivamente oggetto del disposto ristoro.2. La società ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova delmutamento della sua residenza anagrafica dall’Italia all’estero permotivi di lavoro, siccome non era stata fornita alcuna prova di taletrasferimento legalmente opponibile, né tampoco era stata fornitaprova che la società fosse al corrente di tale trasferimento, con laconseguenza che la notificazione dell’atto di citazione in primor.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026grado, effettuata nel suo luogo di residenza in Italia, era del tuttoregolare;3.2 che la tardività della costituzione in giudizio del DeBiasi rendeva inammissibili, ex art. 38 cod. proc. civ., le eccezionidi incompetenza da lui sollevate, del resto da ritenere infondate,giacché la competenza della Sezione specializzata per l’impresa siradicava nella specie nella circostanza che la società aveva agitoper far accertare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] come suoamministratore, laddove l’allegazione di quest’ultimo inerente allapropria qualità di dipendente della società (quale direttoregenerale) era sfornita di prova e, comunque, irrilevante, stantel’avvenuta qualificazione dell’azione in ambito di responsabilitàgestoria della società medesima;3.3 che l’addebito mosso all’amministratore era provato inda una accantonamento ormai privo di giustificazione, il [OSCURATO:PERSONA] venuto a conoscenza all’esito della perizia di stima redatta nelmarzo 2011, in cui era chiaramente indicato che tale maggioreimporto, per il principio di competenza, gravava sull’esercizio2010; che il [OSCURATO:PERSONA], pur potendo correggere correttamente ilbilancio (approvato nell’estate del 2011) aveva, invece, ritenuto diappostare a tale titolo meno della metà dell’importo (totale: euro562.790,34; appostato: euro 215.219,66) affermando che taledecisione era basata su non meglio specificati “calcoli di stimatecnico-economici”; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, sottoscritto nel2013 un atto di adesione all’accertamento fiscale sopravvenuto, incui dava atto di tale erroneo comportamento che, quindi, era fontedi danno alla società;r.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/20263.4 che il [OSCURATO:PERSONA] era responsabile anche del danno subitodalla società per la sanzione inflitta a entrambi, in solido,dall’Arpav per illecito trasporto di rifiuti, atteso che egli, qualeamministratore della società e diretto responsabile del trattamentodei rifiuti prodotti, aveva consentito il trasporto dei rifiuti senzaformulario, come emergeva dalla relativa contestazione nonimpugnata; la circostanza che la società fosse obbligata in solidonon costituiva ostacolo alla qualificazione della condottadell’amministratore come causativa del risarcimento del danno atale titolo arrecato al patrimonio della società, atteso chequest’ultima aveva pagato l’intero importo della sanzione.4 Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.: violazionedegli artt. 139, 140, nonché 115, II comma c.p.c. in relazioneall’art. 43, II comma c.c.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha respinto l’eccezione di nullità dellanotificazione dell’atto di citazione di primo grado effettuata neiconfronti dell’odierno ricorrente, poiché erroneamente effettuatanella residenza anagrafica, anziché presso l’effettiva dimora;invero, sarebbe del tutto evidente come, nel caso di specie, il DeBiasi ha dimostrato non solo il trasferimento della propriaresidenza in Iraq al momento della notificazione dell’atto dicitazione di primo grado, ma anche la conoscibilità del mutamentoda parte della società prima in Kurdistan, tanto da averesuccessivamente anche ottenuto la residenza anagrafica in questoStato, come attestato dai documenti di viaggio allegati in primogrado (docc. 8 e 9 fascicolo di primo grado) e poi in Iraq, comer.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026Stato, fatto da ritenere comunque notorio nella provincia diresidenza del ricorrente.Il motivo è infondato e presenta profili di inammissibilità.Esso è inammissibile laddove non intercetta la ratio decidendi dellasentenza impugnata che, sul punto, è rinvenibile nella mancataprova, il cui onere è stato posto a carico dell’eccipiente [OSCURATO:PERSONA],dell’avvenuta conoscenza da parte della società del trasferimentodella sua dimora all’estero al momento della notificazione dell’attointroduttivo del presente giudizio.Tale argomentazione della Corte di appello è certamente correttain diritto, laddove questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 28695 del27/12/2013; Sez. 3, Sentenza n. 17307 del 31/08/2015) hacondivisibilmente affermato il principio di diritto, da ribadireespressamente in questa sede, secondo cui l’onere per ilnotificante di svolgere ricerche anagrafiche aggiornate perindividuare la corretta residenza del destinatario dellanotificazione, in ipotesi di suo trasferimento all’estero anche per iltramite del competente ufficio consolare, scatta solo se ildestinatario della notificazione, che ne eccepisca la nullità, abbia asua volta preventivamente dato dimostrazione della conoscenza daparte del notificante dell'avvenuto trasferimento di residenza.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] dato di dimostrazione della conoscenza legale da parte dellasocietà del proprio trasferimento all’estero. E la censura, a frontedi tale motivazione, è inammissibilmente versata in fatto,pretendendo da questa Corte una rivalutazione del materialeprobatorio (documenti attestanti il trasferimento all’estero,notorietà della situazione nel luogo di residenza italiana delr.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorrente) che, in assenza di allegazione, prima ancora che didimostrazione, dell’erroneità della valutazione del materialeprobatorio effettuata dalla Corte territoriale, si rivela un tentativodi far compiere a questa Corte di sola legittimità un’inammissibileriedizione del giudizio di merito.Qualora poi, a dispetto della rubrica ove si evoca la violazione dinorme sostanziali, la censura volesse interpretarsi come evocativadi un error in procedendo, per cui questa Corte è anche giudice delfatto processuale, va rilevato che il motivo si palesa, allora,infondato, poiché, come affermato dalla Corte territoriale, ilpermesso di residenza non fonda la condizione di dimora abitualee, trattandosi di un “permesso”, non fonda uno stato di fattocorrispondente al trovarsi all’estero, ai sensi dell’art. 163-bis cod.proc. civ., essendo compatibile con la discontinuità di presenzaderivante da frequenti viaggi per esigenze lavorative, per cui illuogo di residenza non muta per effetto di meri allontanamenti, piùo meno prolungati.b. Secondo motivo: «Art. 360, I comma, n. 2 c.p.c.:violazione degli artt. 2392 e 2396 c.c., nonché dell’art. 409 c.p.c. edegli artt. 2094 e 2095 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha respinto l’eccezione di incompetenza permateria del Tribunale specializzato in materia di impresa, peressere, in effetti, competente il Tribunale di Belluno (quale giudicedel lavoro o in funzione ordinaria), atteso che il ricorrente avevaagito quale direttore generale della società o, comunque,cumulando le due funzioni di direttore generale e diamministratore, ma con prevalenza giuridica della prima, stante lanatura operativa delle mansioni svolte, peraltro in attuazione delladelega del consiglio di amministrazione, che ne vigilava il pienor.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026rispetto, con conseguente assimilazione di tale attività a quellapropria del datore di lavoro.Il motivo è inammissibile.La sentenza esprime, sul punto, due distinte rationes decidendi: laprima, che si basa sulla decadenza del convenuto a eccepirel’incompetenza per materia, stante la tardività della costituzionerispetto al termine fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.; la seconda,che si basa sulla qualificazione della domanda come attinente auna delle materie riservate alla competenza esclusiva del giudiceper l’impresa.Le due rationes sono, con ogni evidenza, indipendenti tra loro eambedue idonee singolarmente a sorreggere la decisione resa sulpunto.La censura in esame aggredisce esclusivamente la seconda ratiosopra sunteggiata, ma permane la prima ratio (in ogni caso, inviolazione del criterio di specificità, non risulta dedotta lapertinenza delle inadempienze, per cui è stata riconosciuta laresponsabilità, all’asserito rapporto di lavoro subordinato, piuttostoche alla qualità di amministratore, qualità in relazione alla quale èstata proposta l’azione).Da ciò l’inammissibilità della censura, che è strutturalmenteinidonea a determinare la cassazione della sentenza sul punto.c. Terzo motivo: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.: violazionedegli artt. 2392 e 2423, II comma c.c. Sull’accertamento dellaresponsabilità per violazione del principio di competenza nellaredazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 in ordine allamancata appostazione della sopravvenienza attiva relativa alladimissione della discarica di Prà da Anta», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere posto a base della propriar.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026decisione un “vero e proprio illegittimo atto di fede nei confrontidelle risultanze dell’Agenzia delle Entrate, non potendo analizzare– perché non prodotto da controparte – il bilancio relativoall’esercizio 2010 e, per l’effetto, verificare se quel documentocontabile fosse stato redatto secondo i principi della correttezza edella veridicità dettati dall’art. 2423, II comma c.c.”, avendoillegittimamente attribuito rilevanza all’adesione all’atto diaccertamento fiscale, che non ha alcun valore confessorio, ma èliberamente valutabile dal giudice ai fini della complessivavalutazione del compendio probatorio, che sul punto dimostraval’assoluta corretta del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], attestato dalparere conforme sul bilancio 2010 emanato dal collegio sindacale,laddove la perizia di stima veniva redatta solo nel 2011 e, quindi,in un’epoca successiva all’esercizio oggetto del bilancio 2010,rilevante in causa.Il motivo è inammissibile, giacché anch’esso versato totalmente infatto, contenendo non già una critica inerente alla falsaapplicazione dei principi che governano la responsabilitàdell’amministratore di società di capitali, ma una critica alragionamento valutativo delle prove effettuato dal giudice diappello, basata, peraltro, non sulla dimostrazione dell’erratacontrapposizione di una propria personale, quanto incongrua inquesta sede, ricostruzione di quello che avrebbe dovuto essere ilcorretto ragionamento conducente a escludere la responsabilità delricorrente. Va, quindi, ribadito che non spetta a questa Corterivalutare le prove acquisite nella fase di merito del processo,specie se, come nella specie, non è contestato nemmeno dalricorrente, l’iter motivazionale contenuto nella sentenza impugnatar.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/2026è chiaramente intelleggibile e ben al di sopra del c.d. “minimocostituzionale”.d. Quarto motivo: «Art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.: violazionedegli artt. 193 e 258 di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché degli artt.1298 e 1299 c.c. ed art. 6 della legge n. 689/181 in ordineall’accertamento della responsabilità in capo all’odierno ricorrenteper sanzione pecuniaria inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] AmbienteS.p.A. per trasporto dei rifiuti senza l’adozione del relativoformulario», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata peravere ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina dellaresponsabilità solidale prevista, in via generale, a livello codicisticoe, in via particolare, dall’art. 6, della legge n. 689 del 1981 e pernon avere considerato che la società stessa, avendo deciso dicorrispondere spontaneamente gli importi indicati nei verbali dicontestazione formati dall’ARPAV, avrebbe definitivamente estintol’obbligazione pecuniaria gravante in capo al [OSCURATO:PERSONA] senza,dunque, poter pretendere di agire in regresso nei suoi confronti.Il motivo è inammissibile, perché mostra di non aver compreso laratio decidendi esplicitata dalla Corte territoriale sul punto, che nonè affatto basata su un asserito accertamento della natura solidaledella responsabilità tributaria tra società e il suo amministratore,bensì sulla ben diversa – e corretta – affermazione secondo cui lasocietà, che abbia pagato all’Erario una somma di denaro inconseguenza di un inadempimento imputabile al proprioamministratore, può dedurre tale circostanza come fattogeneratore del danno richiesto a quest’ultimo a titolo diresponsabilità gestoria, in assenza di alcuna contestazione circa leesplicitate ragioni della decisione in tema di imputabilità dellacausazione del danno al medesimo [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 25457/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 25457/2022Numero sezionale 2858/2026Numero di raccolta generale 21943/2026Data pubblicazione 26/06/20262. La soccombenza regola le spese.3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M4. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeLuigi a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese dellapresente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 25457/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris