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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23576/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Concu; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 640 e 416-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sul trattamento punitivo poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 133 e ss. cod. pen., hanno evidenziato aspetti direttamente riconducibili alla condotta dell'imputato e alla sua personalità e applicato l'aumento di pena per effetto della continuazione esterna con altra sentenza di condanna irrevocabile, sicchè del tutto irrilevanti appaiono le comparazioni con le posizioni — genericamente descritte- di altri coimputati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] P4 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Concu; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 640 e 416-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sul trattamento punitivo poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 133 e ss. cod. pen., hanno evidenziato aspetti direttamente riconducibili alla condotta dell'imputato e alla sua personalità e applicato l'aumento di pena per effetto della continuazione esterna con altra sentenza di condanna irrevocabile, sicchè del tutto irrilevanti appaiono le comparazioni con le posizioni — genericamente descritte- di altri coimputati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] P4 d
Sentenza Cassazione n. 23576/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris