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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31696/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] Farro

1. Con sentenza in data 28 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 27 novembre 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bologna (all'esito di giudizio abbreviato) aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di cui agli artt. 478 e 482 cod. pen., così qualificato il fatto contestato sub specie degli artt. 476, comma 2, e 482 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui ha premesso una ricostruzione della vicenda (alla luce di quanto esposto in querela dalla persona offesa e della comunicazione dell'esito del procedimento civile il cui provvedimento decisorio, secondo la contestazione mossa all'imputato, sarebbe stato falsificato sostituendo l'importo di euro 30.000 a quella di euro 20.000, quale montante da corrispondere allo stesso imputato).

2.1. Con il primo motivo, richiamando gli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. è stato dedotto il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, del tutto mancante -, in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato e segnatamente dell'attribuzione allo stesso della contraffazione, fondata su un'asserita prova logica (basata sull'indicazione nel [OSCURATO:PERSONA] del soggetto interessato alla contraffazione) - in difformità dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU e disattendendo uno specifico motivo di appello -, tenuto conto che l'imputato non ha inviato in prima persona la comunicazione contenente la copia contraffatta dell'atto e che mancherebbe qualunque contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore nel giudizio civile (all'esito del quale è stato emesso il provvedimento contraffatto), difensore che ha agito in totale autonomia.

2.2. Con il secondo motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione del falso grossolano, nonostante oggetto materiale del reato sia una fotocopia della cui contraffazione («a penna») - dovendosi considerare sul punto quanto chiarito dalla giurisprudenza anche delle Sezioni Unite (richiamando Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01, oltre che e Sez. 5, n. 26510 del 20/07/2020, Capossela, n.m.), contraffazione di cui la persona offesa si sarebbe accorta immediatamente (essendo ben edotta del fatto che la somma liquidata dal Giudice in favore del [OSCURATO:PERSONA] era di euro 20.000, ed anzi sul punto la Corte di appello avrebbe dimostrato di non conoscere i princìpi del processo civile, atteso che la sentenza era stata notificata dalla cancelleria, tramite ufficiale giudiziario a entrambi i procuratori costituiti).

2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la «nullità della sentenza per violazione di legge» in ragione della «discrasia percepibile ictu °culi tra parte motiva e dispositivo», nel quale è menzionato «[OSCURATO:PERSONA]».2.4.

Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, assolutamente mancante - con riguardo alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena, in ordine alla quale la Corte di merito avrebbe solo affermato che i precedenti dell'imputato sarebbero ostativi, senza valutare che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una precedente condanna, la cui pena è stata interamente eseguita, senza usufruire della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile perché„ lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha irritualmente prospettato elementi di fatto perorandone un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e perché è generico nella parte in cui ha assunto che sarebbero state disattese le allegazioni prospettate con l'atto di appello, facendovi mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si è limitato a parametrare l'offensività della contraffazione al fatto che nella specie sarebbe stata inviata (alla controparte) una fotocopia di una sentenza civile, peraltro già a conoscenza del suo contenuto effettivo.

Da una parte, proprio la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente ha a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» secondo cui quando «la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero» - quel che qui più rileva - «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», la contraffazione si ritiene sanzionabile secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443)» (Sez.

U, n. 35814/2019, cit.).

Dall'altra, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01).

Difatti, in tema di falso: - facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre n - p cosiddetto falso cd.

"inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit , che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf.

Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); - «la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate» (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015 - dep. 2016, Carillo, Rv. 266417 - 01, e Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173 - 01, rese in fattispecie di falso nummario; cfr. già Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, Moggia, Rv. 213094 - 01»); - d'altra parte, l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. -, deve ricorrere un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ante e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Mette conto segnalare che il dispositivo letto in udienza dalla Corte distrettuale, all'atto della pubblicazione della decisione contiene, correttamente, il nome e il cognome del ricorrente; e che - a fronte dell'erronea indicazione nel dispositivo della sentenza poi depositata - la stessa Corte ha disposto la correzione di quello che, con evidenza, è un errore materiale relativo solo al dispositivo trascritto nella sentenza documento.

Non occorre, allora, immorare oltre.

4. Il quarto motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è del tutto generico perché si è limitato ad addurre che la Corte di merito non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una precedente condanna la cui pena è stata interamente espiata, senza usufruire della sospensione condizionale, allegazione che non costituisce una censura sufficientemente specifica (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) di quanto ritenuto dalla Corte, che ha ritenuto ostativi i precedenti riportati dall'imputato.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di r attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] Farro 1. Con sentenza in data 28 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 27 novembre 2018 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bologna (all'esito di giudizio abbreviato) aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di cui agli artt. 478 e 482 cod. pen., così qualificato il fatto contestato sub specie degli artt. 476, comma 2, e 482 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui ha premesso una ricostruzione della vicenda (alla luce di quanto esposto in querela dalla persona offesa e della comunicazione dell'esito del procedimento civile il cui provvedimento decisorio, secondo la contestazione mossa all'imputato, sarebbe stato falsificato sostituendo l'importo di euro 30.000 a quella di euro 20.000, quale montante da corrispondere allo stesso imputato). 2.1. Con il primo motivo, richiamando gli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. è stato dedotto il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, del tutto mancante -, in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato e segnatamente dell'attribuzione allo stesso della contraffazione, fondata su un'asserita prova logica (basata sull'indicazione nel [OSCURATO:PERSONA] del soggetto interessato alla contraffazione) - in difformità dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU e disattendendo uno specifico motivo di appello -, tenuto conto che l'imputato non ha inviato in prima persona la comunicazione contenente la copia contraffatta dell'atto e che mancherebbe qualunque contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore nel giudizio civile (all'esito del quale è stato emesso il provvedimento contraffatto), difensore che ha agito in totale autonomia. 2.2. Con il secondo motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione del falso grossolano, nonostante oggetto materiale del reato sia una fotocopia della cui contraffazione («a penna») - dovendosi considerare sul punto quanto chiarito dalla giurisprudenza anche delle Sezioni Unite (richiamando Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01, oltre che e Sez. 5, n. 26510 del 20/07/2020, Capossela, n.m.), contraffazione di cui la persona offesa si sarebbe accorta immediatamente (essendo ben edotta del fatto che la somma liquidata dal Giudice in favore del [OSCURATO:PERSONA] era di euro 20.000, ed anzi sul punto la Corte di appello avrebbe dimostrato di non conoscere i princìpi del processo civile, atteso che la sentenza era stata notificata dalla cancelleria, tramite ufficiale giudiziario a entrambi i procuratori costituiti). 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la «nullità della sentenza per violazione di legge» in ragione della «discrasia percepibile ictu °culi tra parte motiva e dispositivo», nel quale è menzionato «[OSCURATO:PERSONA]».2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - ad avviso della difesa, assolutamente mancante - con riguardo alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena, in ordine alla quale la Corte di merito avrebbe solo affermato che i precedenti dell'imputato sarebbero ostativi, senza valutare che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una precedente condanna, la cui pena è stata interamente eseguita, senza usufruire della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile perché„ lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha irritualmente prospettato elementi di fatto perorandone un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e perché è generico nella parte in cui ha assunto che sarebbero state disattese le allegazioni prospettate con l'atto di appello, facendovi mero rimando (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si è limitato a parametrare l'offensività della contraffazione al fatto che nella specie sarebbe stata inviata (alla controparte) una fotocopia di una sentenza civile, peraltro già a conoscenza del suo contenuto effettivo. Da una parte, proprio la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente ha a chiare lettere condiviso «quel filone interpretativo» secondo cui quando «la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero» - quel che qui più rileva - «la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme», la contraffazione si ritiene sanzionabile secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443)» (Sez. U, n. 35814/2019, cit.). Dall'altra, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01). Difatti, in tema di falso: - facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre n - p cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit , che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); - «la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate» (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015 - dep. 2016, Carillo, Rv. 266417 - 01, e Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173 - 01, rese in fattispecie di falso nummario; cfr. già Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, Moggia, Rv. 213094 - 01»); - d'altra parte, l'inidoneità dell'azione - rilevante ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. -, deve ricorrere un'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi, ex ante e in concreto, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Mette conto segnalare che il dispositivo letto in udienza dalla Corte distrettuale, all'atto della pubblicazione della decisione contiene, correttamente, il nome e il cognome del ricorrente; e che - a fronte dell'erronea indicazione nel dispositivo della sentenza poi depositata - la stessa Corte ha disposto la correzione di quello che, con evidenza, è un errore materiale relativo solo al dispositivo trascritto nella sentenza documento. Non occorre, allora, immorare oltre. 4. Il quarto motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è del tutto generico perché si è limitato ad addurre che la Corte di merito non avrebbe considerato che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una precedente condanna la cui pena è stata interamente espiata, senza usufruire della sospensione condizionale, allegazione che non costituisce una censura sufficientemente specifica (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) di quanto ritenuto dalla Corte, che ha ritenuto ostativi i precedenti riportati dall'imputato. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di r attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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