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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04354/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento in data 28 aprile 2021 di convalida del sequestro preventivo di un'area di cantiere di circa 28.000 metri quadrati, ubicata in Roma, alla via della Storta, adibita a discarica abusiva.

2. La ricorrente presenta due censure.

Con la prima eccepisce la violazione di legge per difetto di motivazione, perché i Giudici non avevano verificato se vi fossero dei rifiuti interrati e dei rifiuti pericolosi.

V/til Con la seconda motivo denuncia la violazione di legge per eccesso della misura, perché i rifiuti occupavano un'area ridotta, mentre era stata sottoposta a sequestro l'intera proprietà di circa 28.000 metri quadrati.

Era certo che la particella 2403, dove insisteva la palazzina D in costruzione non era stata mai segnalata come luogo contenente rifiuti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato perché si fonda su presupposti di fatto diversamente valutati dai Giudici della cautela e la cui cognizione è preclusa a questo Giudice di legittimità.

Allertati da una specifica segnalazione, gli operanti hanno verificato che nell'area di cantiere situata in Roma, alla via la Storta, ove era in corso l'edificazione di strutture residenziali, vi era una vasta superficie adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da scarti di lavorazioni edili, da liquidi, vernici, residui d'impianti, scarti di tubazioni, apparecchiature elettriche in disuso, batterie di veicoli e altro meglio specificato in ordinanza, accatastati sul terreno a cielo aperto, alcuni dei quali di recente deposito e altri in parte coperti da terreno di riporto.

Gli operanti sono intervenuti mentre era in atto lo scavo e l'interramento.

Di qui l'immediato sequestro dell'area.

La società ha argomentato di aver diritto quanto meno alla riduzione del sequestro per poter completare l'attività edilizia lecita.

Sennonché, il punto è stato esaminato dal Tribunale del riesame che ha evidenziato che il sequestro ha avuto a oggetto le particelle 1237 e 1238, a prescindere dalla quadratura dell'area.

La censura sollevata dalla ricorrente attiene quindi piuttosto al vizio della motivazione con riferimento all'individuazione esatta dell'area interessata dalla discarica, piuttosto che alla violazione di legge.

Si tratta pertanto di un profilo che necessita di uno specifico approfondimento nella sua sede propria della cognizione piena.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 24 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento in data 28 aprile 2021 di convalida del sequestro preventivo di un'area di cantiere di circa 28.000 metri quadrati, ubicata in Roma, alla via della Storta, adibita a discarica abusiva. 2. La ricorrente presenta due censure. Con la prima eccepisce la violazione di legge per difetto di motivazione, perché i Giudici non avevano verificato se vi fossero dei rifiuti interrati e dei rifiuti pericolosi. V/til Con la seconda motivo denuncia la violazione di legge per eccesso della misura, perché i rifiuti occupavano un'area ridotta, mentre era stata sottoposta a sequestro l'intera proprietà di circa 28.000 metri quadrati. Era certo che la particella 2403, dove insisteva la palazzina D in costruzione non era stata mai segnalata come luogo contenente rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato perché si fonda su presupposti di fatto diversamente valutati dai Giudici della cautela e la cui cognizione è preclusa a questo Giudice di legittimità. Allertati da una specifica segnalazione, gli operanti hanno verificato che nell'area di cantiere situata in Roma, alla via la Storta, ove era in corso l'edificazione di strutture residenziali, vi era una vasta superficie adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da scarti di lavorazioni edili, da liquidi, vernici, residui d'impianti, scarti di tubazioni, apparecchiature elettriche in disuso, batterie di veicoli e altro meglio specificato in ordinanza, accatastati sul terreno a cielo aperto, alcuni dei quali di recente deposito e altri in parte coperti da terreno di riporto. Gli operanti sono intervenuti mentre era in atto lo scavo e l'interramento. Di qui l'immediato sequestro dell'area. La società ha argomentato di aver diritto quanto meno alla riduzione del sequestro per poter completare l'attività edilizia lecita. Sennonché, il punto è stato esaminato dal Tribunale del riesame che ha evidenziato che il sequestro ha avuto a oggetto le particelle 1237 e 1238, a prescindere dalla quadratura dell'area. La censura sollevata dalla ricorrente attiene quindi piuttosto al vizio della motivazione con riferimento all'individuazione esatta dell'area interessata dalla discarica, piuttosto che alla violazione di legge. Si tratta pertanto di un profilo che necessita di uno specifico approfondimento nella sua sede propria della cognizione piena. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 24 se
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