CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36125/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, il quale si è associato alle richieste del Procuratore Generale ed ha depositato nota spese; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e Avv.[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'impugnazione proposta dalle parti civili, ha riformato la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2021 ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni; in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di omicidio colposo, dtlui contestato nella qualità di direttore dei lavori del fabbricato dove si era verificato il sinistro. Con la stessa pronuncia, la Corte ha confermato la precedente decisione di condanna del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato contestato lo stesso reato, nella qualità di appaltatore e direttore tecnico del cantiere. Il fatto è stato così ricostruito: in data 12 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], a causa del distacco della ringhiera posizionata in corrispondenza del balcone di una delle camere da letto della sua abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA], salita Ruffino, precipitava da un'altezza di circa 8 metri, riportando gravi lesioni, con esito mortale. Dal sopralluogo della polizia giudiziaria, effettuato nell'immediatezza del sinistro, risultava che il parapetto, lungo circa 1,3 m, era stato ancorato al muro mediante quattro tasselli. Ad avviso del perito, ingegner Ciccarelli, i tasselli utilizzati per il fissaggio del parapetto non rispettavano i parametri nominali di carico e di sovraccarico stabiliti dalla normativa vigente all'epoca dell'installazione e non erano idonei ad assicurarne l'ancoraggio nel tempo, considerate le caratteristiche del manufatto (sospeso) e del substrato in cui erano stati inseriti (muro a mattoni forati), avendo ceduto dopo il decorso di soli 14 anni dall'installazione, frazione di tempo che doveva ritenersi breve e inadeguata rispetto alla prevedibile durata di una ringhiera di edificio di nuova costruzione. Il tipo utilizzato (di complessivi 8 cm di lunghezza) risultava essere corto ed insufficiente a garantire un fissaggio sicuro, perché non era in grado di ancorarsi ai due setti del laterizio, anche in considerazione dello spazio occupato dall'intonaco del fabbricato e dello spessore del piantone della ringhiera e della rondella; inoltre, era connotato da un valore nominale di resistenza consigliato dalla ditta produttrice (kg 25 per ciascuno) inferiore a quello richiesto dalle norme tecniche per la categoria dei balconi (categoria 5), a cui doveva essere ricondotta l'area delimitata dal parapetto crollato. Inoltre, i tasselli rinvenuti sulla ringhiera precipitata al suolo presentavano tracce di usura originata da un non completo inserimento nella muratura e lo schiacciamento della capsula di nylon; queste condizioni pregiudicavano la tenuta nel tempo dell'ancoraggio. Le operazioni peritali permettevano di riscontrare che altri identici parapetti, fissati utilizzando tasselli dello stesso tipo, si presentavano staccati dall'intonaco e privi di tenuta. Sebbene, quindi, il sistema di ancoraggio mediante tasselli meccanici, anche su mattone forato, rientrasse tra quelli utilizzabili all'epoca dell'installazione della ringhiera (risultando consigliato ma non obbligatorio l'uso di tasselli chimici, sicuramente conforme a normativa e più adatto nel caso di specie ad assicurare un ancoraggio stabile e duraturo), la scelta di utilizzare quel tipo di tassello meccanico (in nylon ad espansione, di 8 cm di profondità) risultava errata sia perché sottodimensionato, sia perché foriero di "enormi criticità", specie se applicato ad una muratura composta da mattoni forati, di scarsa consistenza e friabili. Oltre a ciò, il perito effettuava anche prove di resistenza utilizzando il medesimo tipo di tasselli inseriti su fori realizzati sulla stessa muratura con trapano a rotazione (di migliore tenuta), verificando che due tasselli su tre superavano il test di resistenza, secondo i valori richiesti dalle norme tecniche. Uno di essi non superava la prova sfilandosi ad un carico molto inferiore. Nel caso del foro eseguito con il trapano a rotopercussione, modalità che determina fori irregolari e perciò con minore aderenza, i tasselli si sfilavano a forza di carico molto bassa ( 60-70 kg). Altro tipo di tasselli, quelli a fissaggio chimico che garantiva la perfetta aderenza alle pareti del foro, pure utilizzati per il fissaggio di altri parapetti del medesimo edificio, resistevano a carichi elevatissimi (di 410 kg). Quanto alle posizione degli imputati, l'architetto [OSCURATO:PERSONA] risultava direttore dei lavori, essendosi pure occupato di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'opera al progetto; il signor [OSCURATO:PERSONA] costruttore/appaltatore e direttore tecnico del cantiere; la fornitura e l'installazione delle ringhiere era stata affidata in subappalto alla ditta Tecno.Gi di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ritenuto, conformemente, che entrambi gli imputati rivestissero una posizione di garanzia, salvo poi argomentare diversamente in ordine alla esigibilità del controllo sulla corretta installazione delle ringhiere, che il Tribunale escludeva per il solo [OSCURATO:PERSONA], laddove invece la Corte distrettualerha ravvisatck per entrambi gli imputati. La Corte d'appello, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver evidenziato la centralità del suo ruolo per il fatto che il disciplinare di incarico affidatogli comprendeva, oltre alla direzione lavori, la stesura del capitolato di appalto in cui figuravano le ringhiere, ha ritenuto che rientrava nei compiti del medesimo- tanto più in mancanza di un progetto dettagliato- fornire indicazioni sulle modalità di installazione e vigilare affinché la stessa fosse eseguita a regola d'arte, nel rispetto delle norme di sicurezza, utilizzando un sistema di ancoraggio conforme alla normativa tecnica, ed altresì di verificare quale sistema di fissaggio venisse adottato dalla ditta incaricata della posa in opera, valutandone l'idoneità e vigilando sulla corretta installazione. La Corte ha dissentito rispetto alle valutazioni effettuate dal Tribunale che - discostandosi dai risultati dei test effettuati dal perito -, aveva individuato nella sola errata posa in opera dei tasselli la causa dell'evento, senza considerare che quel tipo di tasselli, anche nelle prove di carico effettuate, aveva manifestato cedevolezza (uno su tre era collassato). La Corte ha considerato ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] la colpa di non aver preteso l'installazione di tasselli chimici, di gran lunga più resistenti alla trazione, tanto più considerato che - come risultava dal compendio probatorio - per il montaggio di altre ringhiere dello stesso edificio erano stati utilizzati tasselli chimici, il cui impiego era risultato esente da criticità, a differenza di quanto accertato in altri balconi e parapetti per i quali erano stati impiegati i medesimi tasselli di quello interessato al sinistro; questi ultimi apparivano laschi e non in grado di assicurare una tenuta adeguata. In ordine alla posizione del Callino, è stato ritenuto che il subappalto non aveva fatto venire meno gli obblighi di protezione dell'appaltatore, il quale nel contratto stipulato con la committenza, si era impegnato a gestire a proprio rischio la realizzazione dell'edificio e di tutte le parti accessorie, anche ricorrendo al subappalto, con ciò mantenendo doverosi obblighi di vigilanza e protezione rispetto alle opere subappaltatep Inoltre, l'imputato aveva assunto la qualifica di direttore tecnico di cantiere, ruolo che lo obbligava a verificare la sicurezza del cantiere, le modalità di esecuzione delle opere e la corretta esecuzione dei lavori; ed in tal veste, egli era tenuto, nel rispetto della normativa di settore richiamata in sentenza, a curare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: compiti che comportavano anche la verifica dell'impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità delle opere al progetto. Sul nesso causale, la Corte ha affermato che il crollo della ringhiera, con altissimo grado di probabilità, non si sarebbe verificato, in caso di impiego di tasselli a tenuta chimica, pure utilizzati per l'ancoraggio di altre ringhiere nello stesso cantiere, senza manifestare il minimo segno di cedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi, preceduti da una premessa di carattere generale sull'onere di motivazione rafforzata per il giudice d'appello, in caso di riforma di pronuncia assolutoria. 2.1 D ricorrente, lamentando violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ha eccepito l'erroneo inquadramento del balconcino ove si era verificato il sinistro (caratterizzato da una sporgenza massima di 70 cm, con soli 15 cm di spazio intercorrente tra lo stipite della porta e la ringhiera), alla categoria n. 5 della tabella allegata al D.M. 16/1/1996 che comprende "balconi, ballatoi e scale comuni", da riferirsi — a suo avviso - solo a spazi comuni e perciò suscettibili di maggior affollamento e sovraccarico, tale da giustificare indici di resistenza maggiori per i sistemi di ancoraggio. Il corretto inquadramento sarebbe stato all'interno della categoria n. 1 del prospetto, dedicata a "ambienti non suscettibili di affollamento (locali abitazione e relativi servizi, alberghi, uffici non aperti al pubblico) e relativi terrazzi a livello praticabili". Il tipo di tassello utilizzato era indicato dal costruttore come indicato per il fissaggio rapido di ringhiere su muratura piena e forata e presentava un adeguato coefficiente di sicurezza, ricavabile dalla scheda tecnica che indicava una forbice tra 0,25 kN (pari a circa 25 kg) fino a 0,9 kN (pari a circa 90 kg), considerato inspiegabilmente dal perito solo nel suo valore minimo. Non era stata neppure considerata la necessità di applicare il coefficiente moltiplicatore di sicurezza che, comunque, avrebbe elevato il valore al di sopra del limite previsto dalle norme tecniche.Inoltre, la normativa in vigore non sanciva la necessità di utilizzare un sistema di ancoraggio mediante tasselli chimici, come riconosciuto anche dal perito. Peraltro, pur volendo ritenere che il tassello prescelto non garantisse la tenuta ai livelli di carico previsti dalla normativa per i balconi, la valutazione del nesso causale non avrebbe superato la prova del giudizio controfattuale. Al riguardo la Corte distrettuale - ad avviso del ricorrente -, si è limitata di fatto a constatare la violazione di una regola cautelare - quella che avrebbe richiesto la scelta di un diverso tipo di tassello - senza però interrogarsi sull'efficacia causale della violazione, rispetto all'evento finale. Diversamente, il giudice di primo grado l'aveva esclusa con adeguata motivazione; il riferimento è alla richiamata affermazione del perito di non poter escludere che, se i tasselli non si fossero rivelati fortemente compromessi al momento del sinistro, pur rimanendo essi non correttamente dimensionati, l'evento non si sarebbe verificato; circostanza pure confermata dal fatto che altri balconcini dello stabile, installati con tasselli identici a quelli ancorati alla ringhiera precipitata, non presentassero alcun problema di tenuta (pag. 17 e 18 della sentenza di primo grado). Si censura inoltre che la Corte d'Appello, pur avendo fatto ampio richiamo alle prove sperimentali effettuate dal perito, non si è interrogata sulle consistenti discrasie dei risultati, ed in particolare sull'anomalia rappresentata dal valore di sfilamento di uno dei tre tasselli utilizzati per il test (80-90 kg), di gran lunga inferiore a quella degli altri due, spiegabile ragionevolmente soltanto in virtù di problemi di funzionamento della strumentazione tecnica utilizzata per la prova. Si sostiene altresì che non sono stati vagliati decorsi causali alternativi, ricavabili dal mancato rinvenimento, successivamente al sinistro, di uno dei quattro tasselli di sostegno alla ringhiera precipitata. D'altro canto, per la residua ipotesi di colpa collegata alla violazione di quella specifica regola cautelare che prevedeva l'utilizzo del trapano a rotazione e non a rotopercussione, la rimproverabilità soggettiva del garante risulterebbe esclusa dalla impraticabilità del controllo da parte del direttore dei lavori, impossibilitato alla verifica sulle effettive modalità di esecuzione dei fori. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, proponendo i seguenti motivi. 3.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) Cod. Proc. Pen, con riguardo alla responsabilità del Callino quale [OSCURATO:PERSONA] del Cantiere . [OSCURATO:PERSONA], secondo il giudice a quo, nella veste di direttore tecnico, era tenuto a curare l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere: compiti che comportavano anche la verifica dell'impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità al progetto. E' stata evidenziata la contraddittorietà della decisione nella quale, dopo aver accertato che non era stato redatto un progetto delle ringhiere e del loro sistema di fissaggio, ha ritenuto contestabile al direttore tecnico di cantiere di non aver effettuato la verifica di conformità al progetto; ed in particolare, in assenza di indicazioni precise sulle caratteristiche di ancoraggio, ovverosia sulla scelta dei tasselli (meccanici o chimici) da utilizzale per il fissaggio. Il motivo si completa con la censura di assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa le doglianze difensive sviluppate nei motivi di appello, in punto della assoluta carenza di responsabilità del direttore tecnico, il quale non può essere ritenuto alter ego del direttore dei lavori né, altresì, indentificato quale soggetto sul quale incombeva l'obbligo giuridico di impedire l'evento ai sensi dell'art. 40 Cod. Pen., ossia la posizione di garanzia (che spetta unicamente al direttore dei lavori).- 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, con riguardo all'art. 6 del D.M. 19 aprile 200 n.145, ed illogicità della motivazione, Si contesta innanzitutto l'inconferenza del richiamo ad una sentenza di questa Corte (sez. 4 del 16/09/2020 n. 27574), che il giudice di merito avrebbe citato a conferma della individuazione della posizione di garanzia in capo al direttore tecnico di cantiere, evidenziando che il caso esaminato in quella sede presentava questioni di diritto differenti ( violazione della normativa urbanistica). Vengono poi riproposte censure riguardo alla ritenuta esigibilità di controlli e verifiche. In particolare, ad avviso del ricorrente, non poteva imputarsi al Callino - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito - la mancata verifica dei materiali, in quanto l'impiego dei tasselli meccanici, deliberato esclusivamente dalla ditta subappaltatrice, era comunque compatibile con l'opera in questione; per la posa in opera delle ringhiere da parte del subappaltatore, il direttore tecnico del cantiere non avrebbe potuto verificare le modalità di esecuzione dei fori; il controllo dell'opera a posteriori (cioè la solidità delle ringhiere) spettava al direttore dei lavori. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 5. Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi, e nota spese, 6. I difensori degli imputati hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla trattazione dei due ricorsi è utile premettere l'esposizione dei principi che governano il sindacato di legittimità in relazione a questioni come quelle proposte in questa sede. E' stato affermato che compito della Corte di legittimità non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione del giudice 6 A di appello; incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081 ; Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri). E dato che le questioni sottoposte ad esame incidono su aspetti tecnici valutati dal giudice di merito anche attraverso il contributo scientifico di un perito, va pure ricordato che rispetto agli esiti di una perizia, valutata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere a una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale. La Cassazione, infatti, non può interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice, ossia non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta; ma solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico. Ciò in quanto la Corte di legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 4, 13/05/2011, n. 24573 ). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1 Nel ricorso del suddetto imputato, sono dapprima compendiati, in un unico motivo, una serie di profili di censura diretti a contestare la valutazione di inidoneità dei tasselli utilizzati per ancorare la ringhiera al muro. Al riguardo la Corte d'appello ha dato esaustiva risposta, che non risulta superata da alcun rilievo critico, avendo affermato (a pagina 19) che" se è vero che non si poteva pretendere dal direttore dei lavori un controllo capillare sulla esecuzione di ciascun foro, è proprio la prevedibile incertezza sulla condizione di sicurezza, non verificabile a posteriori (la corretta esecuzione del foro utilizzando la corretta modalità del trapano) che obbligava il professionista a vigilare che non venisse utilizzato quel tipo di tassello per il fissaggio dei parapetti in questione e a pretendere dall'esecutore dell'opera che l'ancoraggio venisse adeguatamente fatto con i tasselli chimici-pure utilizzati in altri ancoraggi-o con altro tipo di tassello meccanico adeguatamente dimensionato e conforme alla normativa"; e ciò, anche per far fronte alle variabili del tutto casuali e non verificabili a posteriori determinate dalla modalità di esecuzione dei fori. In sintesi, la Corte ha sottolineato che la regola cautelare da osservarsi doveva considerare anche i prevedibili errori dell'operatore incaricato dell'installazione dei tasselli per l'ancoraggio della ringhiera e della non agevole controllabilità, ex post, della corretta esecuzione dei fori, essendo perciò necessaria l'adozione di tasselli che permettevano di bypassare questi rischi. Su questo specifico punto, la sentenza non è attaccata, dovendosi perciò applicare il principio secondo cui "l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità": Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945. La Corte d'appello ha inoltre richiamato gli esiti della prova di resistenza alla trazione espletata dal perito, con la quale è stato dimostrato che, utilizzando il medesimo tipo di tasselli inseriti su fori realizzati sullo stesso tipo di muratura con la miglior tecnica (fori eseguiti con trapano a rotazione, di elevata tenuta), due tasselli su tre superavano il test di resistenza, secondo i valori richiesti dalle norme tecniche, ma uno di essi non superava la prova, sfilandosi ad un carico molto ridotto. Ed il rapporto percentuale (uno su tre) evidenzia il considerevole rischio di scarsa tenuta della installazione. Nella asseverazione del risultato è stata altresì significativamente considerata la circostanza che i tasselli rinvenuti sulla ringhiera crollata presentavano una lunghezza (8 cm) insufficiente a far presa sui due setti del laterizio forato con cui era stata realizzata la muratura di sostegno. Sul punto la censura del ricorrente, secondo cui la notevole discrasia tra gli esiti della prova sui tre campioneavrebbe potuto indurre il sospetto di un difettoso funzionamento della macchina utilizzata per il test, risulta generica perché meramente ipotetica ed inidonea a disarticolare il logico argomentare della sentenza. Quanto alla prevedibilità della scarsa resistenza dei tasselli la Corte distrettuale, dopo aver dato atto del corretto inquadramento dell'area dov'era posizionata la ringhiera nella categoria dei balconi di cui alla tabella allegata al D.M. 16/1/1996 (sia per il dato letterale, sia per la necessita di una maggiore forza di resistenza dell'ancoraggio dovuto alla protensione verso il vuoto), ha evidenziato che anche i valori consigliati dalla casa produttrice dei tassellig erano inferiori a quelli richiesti dalla normativa tecnica, 2.2 Infondato è il motivo con cui è stata contestata la ritenuta esistenza del nesso causale, perché — ad avviso del ricorrente- non adeguatamente sottoposto alla prova del giudizio controfattuale. Il riferimento è alla richiamata affermazione del perito di non poter escludere che, se i tasselli non si fossero rivelati fortemente compromessi al momento del sinistro, pur rimanendo essi non correttamente dimensionati, l'evento non si sarebbe verificato; il ricorrente ha dedotto che il difettoso posizionamento non fosse concretamente rilevabile dal direttore dei lavori .L'articolata motivazione del giudice d'appello supera l'obiezione, attraverso una serie di passaggi logici. La Corte d'appello ha innanzitutto richiamato il principio espresso da questa Sezione, secondo cui il direttore dei lavori deve assicurare l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; in particolare l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (v. Cass. Sez. 4, 26/1/21 n. 5799), [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, venendo meno ai predetti obblighi, non aveva previsto e fronteggiato le variabili, non verificabili a posteriori, determinate dalla modalità di esecuzione dei fori; non aveva indicato, e neppure controllato al momento della verifica di conformità, l'impiego di tasselli adeguati per dimensione e capacità di resistenza, quali quelli chimici già impiegati in altre parti dello stesso edificio dalla ditta subappaltatrice GIAVARINI- , lasciando — a discapito della sicurezza degli occupanti- che venissero promiscuamente utilizzati anche quelli di tipo meccanico, di fatto impiegati per la ringhiera crollata, insufficienti per dimensioni (di soli 8 cm) e capacita di resistenza, anche in considerazione del supporto in cui erano inseriti (mattone forato). La causalità della colpa rimproverabile all'architetto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori, è stata perciò correttamente collegata al dovere di vigilanza che gli imponeva di controllare che l'esecutore dell'opera non utilizzasse nel fissaggio dei parapetti quel tipo di tassello meccanico, sottodimensionato e non controllabile ex post nella sua corretta installazione; a tal fine avrebbe dovuto dare specifiche indicazioni prima dell'installazione e, a fissaggio ultimato, visionare le ringhiere e controllare quale tassello era stato inserito, prima di asseverare la corretta esecuzione dell'opera (è stato specificato al riguardo che l'installazione del tassello chimico era riconoscibile per la mancanza di un dato della vite sulla ringhiera, presente solo in quello meccanico). La Corte ha ritenuto che la violazione di questa regola cautelare si è rivelata decisiva nel non aver impedito l'evento, posto che proprio lo sfilamento dei tasselli meccanici, e comunque sottodimensionati, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha impedito di utilizzare, ha causato il crollo della ringhiera, il quale, con altissimo grado di probabilità, non si sarebbe verificato, in caso di impiego di tasselli a tenuta chimica, pure utilizzati per l'ancoraggio di altre ringhiere nello stesso cantiere, senza manifestare il minimo segno di cedimento.In tal modo la Corte di Appello ha pure motivato in ordine della valenza impeditiva della condotta alternativa lecita. La conclusione corrisponde al criterio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, nei reati omissivi impropri, il giudizio di accertamento del nesso causale si atteggia come giudizio prognostico sull'idoneità della condotta doverosa omessa di evitare l'evento lesivo, sulla base di un giudizio di credibilità logica che consenta di affermare con elevato grado di credibilità razionale che, una volta individuati tutti gli elementi che incidono sulla causa dell'evento, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. A sua volta il giudizio condizionalistico deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, RG., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110301). E la Corte ha pure logicamente spiegato perché la condotta doverosa individuata fosse l'unica in grado di coprire il rischio concretizzatosi; e ciò in quanto l'impiego in concreto di altra tipologia di tasselli, peraltro inadeguati per dimensioni e capacita di resistenza rispetto alle caratteristiche dell'installazione, oltre che non sicuri come dimostrato dall'espletamento della prova espletata dal perito (uno su tre si era sfilato ad una trazione alquanto contenuta, nonostante la perfetta installazione), lasciava ampio margine di insicurezza dovuto ad eventuali errori nella posa in opera, non controllabili mediante una verifica a montaggio avvenuto (non potendosi ispezionare il foro e la sua integrità, dopo l'inserimento del tassello). Pure infondata è la censura riferita al fatto che non sarebbero stati vagliati decorsi causali alternativi, ricavabili dal mancato rinvenimento, successivamente al sinistro, di uno dei quattro tasselli di sostegno alla ringhiera precipitata. La corte, in proposito, ha logicamente richiamato l'osservazione del perito, il quale aveva evidenziato che, sulla base delle tracce lasciate dalla rondella della vite sulla ringhiera all'altezza del quarto fissaggio mancante, era possibile affermare che, sicuramente, quel fissaggio era stato inserito al momento dell'installazione e che vi è rimasto per lungo tempo. Infine, non coglie nel segno la censura secondo cui la Corte d'appello, non abbia assolto all'onere di motivazione rafforzata, avendo riformato la precedente pronuncia assolutoria con il ricorso ad argomenti logici e decisivi. Il dissenso infatti è stato logicamente ricollegato al fatto che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente individuato la regola cautelare di maggior prudenza, idonea a prevenire anche non controllabili difetti in fase esecutiva, e neppure considerato gli esiti delle prove espletate dal perito. Per tali ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, con cui è stata evidenziata la contraddittorietà della decisione nella quale, dopo aver accertato che non era stato redatto un progetto delle ringhiere e del loro sistema di fissaggio, è stato ritenuto contestabile al direttore tecnico di cantiere di non aver effettuato la verifica di conformità al progetto. In realtà la Corte, dopo aver premesso che nella persona del Callino erano concentrate le posizioni di appaltatore e direttore tecnico del cantiere, ha richiamato - e fatto buon uso - del principio affermato da questa Corte (sez 4, del 16/9/20 n. 27574) che, affrontando la tematica dei doveri di vigilanza, ha puntualizzato che i compiti di organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere spettanti al direttore tecnico, comportano la verifica dell'impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità delle opere al progetto. Il controllo della conformità dell'opera al progetto, tuttavia, è solo uno dei doveri generalmente riferiti al direttore di cantiere; ma, nel caso di specie, la Corte ha fatto riferimento agli altri, e precisamente al dovere di vigilare affinchè venisse realizzato un sistema di fissaggio sicuro attraverso l'impiego di materiale idoneo ad assicurare la tenuta nel tempo. Tanto più, avendo piena cognizione, come costruttore e subappaltatore, della tipologia delle ringhiere installate e delle caratteristiche del muro su cui andavano affisse. Quindi la sentenza non presenta affatto la denunciata contraddizione. 3.2 Così pure priva di alcuna rilevanza è l'obiezione secondo cui la suindicata sentenza della Corte di Cassazione, richiamata dal giudice di merito, riguarderebbe differenti violazioni (di norme urbanistiche), atteso che il principio non soffre limitazioni, a seconda del tipo di violazioni; e d'altro canto, il richiamo alla suddetta decisione era espressamente finalizzato a sottolineare che la responsabilità del direttore tecnico di cantiere si estende nella successiva fase, per così dire, "statica", anche rispetto ai terzi fruitori a qualunque titolo dell'opera, una volta che essa sia realizzata ( nel caso di specie, l'inquilina rimasta vittima della caduta provocata dal crollo della ringhiera), 3.3 Manifestamente infondato è pure l'ultimo profilo di censura, avendo la Corte ben motivato che la responsabilità del direttore di lavori, non valeva ad escludere quella del direttore di cantiere, nel vigilare affinchè venisse realizzato un sistema di fissaggio sicuro attraverso l'impiego di materiale idoneo ad assicurare la tenuta nel tempo; in ciò, essendo pure agevolato dalla piena cognizione, come costruttore e subappaltatore, della tipologia delle ringhiere installate e delle caratteristiche del muro su cui andavano affisse. Quanto all'impiego dei tasselli di tipologia e dimensioni inadeguate, su cui pure il Callini, in virtù del suo ruolo avrebbe dovuto vigilare, ed all'omesso controllo in fase esecutiva (il perito ha riferito che quelli chimici erano riconoscibili anche ad istallazione avvenuta) valgono le osservazioni già formulate per il coimputato in ordine alla coerenza e logicità della motivazione contenuta nella sentenza impugnata. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Entrambi gli imputati sono tenuti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro