CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato; - alla configurabilità del delitto di minaccia; - all'omessa applicazione degli artt. 34 d.lgs. n. 274/200 e 131 bis cod. proc. pen., - alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso in cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace solo per violazioni di legge e non per i vizi motivazionali argomentati nel ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]