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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 21088/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Fabiolalette le conclusioni scritte con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso;letta la memoria difensiva datata 17/04/2026 di replica alle conclusioni dellaProcura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, riformava la sentenzadell’11 dicembre 2024 del Tribunale di Biella, pronunciata all’esito di giudizioabbreviato, con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, e locondannava per i delitti di rapina (capo 1) e tentata rapina (capo 2) alla pena didue anni, quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa.2.

Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione del compendioprobatorio, con specifico riguardo alla ricognizione personale e alla regoladell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.Censura la sentenza per avere, da un lato, reputato non necessaria laricognizione personale disposta dal giudice di primo grado in sede di ritoabbreviato e, dall’altro, svalutato gli esiti negativi della stessa senza adeguatagiustificazione, incorrendo così in intrinseca contraddittorietà.Deduce inoltre che la Corte territoriale ha affermato in modo assertivol’esistenza di plurimi indizi, senza dimostrarne i requisiti di cui all’art. 192, comma2, cod. proc. pen., né confrontarsi con le argomentazioni assolutorie.Contesta, infine, il richiamo al decorso del tempo quale fattore diinattendibilità della ricognizione, evidenziando che, in assenza di precedentiriconoscimenti, il relativo esito negativo avrebbe dovuto quantomeno integrare unragionevole dubbio sull’identificazione.Ne consegue, secondo il ricorrente, una motivazione carente econtraddittoria anche in ordine all’art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte diappello spiegato perché gli elementi di segno contrario non fossero idonei aescludere l’affermazione di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, che trovafondamento nella costante elaborazione delle Sezioni Unite, il giudice di appelloche riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le lineeportanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutarespecificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali dagiustificare la riforma del provvedimento impugnato.

E ciò in quanto la riformadella decisione implica la necessità di una motivazione idonea a garantire unamaggiore solidità persuasiva, capace di giustificare la sostituzione del precedentedecisum (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480-01;Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez.

U, n. 45276 del30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093 - 01; Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025,D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02).2.1.

In base a tali princìpi, è stato affermato che la sentenza di appello, cheriforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutarespecificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste asostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sulpiano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avutoriguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, edeve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente aquella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggioreconsiderazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati(Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330 – 01; Sez. 6, n. 6221del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 – 01)2.2.

Dunque, in presenza di una sentenza assolutoria di primo grado,fondata su una valutazione non manifestamente illogica del compendio probatorio,il giudice di appello che pervenga a una decisione di segno opposto è tenuto adadottare una motivazione rafforzata, idonea a confrontarsi in modo puntuale,completo e critico con le ragioni poste a base dell’assoluzione, spiegando perchéesse debbano ritenersi non condivisibili e dimostrando la maggiore attendibilitàdel diverso approdo ricostruttivo prescelto.Ciò implica che la motivazione rafforzata si traduca in un apparatoargomentativo più rigoroso e strutturato, nel quale il giudice di appello non puòlimitarsi ad un’alternativa lettura del materiale probatorio, ma deve sviluppare unconfronto critico e penetrante con la motivazione della sentenza riformata,evidenziandone le carenze logiche o le lacune probatorie e costruendo unautonomo e più solido impianto giustificativo.

Ne consegue che tale l’obbligoimpone un percorso argomentativo che muove dalla sentenza impugnata e ad essasi raccorda in modo continuo, attraverso una rivalutazione complessiva dellavicenda che tenga conto delle ragioni già espresse e delle censure formulate conl’impugnazione.Tale obbligo motivazionale risponde, infatti, all’esigenza di garantire il rispettodel principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e di evitare che la riforma delladecisione assolutoria si risolva in una mera rivalutazione assertiva del materialeprobatorio, priva di un effettivo confronto con il percorso argomentativo seguitodal giudice di primo grado.2.3.

In tale prospettiva, deve distinguersi l’ipotesi in cui il giudice di appellotrasformi una pronuncia assolutoria in condanna, qui rilevante, da quella inversain cui la riforma intervenga in senso favorevole all’imputato.

Nel primo caso, ilgiudice è tenuto a demolire il precedente ragionamento assolutorio e a perveniread una ricostruzione che dimostri la responsabilità al di là di ogni ragionevoledubbio; nel secondo, invece, pur permanendo l’obbligo di motivazione rafforzata,l’onere argomentativo si atteggia in termini diversi, essendo sufficiente che ilgiudice evidenzi l’esistenza di un dubbio ragionevole idoneo a incrinare la certezzaposta a fondamento della condanna.È stato, infatti, puntualmente osservato che, mentre la condanna richiede ilsuperamento di ogni dubbio, l’assoluzione in riforma di una precedente condannapuò fondarsi sulla dimostrazione della plausibilità di una ricostruzione alternativa,tale da introdurre un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato (Sez. 2,n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione).3.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha disatteso tali princìpi.3.1.

Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato dando conto, con unamotivazione lineare e priva di manifeste incongruenze logiche, dei persistentidubbi in ordine alla sua identificazione quale autore dei fatti, valorizzando, da unlato, l’assenza di riconoscimenti fotografici o immediati e, dall’altro, l’esitonegativo della ricognizione personale disposta nel corso del giudizio abbreviato,quale elemento idoneo a inficiare la tenuta del quadro probatorio.A tali argomentazioni, la sentenza impugnata non oppone un’analisi alternativadotata di pari o maggiore forza dimostrativa, limitandosi a richiamare in terminigenerici la presenza di “plurimi e convergenti elementi indiziari”, senza tuttaviaspiegare in modo puntuale in che misura essi siano dotati dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., néchiarire come essi risultino idonei a superare i ragionevoli dubbi evidenziati dalgiudice di primo grado.Ne deriva che la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primogrado senza adottare la necessaria motivazione rafforzata, omettendo diconfrontarsi in modo effettivo e argomentato con le ragioni della decisioneimpugnata e limitandosi a una rivalutazione assertiva del materiale probatorio,non conforme al paradigma motivazionale richiesto nei casi di riforma in peius diuna pronuncia di assoluzione.3.2.

La motivazione risulta pertanto carente anche sotto il profilodell’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., nonavendo il giudice di appello dato conto delle ragioni per le quali gli elementi disegno contrario, valorizzati dal giudice di primo grado, non sarebbero stati idoneia impedire una pronuncia di condanna.3.3.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Torino, che procederà a nuovo giudizio attenendosiai princìpi di diritto sopra richiamati e fornendo una motivazione conforme ai criterielaborati da questa Corte in materia di riforma delle pronunce assolutorie.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Torino.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Fabiolalette le conclusioni scritte con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso;letta la memoria difensiva datata 17/04/2026 di replica alle conclusioni dellaProcura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, riformava la sentenzadell’11 dicembre 2024 del Tribunale di Biella, pronunciata all’esito di giudizioabbreviato, con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, e locondannava per i delitti di rapina (capo 1) e tentata rapina (capo 2) alla pena didue anni, quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa.2. Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione del compendioprobatorio, con specifico riguardo alla ricognizione personale e alla regoladell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.Censura la sentenza per avere, da un lato, reputato non necessaria laricognizione personale disposta dal giudice di primo grado in sede di ritoabbreviato e, dall’altro, svalutato gli esiti negativi della stessa senza adeguatagiustificazione, incorrendo così in intrinseca contraddittorietà.Deduce inoltre che la Corte territoriale ha affermato in modo assertivol’esistenza di plurimi indizi, senza dimostrarne i requisiti di cui all’art. 192, comma2, cod. proc. pen., né confrontarsi con le argomentazioni assolutorie.Contesta, infine, il richiamo al decorso del tempo quale fattore diinattendibilità della ricognizione, evidenziando che, in assenza di precedentiriconoscimenti, il relativo esito negativo avrebbe dovuto quantomeno integrare unragionevole dubbio sull’identificazione.Ne consegue, secondo il ricorrente, una motivazione carente econtraddittoria anche in ordine all’art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte diappello spiegato perché gli elementi di segno contrario non fossero idonei aescludere l’affermazione di responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, che trovafondamento nella costante elaborazione delle Sezioni Unite, il giudice di appelloche riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le lineeportanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutarespecificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali dagiustificare la riforma del provvedimento impugnato. E ciò in quanto la riformadella decisione implica la necessità di una motivazione idonea a garantire unamaggiore solidità persuasiva, capace di giustificare la sostituzione del precedentedecisum (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480-01;Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. U, n. 45276 del30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093 - 01; Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025,D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02).2.1. In base a tali princìpi, è stato affermato che la sentenza di appello, cheriforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutarespecificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste asostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sulpiano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avutoriguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, edeve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente aquella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggioreconsiderazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati(Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330 – 01; Sez. 6, n. 6221del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 – 01)2.2. Dunque, in presenza di una sentenza assolutoria di primo grado,fondata su una valutazione non manifestamente illogica del compendio probatorio,il giudice di appello che pervenga a una decisione di segno opposto è tenuto adadottare una motivazione rafforzata, idonea a confrontarsi in modo puntuale,completo e critico con le ragioni poste a base dell’assoluzione, spiegando perchéesse debbano ritenersi non condivisibili e dimostrando la maggiore attendibilitàdel diverso approdo ricostruttivo prescelto.Ciò implica che la motivazione rafforzata si traduca in un apparatoargomentativo più rigoroso e strutturato, nel quale il giudice di appello non puòlimitarsi ad un’alternativa lettura del materiale probatorio, ma deve sviluppare unconfronto critico e penetrante con la motivazione della sentenza riformata,evidenziandone le carenze logiche o le lacune probatorie e costruendo unautonomo e più solido impianto giustificativo. Ne consegue che tale l’obbligoimpone un percorso argomentativo che muove dalla sentenza impugnata e ad essasi raccorda in modo continuo, attraverso una rivalutazione complessiva dellavicenda che tenga conto delle ragioni già espresse e delle censure formulate conl’impugnazione.Tale obbligo motivazionale risponde, infatti, all’esigenza di garantire il rispettodel principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e di evitare che la riforma delladecisione assolutoria si risolva in una mera rivalutazione assertiva del materialeprobatorio, priva di un effettivo confronto con il percorso argomentativo seguitodal giudice di primo grado.2.3. In tale prospettiva, deve distinguersi l’ipotesi in cui il giudice di appellotrasformi una pronuncia assolutoria in condanna, qui rilevante, da quella inversain cui la riforma intervenga in senso favorevole all’imputato. Nel primo caso, ilgiudice è tenuto a demolire il precedente ragionamento assolutorio e a perveniread una ricostruzione che dimostri la responsabilità al di là di ogni ragionevoledubbio; nel secondo, invece, pur permanendo l’obbligo di motivazione rafforzata,l’onere argomentativo si atteggia in termini diversi, essendo sufficiente che ilgiudice evidenzi l’esistenza di un dubbio ragionevole idoneo a incrinare la certezzaposta a fondamento della condanna.È stato, infatti, puntualmente osservato che, mentre la condanna richiede ilsuperamento di ogni dubbio, l’assoluzione in riforma di una precedente condannapuò fondarsi sulla dimostrazione della plausibilità di una ricostruzione alternativa,tale da introdurre un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato (Sez. 2,n. 41571 del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione).3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha disatteso tali princìpi.3.1. Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato dando conto, con unamotivazione lineare e priva di manifeste incongruenze logiche, dei persistentidubbi in ordine alla sua identificazione quale autore dei fatti, valorizzando, da unlato, l’assenza di riconoscimenti fotografici o immediati e, dall’altro, l’esitonegativo della ricognizione personale disposta nel corso del giudizio abbreviato,quale elemento idoneo a inficiare la tenuta del quadro probatorio.A tali argomentazioni, la sentenza impugnata non oppone un’analisi alternativadotata di pari o maggiore forza dimostrativa, limitandosi a richiamare in terminigenerici la presenza di “plurimi e convergenti elementi indiziari”, senza tuttaviaspiegare in modo puntuale in che misura essi siano dotati dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., néchiarire come essi risultino idonei a superare i ragionevoli dubbi evidenziati dalgiudice di primo grado.Ne deriva che la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primogrado senza adottare la necessaria motivazione rafforzata, omettendo diconfrontarsi in modo effettivo e argomentato con le ragioni della decisioneimpugnata e limitandosi a una rivalutazione assertiva del materiale probatorio,non conforme al paradigma motivazionale richiesto nei casi di riforma in peius diuna pronuncia di assoluzione.3.2. La motivazione risulta pertanto carente anche sotto il profilodell’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., nonavendo il giudice di appello dato conto delle ragioni per le quali gli elementi disegno contrario, valorizzati dal giudice di primo grado, non sarebbero stati idoneia impedire una pronuncia di condanna.3.3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Torino, che procederà a nuovo giudizio attenendosiai princìpi di diritto sopra richiamati e fornendo una motivazione conforme ai criterielaborati da questa Corte in materia di riforma delle pronunce assolutorie. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Torino.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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