CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdate-~sem~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi e 20 giorni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, inoltre, le deduzioni del ricorrente sono formulate in termini del tutto generici, sicché deve ritenersi che lo stesso sia, sotto plurimi profili, del tutto inammissibile. 4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 477- / [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente