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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 1982

Cassazione n. 24725/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1982 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al procedimento n. 34522/2022 R.G. nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], definito all'udienza del 21 febbraio 2022, si sono verificati errori , materiali consistenti nella errata indicazione, nel dispositivo del ruolo, della natura del provvedimento adottato, descritto come "sentenza" anziché come "ordinanza", e dell'Ufficio giudiziario a cui gli atti devono essere rinviati, individuato in una diversa sezione della Corte di appello di Bologna anziché nella Corte di appello stessa, ed è stata avanzata d'ufficio un'istanza per la loro correzione; ritenuto che si tratti di meri errori materiali del dispositivo riportato sul ruolo, che non determinano alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto né incide su interessi delle parti; ritenuto che tali errori siano rilevabili d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, ai sensi degli artt. 625-bis cod.proc..pen. e 130 cod.proc.pen.; P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo dell'udienza della Corte di cassazione relativa ai procedimenti in camera di consiglio del 21 febbraio 2023 nel senso che, con riferimento al procedimento n. 34522/202.2 R.G., inerente all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 31/05/2022, ove il provvedimento impugnato e annullato è definito come "sentenza", esso vada definito come "ordinanza" e, ove il giudice del rinvio è riferito "ad altra sezione della Corte di appello di Bologna", esso vada riferito "alla Corte di Appello di Bologna".

Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale del ruolo.

Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1982 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al procedimento n. 34522/2022 R.G. nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], definito all'udienza del 21 febbraio 2022, si sono verificati errori , materiali consistenti nella errata indicazione, nel dispositivo del ruolo, della natura del provvedimento adottato, descritto come "sentenza" anziché come "ordinanza", e dell'Ufficio giudiziario a cui gli atti devono essere rinviati, individuato in una diversa sezione della Corte di appello di Bologna anziché nella Corte di appello stessa, ed è stata avanzata d'ufficio un'istanza per la loro correzione; ritenuto che si tratti di meri errori materiali del dispositivo riportato sul ruolo, che non determinano alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto né incide su interessi delle parti; ritenuto che tali errori siano rilevabili d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, ai sensi degli artt. 625-bis cod.proc..pen. e 130 cod.proc.pen.; P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo dell'udienza della Corte di cassazione relativa ai procedimenti in camera di consiglio del 21 febbraio 2023 nel senso che, con riferimento al procedimento n. 34522/202.2 R.G., inerente all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 31/05/2022, ove il provvedimento impugnato e annullato è definito come "sentenza", esso vada definito come "ordinanza" e, ove il giudice del rinvio è riferito "ad altra sezione della Corte di appello di Bologna", esso vada riferito "alla Corte di Appello di Bologna". Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale del ruolo. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris