CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 29305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di qualificare la presente impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., e trasmettere gli atti al Tribunale di Salerno quale giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno ha parzialmente accolto l'istanza di estinzione dei reati avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'inammissibilità di parte della richiesta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di estinzione ex art. 167 cod. pen. per parte dei reati ai quali essa era riferita. 3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. L'ordinanza impugnata, assunta dal giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen., materia rientrante tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ordinanza è stata deliberata de plano, senza instaurazione del contraddittorio tra le parti. Va pertanto ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sotto- poste all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. 4. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. 5. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provve- dimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 6. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno. Così deciso il giorno 26 maggio 2023 Il