CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 04121/2024
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uestione pregiudiziale chiama in causa i primi due commi dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19”), convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27, alla cui stregua: “Art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. (3) 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale”.Medio tempore il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”. Nella versione finale della norma, inoltre, al comma 6, si è previsto che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (così ridotto dall’iniziale 31 luglio 2020, a seguito del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70), c.d. Fase 2, “i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute” con lo scopo di “evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone”. Il comma 7 ha elencato quali misure organizzative era possibile adottare. Il comma 8 ha inoltre previsto, a seguito di modifiche, che “Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”. Ilrinvio pregiudiziale proposto chiama , altresì, in causa, l’art. 1 della legge n. 742 del 1969, in tema di sospensione feriale dei termini processuali, più volte citato nella stessa ordinanza di rinvio: Art. 1 Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. 3.Si deve rilevare come, in relazione ai requisiti indicati nell’art. 363 bis c.p.c., sussista quello di necessità dovendo risolversi il dubbio interpretativo esposto ai fini della decisione e quello relativo alla natura esclusivamente di diritto del quesito sottoposto all’esame della Corte. 4.Deve tuttavia dubitarsi della configurabilità degli altri due:la gravità interpretativa della questione e la sua reiterabilitànon occasionale ma seriale. 4.1Quanto al primo requisito, il rimettente evidenzia una perplessità interpretativa che non trova riscontro in un contrasto di giurisprudenza o nell’esistenza effettiva di un dibattito interpretativo al riguardo, non potendo essere sufficiente l’astratta individuazione di diverse opzioni interpretative. Viene, infatti, dato lealmente atto che i precedenti conosciuti sono univoci nel ritenere che il termine di decadenza non sia scalfito dalla normativa processuale emergenziale giustificata dall’emergenza Covid, perché di natura sostanziale. Può aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento ad altre fattispecie caratterizzate dall’applicazione di termini di decadenza, ha qualificato come sostanziali tali termini (Cass. 18058 del 2012, in relazione al termine annuale per la azione di reintegrazione nel possesso; 9681 del 2011 in relazione al termine biennale di decadenza per la proposizione dell’azione di responsabilità civile dei magistrati, attualmente non più vigente).5.Nel recente decreto di questa Corte , n. 30657 del 3 novembre 2023, che ha dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata per l’assenza “della gravità della difficoltà interpretativa”è stata posta in luce l’esigenza, propria del nuovo strumento di nomofilachia preventiva, di evitare che il giudice operi rinvii puramente esplorativi o ipotetici, richiamandolo a “ un approfondito esame di tutte le alternative interpretative che possono porsi”,nonché la necessità, ai fini del vaglio di ammissibilità, di indicare specificamente le diverse interpretazioni possibili, perché la grave difficoltà nell’ermeneusi “non può derivare … dalla mera “scelta tra due soluzioni contrapposte”. Così operandosi finirebbe con l’inaridire il compito d’interpretare la legge che è dovere indeclinabile del giudice, e di limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione nei suoi diversi gradi e della dottrina. Proprio per scongiurare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti, il rinvio pregiudiziale è stato assoggettato a condizioni precise . Di esse la gravità interpretativa e la diffusività del contrasto sono di primario rilievo, perché direttamente incidenti sull’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile. Questafinalità, tuttavia, non si attaglia ad un ogni dubbio interpretativo. 6.Nella specie, infine, il segmento temporale limitato di applicazione della normativa emergenziale oggetto del rinvio porta anche ad escludere il rischio della diffusività e della riproducibilità su larga scala dell’ipotetico consolidarsi d elle due diverse opzioni ermeneutiche ipotizzate dal rimettente. 6. –Ne consegue che il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio