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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 34258/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 del [OSCURATO:PERSONA] diViterboUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo hadichiarato inammissibili i reclami (n. 1497/2026 SIUS e n. 1507/2026 SIUS)proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI avverso le sanzionidisciplinari dell’esclusione dalle attività ricreative (rapporti in data 6 marzo2026), evidenziando che per tale sanzione sono consentite unicamente censurein rito, mentre il detenuto ha articolato questioni di merito sugli episodi chehanno condotto all’applicazione della sanzione.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI, personalmente, che chiedel'annullamento dei provvedimenti impugnati.L’impugnazione è correttamente qualificata ricorso per cassazione in quanto iprovvedimenti impugnati sono stati assunti ex art. 666, comma 2, cod. proc.pen.Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto ilricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del [OSCURATO:PERSONA] diViterboUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon il provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Viterbo hadichiarato inammissibili i reclami (n. 1497/2026 SIUS e n. 1507/2026 SIUS)proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI avverso le sanzionidisciplinari dell’esclusione dalle attività ricreative (rapporti in data 6 marzo2026), evidenziando che per tale sanzione sono consentite unicamente censurein rito, mentre il detenuto ha articolato questioni di merito sugli episodi chehanno condotto all’applicazione della sanzione.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI, personalmente, che chiedel'annullamento dei provvedimenti impugnati.L’impugnazione è correttamente qualificata ricorso per cassazione in quanto iprovvedimenti impugnati sono stati assunti ex art. 666, comma 2, cod. proc.pen.Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiaratainammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto ilricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris