CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2023
Cassazione n. 33322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SCHEMBRI Calogero, nato ad Agrigento, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 7/3/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, trasmesse il 22 aprile 2023 a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che con la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. FI ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla penale responsabilità, il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, il riesame del negato riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate, in giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva, della quale pure si chiede l'esclusione ed infine nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto irragionevolmente rigoroso. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre solo argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente ha infatti ribaltato sul tavolo della legittimità tutti e ciascuno dei motivi di gravame spesi nel merito e respinti, con logica e congruente motivazione, dalla Corte territoriale. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che le stesse dichiarazioni rese dall'imputato, valutate in uno al corposo compendio di evidenze utilizzabili ai fini del decidere forniscono tranquillante certezza in ordine allo scrutinio della evidente volontà del ricorrente di ricevere e poi vendere (nomine alieno), con finalità di profitto, ingenti quantità di ghisa (alcune diecine di quintali di radiatori, provento dei delitti di furto commessi da altri soggetti, fuori dal concorso con lo Schembri, all'interno di un edificio scolastico temporaneamente dismesso.Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 -cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione dei radiatori per riscaldamento provento di delitto (che l'imputato afferma di aver occasionalmente trasportato su incarico del correo assolto in primo grado), sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dei pezzi ricevuti (possesso ed alienazione dei radiatori asportati dall'edificio scolastico), che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione di una fattispecie delittuosa di produzione e derivazione. 1.2. Così pure deve affermarsi per il secondo motivo di ricorso. Fuori dall'erronea valutazione sul limite edittale per l'accesso alla particolare causa di non punibilità (Corte cost. n. 156 del 2020, che spiegava certamente effetti alla data della decisione), la Corte territoriale non ha ritenuto l'offesa particolarmente tenue, nei sensi di cui all'art. 131 bis cod. pen., in ragione dello stimato valore dei radiatori in ghisa ricevuti. Il giudice della revisione nel merito ha quindi operato attingendo ai parametri normativi indicati al primo comma dell'art. 133 cod. pen., attraverso l'esame delle "modalità della condotta e <...> l'esiguità del danno o del pericolo". Dall'analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell'offesa, è ineludibile attingere al "serbatoio" di criteri indicati al solo primo comma dell'art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, Rv. 274647). Non può pertanto ritenersi che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria. Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta emessa in violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell'offesa; che anzi è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica. 1.3. e 1.6. La medesima sorte processuale avvince il terzo ed il sesto dei motivi di ricorso, avendo la Corte territoriale offerto ampio sostegno argomentativo alla decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (in ragione della intensità del dolo manifestata dalle modalità della condotta); né concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (già concessa per due volte) e riconoscendo una pessima prognosi recidivante, fondata sull'analisi del fatto e della personalità dell'agente.1.4. La Corte ha erroneamente ritenuto, così come il giudice di primo grado, che tra le circostanze ad effetto s-peciale di segno diverso fosse stata resa mera equivalenza; viceversa, la pena posta a base della piramide sanzionatoria per il reato di ricettazione ritenuto più grave è stata misurata in sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, il che rende di fatto evidente che la circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art 648 cod. pen. è stata già stimata prevalente sulla recidiva qualificata. Il quarto motivo è pertanto inammissibile per difetto di interesse. 1.5. Del pari deve ritenersi per la riconosciuta recidiva qualificata, avendo la Corte di merito valorizzato sul punto la più accentuata pericolosità e la più intensa colpevolezza derivanti dalla progressione cronologica nel crimine apprezzata in ragione della data dei fatti e della loro specificità settoriale. Il motivo di ricorso speso sul tema insiste tuzionisticamente, senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti illustrati in motivazione dalla Corte territoriale. 1.7. Quanto alla censurata misura della sanzione irrogata (otto mesi di reclusione, oltre la multa), la Corte di merito ha pure evidenziato che la pena complessiva irrogata è stata calcolata entro i margini del primo sesto della forbice edittale, con ampia espansione della circostanza attenuante riconosciuta e con il contenuto aumento calcolato per la continuazione con il reato omogeneo. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]. Così