CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta intempestività della presentazione dell'atto di impugnazione. In tal senso eccepisce il ricorrente che il deposito nella cancelleria dell'atto in formato cartaceo, effettivamente avvenuto il giorno successivo alla scadenza del termine per proporre l'appello, era stato in realtà preceduto il giorno precedente — e dunque tempestivamente - dal deposito telematico del medesimo atto all'indirizzo PEC all'uopo dedicato del giudice a quo. Erroneamente dunque la Corte territoriale non avrebbe fatto riferimento a tale deposito, valutando esclusivamente quello della copia cartacea dell'atto, invero ininfluente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. E' pacifico, secondo l'incontestata ricostruzione delle cadenze temporali effettuata dalla Corte territoriale, che, per proporre appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Campobasso nei confronti del ricorrente il 29 settembre 2022, il termine ultimo calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 comma 3 e 585 comma 5 c.p.p. scadeva il 12 gennaio 2023. Il giudice dell'appello ha correttamente ritenuto tardiva, dunque, la presentazione dell'impugnazione in formato cartaceo presso la cancelleria del suddetto Tribunale, in quanto avvenuta il 13 gennaio 2023. Lo stesso non si è però avveduto che effettivamente il difensore dell'imputato, il giorno precedente, aveva depositato lo stesso atto per via telematica. Deposito che deve ritenersi tempestivo in quanto avvenuto entro l'orario previsto e ritualmente effettuato all'indirizzo PEC del Tribunale indicato per l'incombenza, rimanendo pertanto irrilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione il successivo deposito della copia cartacea dell'atto presso la cancelleria dello stesso Tribunale. 3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Saler