CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04668/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato continuato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; vista la memoria difensiva presentata il 12 dicembre 2023 che ha contestato l'inammissibilità del ricorso e ha ribadito la fondatezza di quanto in esso esposto, rappresentando - senza alcun riferimento al caso di specie - che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nel testo novellato dal cligs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere oggetto di applicazione officiosa anche in caso di ricorso inammissibile; ritenuto che il primo motivo di ricorso ha contestato irritualmente in questa sede di legittimità la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, senza denunciare puntualmente il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e finendo col perorare un'alternativa ricostruzione di quanto accaduto per il tramite dell'indicazioni di elementi - ad avviso della difesa - favorevoli all'imputato (tratti, in particolare, dal compendio dichiarativo in atti e relativi al difetto della prova dell'impiego di strumenti atti ad offendere da parte del Marenzoni e della effettiva portata intimidatoria delle sue espressioni, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito); ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha indicato espressamente gli elementi sulla scorta dei quali, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., ha ritenuto l'offesa non tenue (la natura delle minacce, il numero degli offesi, l'impiego di un'arma) e rispetto a tale apprezzamento, congruo e conforme al diritto (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), il ricorso si è limitato a addurre - sulla scorta di allegazioni assertive - la sussistenza dei presupposti di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (senza che nulla possa mutare la generica prospettazione contenuta nella citata memoria difensiva, il che esime dall'immorare al riguardo); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estenso