CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZENELI Agim (CUIO1RUCVZ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 9/11/2022 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2022 la Corte di appello di -Milano confermava la sentenza emessa il 31 marzo 2021 dal Tribunale di Pavia. 1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi esiziali di motivazione e le violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado: 1.1.1. utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa della rapina, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto con l'interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell'art. 6 CEDU. In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali della principale fonte di prova dichiarativa (persona offesa) rispetto alla rapina descritta al capo A (soggetto ritenuto irreperibile senza procedere ad accertamenti specifici) siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.), nonostante l'evidenza originaria della precarietà residenziale dell'offeso. Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, nessuna pertinente argomentazione aveva opposto, limitandosi a replicare le motivazioni della sentenza di primo grado; 1.1.2. il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 512 bis, 526 comma 1 bis e 495, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa residente all'estero, mai concretamente ricercata presso gli indirizzi conosciuti; 1.1.3. ancora, vizi della motivazione dedotti in maniera promiscua in ordine alla valutazione delle prove, svolta svalutando l'apporto conoscitivo dei testi della difesa e valorizzando solo il dichiarato predibattimentale dell'offeso ed il non collimante dichiarato del teste escusso in dibattimento; 1.1.4. ancora, da ultimo, vizi di motivazione e violazione della legge penale incriminatrice sono dedotti quanto all'aggravante dell'uso dell'arma, trattandosi solo di un bastone in metallo, occasionalmente rinvenuto sul luogo teatro della animata discussione e non usato certo per l'offesa alla persona. 2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e neppure si confrontano con le motivazioni spese nel merito con la doppia decisione di condanna conforme. 2.1. Il ricorrente deduce che la decisione sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni rese in indagini preliminari dalla persona offesa (irreperibile in dibattimento), acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.. Dichiarazioni, queste ultime, che costituivano la prova "esclusiva e determinante" della consumazione del reato di rapina a carico del ricorrente. Tali fonti narrative dovevano ritenersi prevedibilmente precarie sin dalla fase delle indagini preliminari, in ogni caso nessuna ricerca successiva ha accompagnato la stimata irreperibilità. Non poteva dunque attingersi alla clausola derogatoria del principio di formazione dibattimentale della prova (art. 111 Cost.) in difetto dei presupposti della imprevedibilità e della infruttuosa ricerca. 2.2. Orbene, la difesa elude il tema probatorio centrale della decisione impugnata. Non si tratta qui infatti di porsi in difformità rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, quanto piuttosto di valorizzare, quale prova di resistenza, le dichiarazioni rese sull'episodio da fonte autonoma ed indifferente (teste Ravera), che ha riferito quanto da lui stesso direttamente osservato e riconosciuto nella persona dell'imputato l'aggressore della persona offesa non più reperibile presso gli indirizzi conosciuti (il che sarebbe già sufficiente, come argomenta la Corte di merito, ad identificare l'attuale ricorrente come concorrente nei fatti violenti contestati). Nel giudizio di merito si è pure acutamente osservato che nulla lasciava ipotizzare, nel corso delle indagini, che la persona residente stabilmente in Italia, con un domicilio noto potesse dileguarsi; del resto l'abitazione adibita a sua dimora risulta sequestrata, con apposizione di sigilli, né la p.g. ha affermato di poter risalire ad un indirizzo nazionale o estero di riferimento. Non si tratta qui di evocare i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio (Sez. 2, n. 15492, del 5/2/2020, Rv. 279148; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 - dep. 09/05/2019, Mellone, Rv, 276531; Cass. sez. 6, n. 2296 det 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771), quanto solo di valorizzare, come accaduto nel giudizio di merito, le dichiarazioni dirette legittimamente attinte presso l'unica fonte dichiarativa residua, che ha pure percepito in ambiente extraprocessuale (nella immediatezza dei fatti) le dichiarazioni accusatorie dalla fonte primaria, il cui recupero dibattimentale non appare comunque aver violato la normativa processuale che disciplina l'istituto. Anzi, la Corte di merito diffusamente argomenta in ordine alla ricorrenza dei presupposti per attingere alla previsione di cui all'art. 512 cod. proc. pen.. 2.3. Il terzo motivo denuncia un vizio di motivazione nella valutazione della prova (peraltro plurale) che non è deducibile nella sede di legittimità, perché con esso si sollecita la Corte a compulsare il merito della valutazione della prova.2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante .contestata (uso di strumento occasionalmente atto ad offendere per sue caratteristiche strutturali) sulla base della descrizione dei fatti; né può aver alcun rilievo distinguere se l'attrezzo sia stato usato per recare diretta offesa al corpo della persona, attesa la sua funzionalità rispetto alla minaccia alla persona ed anche per vincere la resistenza diaframmatica che separava aggressore ed aggredito (Sez. 2, n. 29950 del 16/06/2009, Rv. 244670-01). 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3.1 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.2. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in