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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 32955/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore. della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 marzo 2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del 28 febbraio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati provvisoriamente contestati di detenzione di armi da sparo in relazione a due fucili e di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, delitti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Tribunale, a seguito di una segnalazione relativa a una probabile attività di spaccio di sostanza stupefacente compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il personale della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catania si era recato presso lo stabile al cui interno era ubicata una cantinà che, secondo l'ipotesi degli operanti, costituiva la base logistica della citata attività di spaccio.

Gli stessi operanti avevano osservato, mediante un impianto di sorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungere contemporaneamente a bordo di due diversi mezzi di trasporto, entrare nello stabile e dirigersi verso la cantina, dove erano stati poi bloccati dagli operanti.

Questi ultimi avevano poi perquisito [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo sulla sua persona le chiavi della cantina oltre a sei dosi di sostanza stupefacenté e a 260,00 euro, [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo sulla sua persona 70,00 euro, e la menzionata cantina, rinvenendovi bilancini di precisione, tracce di polvere bianca, sostanza polverosa di colore bianco dalle caratteristiche organolettiche tipiche del bicarbonato di sodio, una dose di marijuana, un manoscritto contenente nomi e cifre, due fucili e quindici cartucce inesplose.

Il Tribunale escludeva che il Giudice per le indagini preliminari avesse attribuito rilevanza alla somma di denaro detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e ai legami familiari di costui.

Infine, il Tribunale valorizzava, ai fini della valutazione di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], il fatto che quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] erano giunti contemporaneamente presso lo stabile - anche se su mezzi differenti - e che gli stessi si erano diretti insieme verso la cantina.

Questi ultimi elementi, secondo il Tribunale, erano dimostrativi delle finalità per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano nello stabile. 2 A?

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni dell'art. 110 cod. pen., dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, dell'art. 73, comma 4, d,P.R. 309 del 1990, dell'art. 273 cod. proc. pen., e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, tralasciando la sussistenza di un rapporto amicale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e la presenza dello stesso ricorrente nei luoghi del fatto, la restante parte della motivazione dell'ordinanza impugnata si reggerebbe su mere deduzioni, in aperto contrasto con i principi giurisprudenziall sulla nozione di detenzione di beni.

Infatti, il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] erano sopraggiunti con Mezzi autonomi e diversi, e solo il secondo era in possesso delle chiavi della cantina.

Secondo le censure difensive, il possesso in capo al ricorrente della somma di euro 70,00 e il rapporto di parentela dello stesso con un soggetto appartenente a un'associazione mafiosa erano stati ingiustificatamente valorizzati.

Da un lato, il capo provvisorio di imputazione contiene un espresso riferimento alla citata somma di denaro; dall'altro lato, la parte motivazionale dell'ordinanza del Tribunale reca un esplicito richiamo al citato rapporto di parentela.

Né si può affermare che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente si diressero insieme alla cantina costituisca un elemento dirimente ai fini del giudizio di sussistenza della gravità indiziaria.

Il citato elemento può far ritenere l'esistenza di un interesse comune agli indagati e la disponibilità in capo agli stessi della cantina e di quanto ivi custodito, ma tale deduzione non raggiunge lo standard di probabilità qualificata di colpevolezza richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene ché non vi siano elementi in atti che dimostrino la sua consapevolezza di quanto contenuto nella cantina o dai quali desumere che egli abbia avuto un'autonoma signoria di fatto al di fuori dell'altrui controllo e abbia contribuito alla commissione dell'illecito con la necessaria coscienza e volontà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefaCiente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095-01).1.2.

La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che, per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è necessaria una relazione stabile del soggetto con l'arma, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380-01).

1.3. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato"adeguatannente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

1.4. Nel caso ora in esame, la motivazione del provvedimento qui impugnato circa la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati provvisoriamente contestati non risulta sufficientemente persuasiva.

Il Tribunale ha fondato la propria valutazione sulle circostanze che i due indagati - si erano recati contemporaneamente allo stabile al cui interno si trovava la cantina e che insieme si erano avvicinati a detto locale.

Da tali elementi, il Tribunale ha desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti la detenzione di sostanza stupefacente e di armi.

Il ragionamento inferenziale esposto, però, non risulta congruo.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il concetto di detenzione a fini penalistici consiste in un'autonoma disponibilità del bene, anche di fatto, pur in assenza di un contatto materiale tra l'agente e il. bene.

Sul punto colgono nel segno le doglianze difensive, le quali hanno evidenziato come le chiavi della citata cantina furono rinvenute addosso al coindagato [OSCURATO:PERSONA] in seguito a perquisizione personale, e non addosso alla persona di [OSCURATO:PERSONA].

La mancanza di considerazioni adeguate su tale elemento, non valorizzato dal Tribunale e dedotto dal ricorrente, mina la tenuta logica della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata.

2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libero di ritenere sussistenti o insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carìco di [OSCURATO:PERSONA] in base a un appropriato ragionamento .logico-giuridico.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore. della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 marzo 2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del 28 febbraio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati provvisoriamente contestati di detenzione di armi da sparo in relazione a due fucili e di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, delitti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Tribunale, a seguito di una segnalazione relativa a una probabile attività di spaccio di sostanza stupefacente compiuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il personale della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catania si era recato presso lo stabile al cui interno era ubicata una cantinà che, secondo l'ipotesi degli operanti, costituiva la base logistica della citata attività di spaccio. Gli stessi operanti avevano osservato, mediante un impianto di sorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungere contemporaneamente a bordo di due diversi mezzi di trasporto, entrare nello stabile e dirigersi verso la cantina, dove erano stati poi bloccati dagli operanti. Questi ultimi avevano poi perquisito [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo sulla sua persona le chiavi della cantina oltre a sei dosi di sostanza stupefacenté e a 260,00 euro, [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo sulla sua persona 70,00 euro, e la menzionata cantina, rinvenendovi bilancini di precisione, tracce di polvere bianca, sostanza polverosa di colore bianco dalle caratteristiche organolettiche tipiche del bicarbonato di sodio, una dose di marijuana, un manoscritto contenente nomi e cifre, due fucili e quindici cartucce inesplose. Il Tribunale escludeva che il Giudice per le indagini preliminari avesse attribuito rilevanza alla somma di denaro detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e ai legami familiari di costui. Infine, il Tribunale valorizzava, ai fini della valutazione di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], il fatto che quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] erano giunti contemporaneamente presso lo stabile - anche se su mezzi differenti - e che gli stessi si erano diretti insieme verso la cantina. Questi ultimi elementi, secondo il Tribunale, erano dimostrativi delle finalità per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano nello stabile. 2 A? 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazioni dell'art. 110 cod. pen., dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, dell'art. 73, comma 4, d,P.R. 309 del 1990, dell'art. 273 cod. proc. pen., e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, tralasciando la sussistenza di un rapporto amicale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e la presenza dello stesso ricorrente nei luoghi del fatto, la restante parte della motivazione dell'ordinanza impugnata si reggerebbe su mere deduzioni, in aperto contrasto con i principi giurisprudenziall sulla nozione di detenzione di beni. Infatti, il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] erano sopraggiunti con Mezzi autonomi e diversi, e solo il secondo era in possesso delle chiavi della cantina. Secondo le censure difensive, il possesso in capo al ricorrente della somma di euro 70,00 e il rapporto di parentela dello stesso con un soggetto appartenente a un'associazione mafiosa erano stati ingiustificatamente valorizzati. Da un lato, il capo provvisorio di imputazione contiene un espresso riferimento alla citata somma di denaro; dall'altro lato, la parte motivazionale dell'ordinanza del Tribunale reca un esplicito richiamo al citato rapporto di parentela. Né si può affermare che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente si diressero insieme alla cantina costituisca un elemento dirimente ai fini del giudizio di sussistenza della gravità indiziaria. Il citato elemento può far ritenere l'esistenza di un interesse comune agli indagati e la disponibilità in capo agli stessi della cantina e di quanto ivi custodito, ma tale deduzione non raggiunge lo standard di probabilità qualificata di colpevolezza richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene ché non vi siano elementi in atti che dimostrino la sua consapevolezza di quanto contenuto nella cantina o dai quali desumere che egli abbia avuto un'autonoma signoria di fatto al di fuori dell'altrui controllo e abbia contribuito alla commissione dell'illecito con la necessaria coscienza e volontà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stupefaCiente, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095-01).1.2. La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che, per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è necessaria una relazione stabile del soggetto con l'arma, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380-01). 1.3. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato"adeguatannente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 1.4. Nel caso ora in esame, la motivazione del provvedimento qui impugnato circa la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati provvisoriamente contestati non risulta sufficientemente persuasiva. Il Tribunale ha fondato la propria valutazione sulle circostanze che i due indagati - si erano recati contemporaneamente allo stabile al cui interno si trovava la cantina e che insieme si erano avvicinati a detto locale. Da tali elementi, il Tribunale ha desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti la detenzione di sostanza stupefacente e di armi. Il ragionamento inferenziale esposto, però, non risulta congruo. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il concetto di detenzione a fini penalistici consiste in un'autonoma disponibilità del bene, anche di fatto, pur in assenza di un contatto materiale tra l'agente e il. bene. Sul punto colgono nel segno le doglianze difensive, le quali hanno evidenziato come le chiavi della citata cantina furono rinvenute addosso al coindagato [OSCURATO:PERSONA] in seguito a perquisizione personale, e non addosso alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di considerazioni adeguate su tale elemento, non valorizzato dal Tribunale e dedotto dal ricorrente, mina la tenuta logica della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata. 2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libero di ritenere sussistenti o insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carìco di [OSCURATO:PERSONA] in base a un appropriato ragionamento .logico-giuridico. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca
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