Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24557/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Marano di Napoli il 28/3/1957 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 29/3/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/10/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di truffa continuata ascritti ai capi A) e B) della rubrica, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 430,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 110 cod.pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del prevenuto e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo del ricorso che revoca in dubbio la sussistenza del concorso dell'imputato nei delitti di truffa reitera censure adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese sulla base di una motivazione priva di aporie e palesi illogicità.

La Corte territoriale ha, in particolare, illustrato alle pagg. 11 e seguenti le condotte del prevenuto che attestano la piena partecipazione ai raggiri orditi ai danni dei pazienti unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] mediante la prospettazione di <99-, interventi medici del tutto ininfluenti, se non addirittura dannosi, rispetto alle patologie diagnosticate, come accertato in sede di indagine peritale.

La sentenza impugnata ha, inoltre, dato conto delle ragioni che fondano il ritenuto accordo criminoso tra il ricorrente e la coimputata (oggetto del secondo motivo), evidenziando le collaudate modalità operative che connotano i reati a giudizio, l'attingimento di un profitto personale da parte di entrambi, i fitti contatti telefonici intercorsi nel periodo di riferimento (pari a 594) tra i due. 3.1 Manifestamente infondati s'appalesano i rilievi concernenti l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Infatti, la Corte territoriale non era tenuta allo scrutinio della doglianza in difetto di specifici motivi a sostegno della richiesta dal momento che nell'atto d'appello il difensore si era apoditticamente limitato, nell'epigrafe e nelle conclusioni, ad instare per il contenimento della pena al minimo previa concessione delle attenuanti generiche, senza alcuna illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta, in violazione dell'art. 581 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Marano di Napoli il 28/3/1957 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 29/3/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/10/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di truffa continuata ascritti ai capi A) e B) della rubrica, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 430,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 110 cod.pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del prevenuto e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il primo motivo del ricorso che revoca in dubbio la sussistenza del concorso dell'imputato nei delitti di truffa reitera censure adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese sulla base di una motivazione priva di aporie e palesi illogicità. La Corte territoriale ha, in particolare, illustrato alle pagg. 11 e seguenti le condotte del prevenuto che attestano la piena partecipazione ai raggiri orditi ai danni dei pazienti unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] mediante la prospettazione di <99-, interventi medici del tutto ininfluenti, se non addirittura dannosi, rispetto alle patologie diagnosticate, come accertato in sede di indagine peritale. La sentenza impugnata ha, inoltre, dato conto delle ragioni che fondano il ritenuto accordo criminoso tra il ricorrente e la coimputata (oggetto del secondo motivo), evidenziando le collaudate modalità operative che connotano i reati a giudizio, l'attingimento di un profitto personale da parte di entrambi, i fitti contatti telefonici intercorsi nel periodo di riferimento (pari a 594) tra i due. 3.1 Manifestamente infondati s'appalesano i rilievi concernenti l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti, la Corte territoriale non era tenuta allo scrutinio della doglianza in difetto di specifici motivi a sostegno della richiesta dal momento che nell'atto d'appello il difensore si era apoditticamente limitato, nell'epigrafe e nelle conclusioni, ad instare per il contenimento della pena al minimo previa concessione delle attenuanti generiche, senza alcuna illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta, in violazione dell'art. 581 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24557/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris